Il fondo per i siti contaminati è alimentato con i proventi di una tassa sul deposito di rifiuti. Questi proventi sono a destinazione vincolata e vengono versati ai Cantoni.
Nei prossimi 20 anni dovranno essere risanati in Svizzera fino a 4000 siti contaminati. I costi totali del trattamento dei siti contaminati sono stimati a circa 5 miliardi di franchi. Spesso coloro che hanno effettivamente causato l'inquinamento dei siti non possono più essere individuati o sono insolventi e, di conseguenza, i costi per il risanamento sono a carico dell'ente pubblico. In questi casi nonché in caso di risanamento di discariche di rifiuti urbani e degli impianti di tiro, la Confederazione si assume il 40 o 30 per cento dei costi di risanamento.
Per finanziare il suo contributo al risanamento, il 1° gennaio 2001 la Confederazione ha messo in vigore l'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi). L'ordinanza prevede che i mezzi necessari devono essere reperiti mediante una tassa sul deposito di rifiuti in Svizzera e all'estero; in questo modo non viene gravato il bilancio finanziario della Confederazione. Con le aliquote della tassa sui rifiuti depositati stabilite nell'OTaRSi vengono generate annualmente entrate pari a circa 40 milioni di franchi. Questi fondi sono a destinazione vincolata e vengono versati ai Cantoni. L'obiettivo principale è il risanamento tempestivo dei siti contaminati pericolosi affinché non vengano scaricati sulle generazioni future.
Ammontare delle aliquote della tassa dal 1° gennaio 2016
L'aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta:
- per le discariche di tipo B: a 5 fr./t;
- per le discariche di tipo C, D e E: a 16 fr./t.
L'aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente all'estero ammonta:
- per le discariche sotterranee: a 22 fr./t;
- per le altre discariche: allo stesso importo che verrebbe riscosso se i rifiuti fossero depositati in una discarica in Svizzera.
Il credito fiscale sorge al momento in cui avviene il deposito in Svizzera o al momento dell'esportazione.
Tassa OTaRSi sul deposito di residui di rifiuti esportati
Dal 1° gennaio 2010 la tassa si applica ai rifiuti che, dopo essere stati esportati per essere riciclati o trattati, sono depositati a titolo definitivo all'estero. Viene fissata una soglia bagatellare, ossia la tassa OTaRSi viene riscossa solo se viene depositato definitivamente come residuo di trattamento oltre il 15 per cento della quantità di rifiuti esportata. In questo modo il Consiglio federale ha creato le stesse condizioni per gli esportatori e per coloro che smaltiscono i rifiuti in Svizzera, eliminando al contempo la disparità di trattamento che prevedeva l'applicazione della tassa OTaRSi solo a coloro che depositavano definitivamente i residui in Svizzera.
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Ultima modifica 13.05.2020