Il traffico transfrontaliero di rifiuti è disciplinato dalla Convenzione di Basilea e dalla Decisione del Consiglio dell’OCSE. Poiché la Svizzera ha ratificato la Convenzione di Basilea ed è membro dell’OCSE, le relative disposizioni valgono anche per la Svizzera.
La presente comunicazione è destinata agli esportatori e agli importatori di rifiuti e descrive le disposizioni internazionali e nazionali concernenti il traffico transfrontaliero di rifiuti. Il testo concretizza concetti giuridici indeterminati e spiega in particolare i presupposti e la procedura per l’autorizzazione d’esportazione e l’approvazione per l’importazione.
Traffico transfrontaliero di rifiuti
Comunicazione dell’UFAM ai richiedenti. 1a versione aggiornata 2022. 1a versione 2017.
Modifiche alla Convenzione di Basilea sui rifiuti di plastica
Il 10 maggio 2019 sono stati adottati nella Convenzione di Basilea gli emendamenti relativi al movimento transfrontaliero dei rifiuti di plastica. Tali modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2021. In questo documento troverete le conseguenze sulle esportazioni e le importazioni di rifiuti di plastica:
A quali condizioni è possibile esportare come merce d'occasione beni di consumo usati?
Gli oggetti e gli apparecchi usati non sono considerati rifiuti se sono ancora funzionanti, se sono imballato sufficientemente e se sono utilizzati conformemente allo scopo previsto in origine. Tali oggetti o apparecchi possono essere esportati con i necessari documenti doganali e non contengono sostanze pericolose.
Informazioni di contatto utili
Per domande generali sui movimenti transfrontalieri di rifiuti: waste.competentauthority@bafu.admin.ch
I documenti relativi alle notifiche di importazione, esportazione e/o transito di rifiuti, comprese le conferme di ricezione e le autorizzazioni delle autorità competenti, sono da inviare a: waste.competentauthority@bafu.admin.ch
I moduli di accompagnamento con la conferma del ricevimento e/o la prova dello smaltimento dei rifiuti esportati, sono da inviare a: veva@band.ch
I moduli di accompagnamento relativi all'importazione e al transito di rifiuti (notifiche di trasporto, conferma del ricevimento e prova dello smaltimento) non devono essere inviati all'UFAM.
Ulteriori informazioni
Diritto
Documenti
Merkblatt der Strassenverkehrsverbände zur Registrierung von Transporteuren in Italien (PDF, 191 kB, 01.04.2011)- versione tedesca, disponibile anche in francese
Esportazione di beni di consumo: merce usata o rifiuti?
Ultima modifica 19.09.2024