Com'è organizzata l'ordinanza sui siti contaminati e quali disposizioni contiene?
- La sezione 1 (art. 1 - 4) stabilisce lo scopo e il campo d'applicazione e definisce i principali concetti.
- La sezione 2 (art. 5, 6 e 6a) disciplina le modalità di censimento dei siti inquinati in un catasto accessibile al pubblico e la gestione del catasto.
- La sezione 3 (art. 7 - 13) regola, tramite l'indagine preliminare, la procedura di accertamento per la valutazione della necessità della sorveglianza e del risanamento dei siti inquinati.
- La sezione 4 (art. 14 e 15) specifica la procedura per la determinazione degli obiettivi e dell'urgenza del risanamento, tramite un'indagine dettagliata (stima della minaccia).
- La sezione 5 (art. 16 -19) stabilisce le modalità di elaborazione dei progetti di risanamento e i criteri in base ai quali l'autorità ne approva i provvedimenti necessari. Sono inoltre regolamentati il controllo dei risultati e gli obblighi di notificazione.
- La sezione 6 (art. 20) stabilisce chi può essere obbligato dalle autorità ad attuare i provvedimenti d'indagine, di sorveglianza e di risanamento.
- La sezione 7 (art. 21 - 28) riguarda le disposizioni finali.
- AIlegati: vi sono fissati i valori per la valutazione degli effetti sulle acque, sul suolo e sull'aria, nonché le prescrizioni procedurali necessarie per l'esecuzione.
Due importanti definizioni
- I siti inquinati comprendono i siti di deposito: discariche chiuse o ancora in funzione, i siti aziendali e i siti di un incidente, dove sono stati depositati o sono infiltrati nel terreno dei rifiuti.
- I siti contaminati sono siti inquinati che sono all'origine di effetti dannosi o molesti per l'ambiente, oppure per i quali esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. Necessità di risanamento!
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 02.07.2021