Trattamento dei siti contaminati - fase 2: indagine preliminare

Accertamento della necessità della sorveglianza e del risanamento

L'indagine preliminare quale base per la valutazione di un sito inquinato

Nell'indagine preliminare vengono raccolti i dati necessari per la valutazione della necessità della sorveglianza e del risanamento del sito inquinato. In un primo passo, nella cosiddetta indagine storica, vengono identificate le possibili cause dell'inquinamento del sito. Con l'indagine tecnica che generalmente ne consegue, si accertano i possibili effetti del sito sulle acque, il suolo e l'aria.

Nella seconda fase della procedura di gestione dei siti inquinati, si tratta di verificare il tipo d'inquinamento del sito e di eseguire una valutazione tenendo conto della possibile minaccia per l'ambiente. Se il sito è inquinato, ma non costituisce un pericolo per l'ambiente nemmeno a lunga scadenza, può essere mantenuto nel catasto senza ulteriori indagini? Se il sito è inquinato necessita la sorveglianza nonché la corrispondente classificazione nel catasto? Se invece è inquinato al punto da costituire una minaccia per l'ambiente, dev'essere risanato quale sito contaminato?

Chi si occupa di questi aspetti deve dapprima appurare quali possono essere gli effetti molesti dei siti inquinati e, in base a quali principi questi effetti vengono valutati.

Sulla base dei risultati dell'indagine preliminare di un sito, l'autorità decide se:

  • inquinamento senza pericolo per l'ambiente circostante;
  • necessità della sorveglianza;
  • necessità di risanamento = sito contaminato.

In determinati casi, l'indagine preliminare permette anche di appurare che, contrariamente alle aspettative, il sito non è inquinato da rifiuti e quindi che, l'iscrizione può essere stralciata dal catasto.


Acque sotterranee e acque superficiali:

Il bene da proteggere maggiormente esposto ai siti inquinati sono le acque sotterranee. A questo proposito sussiste la necessità di sorveglianza se le sostanze nocive che si dilavano dal materiale inquinato del sito (eluiti, acqua d'infiltrazione) superano determinati valori di concentrazione o se, sostanze nocive provenienti dal sito sono già riscontrabili nelle acque sotterranee. Lo stesso vale, per analogia, per le acque superficiali. Di principio, non vi è la necessità d'intervento laddove un'acqua d'infiltrazione proveniente da un sito inquinato può, oggi come in futuro, essere utilizzata senza pericolo come acqua potabile. I valori di concentrazione stabiliti nell'ordinanza sui siti contaminati sono di conseguenza basati, nella misura del possibile, sulla legislazione svizzera in materia di derrate alimentari.

Per quanto attiene la necessità di risanamento, si rileva che, un certo grado d'inquinamento delle acque sotterranee e superficiali è tollerato. Per le acque sotterranee per esempio, la necessità di risanamento è data solo se dalle misurazioni eseguite risulta che, nelle acque sotterranee direttamente a valle del sito, tenendo conto della sensibilità del bene da proteggere (all'interno o all'esterno dell'acqua di falda utilizzabile), sono superate le concentrazioni massime stabilite nell'allegato dell'ordinanza sui siti contaminati.

Più severe sono invece le disposizioni per la qualità delle acque sotterranee nei pozzi di captazione d'interesse pubblico: in questo caso, infatti, non è tollerata la presenza di nessun tipo di sostanza nociva. Qualora si dovesse accertare la presenza sostanze inquinanti provenienti dal sito nel pozzo, sarebbe subito necessario procedere nel risanamento del sito contaminato. A chi piacerebbe bere acque contenenti ad esempio dei solventi?

Sono inoltre anche da risanare i siti che devono essere sorvegliati ma dove, per l'insufficiente ritenzione o degradazione delle sostanze provenienti dal sito, sussiste un pericolo concreto d'inquinamento delle acque sotterranee o superficiali. Un pericolo concreto sussiste, per esempio, quando non esistono efficaci barriere naturali o processi di degradazione per evitare l'inquinamento dei beni da proteggere oltre la misura tollerata.


Suolo:

Non ogni suolo (strato superficiale di terreno nel quale crescono le piante) inquinato sottostà all'ordinanza sui siti contaminati, bensì, solo quelli in cui l'inquinamento è causato da sostanze o rifiuti provenienti da una fonte ben definita e la cui estensione è limitata.

Questa situazione si può presentare, ad esempio, nel caso in cui il terreno attorno ad una ciminiera di una fabbrica è stato fortemente inquinato oppure nel caso in cui, durante il deposito o il travaso di sostanze nocive per le acque su terreno naturale queste sono infiltrate nel suolo. Sono per contro esclusi tutti i terreni inquinati da una fonte diffusa di ampio raggio (per esempio lungo le strade nazionali), come pure i suoli dove sono state applicate su ampie superfici sostanze in funzione di un preciso effetto (per esempio solfato di rame in viticoltura).


Aria:

È possibile altresì che, tramite l'aria, dei gas dannosi o molesti si trasmettano dai siti inquinati in zone frequentate regolarmente da persone quali ad esempio abitazioni, cantine o scavi. In questi casi, sussiste la necessità di risanamento del sito se, la concentrazione di sostanze nocive contenute nell'aria dei pori del suolo supera determinati valori di concentrazione. Vale il principio per cui ciò che è tollerabile sul posto di lavoro lo è anche nella stanza per gli hobbies di casa. I valori di concentrazione fissati nell'ordinanza sui siti contaminati per l'aria si basano sulle prescrizioni SUVA.

I siti inquinati possono essere all'origine di odori molesti o di emissioni di polvere. In questi casi l'ordinanza sui siti contaminati rimanda alle disposizioni dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt), rispettivamente ai relativi strumenti d'esecuzione.

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Rapporti


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TransSim 2.1 (ZIP, 32 MB, 18.06.2021)Mathematisches Simulationsmodell zur Abschätzung des Schadstofftransportes in der ungesättigten Zone bis zum Eintritt in das Grundwasser. Hilfsmittel für Altlastenfachleute.

PlumBumRisk 1.0 (ZIP, 736 kB, 30.03.2012)Excel-Tool zur Gefährdungsabschätzung bei Schiessanlagen.

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Ultima modifica 10.02.2021

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