Chi deve finanziare la ricerca, il controllo e il risanamento dei siti contaminati? Vi è la possibilità che la Confederazione participi ai finanziamenti?
Non sempre, chi è tenuto ad adottare i provvedimenti d'indagine, di sorveglianza o di risanamento nell'ambito di un "trattamento di un sito contaminato" (chi soggiace all'obbligo della prestazione reale), deve anche sopportarne i relativi costi (chi soggiace all'obbligo dell'assunzione dei costi). Nel trattamento dei siti contaminati occorre pertanto distinguere sul piano giuridico tra "prestazione reale" e "assunzione delle spese".
Chi è tenuto ad adottare i provvedimenti (prestazione reale)?
Giusta l'ordinanza sui siti contaminati, i provvedimenti necessari (indagini, sorveglianza, risanamento e trattamento successivo) vanno fondamentalmente adottati dal titolare del sito inquinato. Tuttavia, l'autorità può obbligare terzi ad effettuare l'indagine preliminare, a realizzare le misure di sorveglianza o a condurre l'indagine di dettaglio se vi è motivo di credere che, con il loro comportamento abbiano causato l'inquinamento del sito. Lo stesso vale per l'elaborazione del progetto di risanamento e per l'esecuzione dei relativi provvedimenti. In questo caso però, l'approvazione del titolare del sito è indispensabile.
L'autorità non decide ovviamente in maniera arbitraria, bensì deve agire - quanto più è possibile - nel rispetto del principio dell'uguaglianza giuridica. In altri termini, se una terza persona all'origine di un inquinamento è nota ed è anche in grado di eseguire i provvedimenti per tempo, di regola l'autorità si rifà su di lei e non sul titolare (che p. es. può essere il locatario o l'affittuario).
Chi deve provvedere al pagamento dei provvedimenti? (assunzione dei costi)
La legge sulla protezione dell'ambiente statuisce che chi è all'origine di un inquinamento deve anche sopportarne le spese di risanamento. Se, in un caso di risanamento, sono coinvolte più persone, queste se ne assumono i costi proporzionalmente alla loro parte di responsabilità nel causare l'inquinamento. In tal modo è chiamato in causa in primo luogo il "perturbatore per comportamento" (ossia il responsabile vero e proprio dell'inquinamento) e soltanto in secondo luogo il "perturbatore per situazione" (vale a dire il titolare).
Con "perturbatore per comportamento" si designa chi, con il proprio comportamento oppure con il comportamento di terzi sotto la sua responsabilità, è all'origine dell'inquinamento.
Con "perturbatore per situazione" si designa invece chi esercita un dominio giuridico o di fatto sul sito inquinato che si trova in condizioni contrarie alle prescrizioni. Nel settore dei siti contaminati questi è costituito dal titolare del sito (proprietario, affittuario, locatario, incaricato, ecc.).
Non esiste una responsabilità solidale fra diversi perturbatori. Ne consegue che nei casi di risanamento in cui il perturbatore per comportamento non può essere chiamato a sostenere le spese, i costi di risanamento non possono semplicemente essere addossati al perturbatore per situazione, rispettivamente agli altri perturbatori. I costi scoperti devono essere sostenuti dalla collettività. In questi casi il Cantone, in ossequio all'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) può richiedere alla Confederazione il risarcimento di una parte dei costi di risanamento.
Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi)
Se chi è all'origine di un sito contaminato non può più essere individuato o è insolvente, la collettività deve sopportare i costi di risanamento. In questi casi e per il risanamento di discariche di rifiuti urbani, la Confederazione si assume il 40 per cento dei costi di risanamento. Per finanziare tali contributi la Confederazione ha creato l'OtaRSi (entrata in vigore il 1° gennaio 2001). L'ordinanza prescrive che i mezzi necessari siano ricavati mediante una tassa sul deposito di rifiuti in Svizzera e all'estero.
L'obiettivo di tale strumento di finanziamento è di permettere un rapido risanamento dei siti contaminati pericolosi e di evitare che, a causa di carenze finanziarie, essi siano "lasciati in eredità" alle generazioni future. L'OtaRSi promuove inoltre un risanamento dei siti contaminati compatibile con l'ambiente, economico e adeguato allo stato della tecnica.
Nella legge sulla protezione dell'ambiente si stabilisce inoltre chiaramente che, il titolare del sito, nella sua qualità di "perturbatore per situazione", è interamente esonerato dall'obbligo dell'assunzione dei costi se non è a conoscenza dell'inquinamento, se non ne ha tratto alcun vantaggio e se non ne trarrà alcuno nemmeno dal risanamento.
L'autorità emana una decisione sulla ripartizione dei costi quando chi è tenuto al risanamento lo richiede, o quando esse - da sole - intraprendono il risanamento d'ufficio. In molti casi il sito è inquinato ma non necessita di un risanamento - quindi non è un sito contaminato. Chi estrae del materiale da un sito di questo tipo, p. es. nell'ambito di un progetto di costruzione, è responsabile dello smaltimento conforme alle prescrizioni di detto materiale di scavo. Il committente può inoltre, a determinate condizioni, esigere che i responsabili dell'inquinamento e i precedenti proprietari del sito si facciano carico di circa i due terzi dei costi aggiuntivi derivanti dall'analisi e dallo smaltimento del materiale.
Se dall'indagine condotta risulta che un determinato sito non è inquinato, i costi legati a tale indagine sono a carico della collettività.
Ulteriori informazioni
Diritto
Der Verursacherbegriff nach Artikel 32d USG (PDF, 212 kB, 01.01.2004)Kostentragungspflicht im Zusammenhang mit der Sanierung von Altlasten. Verfasser: Prof. Pierre Tschannen. Gutachten im Auftrag des BAFU
Documenti
Realleistungs- und Kostentragungspflicht
Ultima modifica 07.07.2021