10.08.2020 – La legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia) contempla le specie di animali selvatici protette, le specie animali che possono essere cacciate e i periodi di protezione. Il Parlamento ha creato una regolamentazione contenuta e al passo coi tempi che rafforza la protezione delle specie e degli spazi vitali. Allo stesso tempo, ha adattato le norme relative alla gestione del lupo in modo che i Cantoni possano regolare, in modo adeguato, le popolazioni in crescita. La votazione popolare su questo tema si terrà il 27 settembre 2020.

© AJF Graubünden
Di seguito rispondiamo alle domande più frequenti sul progetto di revisione
La legge attuale risale al 1985. All’epoca in Svizzera il lupo era estinto da tempo. Il primo esemplare è tornato nel 1995. All’inizio c’erano soltanto singoli lupi che vagavano nel nostro Paese, poi nel 2012 si è formato il primo branco. Oggi si contano otto branchi e un totale di circa 80 lupi. La popolazione continuerà a crescere. I Cantoni hanno bisogno di uno strumento che consenta loro di intervenire in modo previdente e moderato sulle popolazioni. Gli abbattimenti hanno l’obiettivo di far sì che i lupi mantengano la loro timidezza nei confronti degli esseri umani e degli insediamenti. Soltanto così è possibile far convivere l’uomo e il lupo.
Inoltre, negli ultimi decenni le pressioni sulla biodiversità sono aumentate. La legge riveduta affronta anche questo problema, dato che migliora la protezione di diversi animali e i loro spazi vitali.
La legge riveduta rafforza e migliora la protezione di numerosi animali selvatici. Concretamente, apporta i seguenti miglioramenti:
- La Confederazione obbliga i Cantoni a tenere conto dei principi di sostenibilità e delle esigenze della protezione degli animali nella regolamentazione e nella pianificazione della caccia.
- 12 specie di anatre selvatiche sono ora protette e non possono più essere cacciate. Inoltre, per la beccaccia è previsto un periodo di protezione più lungo.
- In tutta la Svizzera circa 300 passaggi di interconnessione nella natura per gli animali selvatici sono ora protetti da interventi edili, una misura che consente di migliorare il collegamento fra i loro spazi vitali. Confederazione e Cantoni mettono a disposizione ponti e sottopassaggi per la fauna selvatica lungo linee ferroviarie e strade.
- La Confederazione aumenta la sua partecipazione al finanziamento dei servizi cantonali di guardacaccia e alle misure di promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone di protezione della fauna selvatica e nelle riserve d’uccelli.
- La legge obbliga i Cantoni e gli agricoltori a erigere recinzioni a misura di animali selvatici per prevenire il più possibile incidenti e lesioni alla fauna selvatica.
Nella gestione del lupo, la legge riveduta prevede le seguenti modifiche:
- Abbattimento di lupi appartenenti a branchi – Affinché i lupi mantengano il timore nei confronti dell’uomo, delle greggi e degli insediamenti, i Cantoni sono autorizzati a cacciarli nel branco prima che causino danni. In tal modo è possibile ridurre i conflitti tra l’uomo e questa specie. Tuttavia, l’abbattimento di lupi è soggetto a diverse condizioni: i Cantoni devono procedere in modo proporzionato e non possono, ad esempio, intervenire in un branco di lupi lontano da greggi o insediamenti. Inoltre, devono giustificare previamente alla Confederazione i motivi per cui gli abbattimenti sono necessari. Il lupo rimane tuttavia una specie protetta e i branchi sono salvaguardati. La Confederazione e le organizzazioni di protezione della natura possono, come finora, ricorrere contro una decisione cantonale di abbattimento.
- Abbattimento di singoli lupi – Com’era il caso finora, i Cantoni possono autorizzare l’abbattimento di singoli esemplari se questi hanno causato danni nonostante l’adozione di misure di protezione delle greggi. I Cantoni possono ora autorizzare anche l’uccisione di singoli lupi che si fanno notare, ad esempio se entrano nei recinti delle pecore o se vagano senza paura negli insediamenti.
- Rafforzamento della protezione del bestiame – La legge riveduta aumenta la responsabilità degli agricoltori per quanto concerne la protezione delle greggi. A differenza di oggi, riceveranno un indennizzo per le pecore e capre predate soltanto se hanno protetto i loro animali da reddito mediante recinzioni o l’impiego di cani da protezione.
La caccia ha una lunga tradizione in Svizzera. A metà del XIX secolo, molti animali selvatici si estinsero a causa della caccia incontrollata. Pertanto, nel 1875 la Confederazione approvò la prima legge che regolamentava per i Cantoni le zone in cui gli animali erano protetti, le specie cacciabili e i periodi di protezione.
Grazie a questa legge, oggi in Svizzera sono ancora presenti specie di animali selvatici come il cervo, il camoscio e lo stambecco. La legge riveduta estende questa protezione: dodici specie di anatre selvatiche non potranno più essere cacciate in futuro. Inoltre, per la beccaccia è previsto un periodo di protezione più lungo.
No, al contrario. La revisione della legge sulla caccia rafforza nel complesso la protezione delle specie e degli spazi vitali. Protegge un maggior numero di specie selvatiche, promuove l’interconnessione degli spazi vitali e crea le basi per una gestione pragmatica della crescente popolazione di lupi in Svizzera.
Da un lato vi era la richiesta di dichiarare il lupo una specie cacciabile. Dall’altro, è stato chiesto di non intervenire sulla popolazione. La legge riveduta è una via di mezzo ragionevole: il lupo rimane protetto, ma la sua popolazione può essere controllata. L’intervento sulla popolazione delle colonie di stambecchi resta invariato.
Nelle disposizioni esecutive, il Consiglio federale può designare altre specie regolabili, purché vi siano motivi obiettivi per farlo. Per la lince, il castoro, l’airone cenerino e lo smergo maggiore, tuttavia, il Parlamento ha già respinto esplicitamente questo punto. In questo modo, la legge riveduta offre una maggiore protezione anche a loro.
Gli interventi rimangono limitati allo stambecco e al lupo. Le altre specie protette non possono essere regolate. Nelle disposizioni esecutive, il Consiglio federale può designare altre specie regolabili, purché vi siano motivi obiettivi per farlo. Per la lince, il castoro, l’airone cenerino e lo smergo maggiore, tuttavia, il Parlamento ha già respinto esplicitamente questo punto.
In questo modo, la legge riveduta offre una maggiore protezione anche a loro. Inoltre, 12 delle 15 specie di anatre selvatiche sono ora protette e il periodo di protezione della beccaccia è stato prolungato.
No. La legge sulla caccia riveduta e le relative disposizioni di attuazione stabiliscono le condizioni che devono essere soddisfatte per gli abbattimenti volti a regolare le popolazioni. Affinché i lupi preservino il loro timore nei confronti dell’uomo, delle greggi e degli insediamenti, i Cantoni possono ora uccidere lupi appartenenti a un branco prima che causino danni.
Tuttavia, l’abbattimento di lupi è soggetta a diverse condizioni: i Cantoni devono procedere in modo proporzionato e non possono, ad esempio, intervenire in un branco di lupi lontano da greggi o insediamenti. Inoltre, devono giustificare previamente alla Confederazione i motivi per cui gli abbattimenti sono necessari. Il lupo rimane tuttavia una specie protetta e i branchi sono salvaguardati. La Confederazione e le organizzazioni di protezione della natura possono, com’era il caso finora, ricorrere contro una decisione cantonale di abbattimento.
No, la protezione delle greggi è rafforzata. La legge distingue tra l’abbattimento di un singolo lupo dannoso e gli interventi nei branchi. Se un singolo esemplare provoca gravi danni, il Cantone può rilasciare l’autorizzazione di abbattimento. Tuttavia, ciò è possibile soltanto se sono state adottate le ragionevoli misure di protezione del bestiame.
Anche gli interventi nei branchi sottostanno a condizioni. I Cantoni devono procedere in modo proporzionato e non possono, ad esempio, intervenire su un branco di lupi lontano da greggi o insediamenti. Inoltre, devono giustificare previamente alla Confederazione i motivi per cui gli abbattimenti sono necessari. La Confederazione e le organizzazioni di protezione della natura possono, com’era il caso finora, ricorrere contro una decisione cantonale di abbattimento.
I Cantoni devono inoltre informare tutte le aziende agricole sulle misure di protezione del bestiame. Da ora in poi saranno indennizzati soltanto i danni subiti nonostante l’adozione di ragionevoli misure di protezione. La protezione del bestiame ha questo scopo
Lupo, lince e orso appartengono alle specie indigene. Il primo lupo è tornato in Svizzera nel 1995 e il primo branco si è formato nel 2012. Oggi in Svizzera vivono circa 80 lupi, si sono formati otto branchi e la relativa popolazione sta crescendo di conseguenza. La lince è stata reintrodotta in Svizzera 40 anni fa.
Da allora, la popolazione è stabile sui 300 esemplari circa. La maggior parte vive nelle Alpi e circa 100 esemplari nel Giura. Gli orsi si aggirano sempre più spesso nella zona di confine tra Italia e Svizzera.
L’esperienza maturata negli ultimi anni suggerisce che la popolazione crescerà ulteriormente. (La formazione di branchi comporta un forte aumento degli effettivi. Affinché i lupi mantengano il loro timore nei confronti di persone, greggi e insediamenti, la legge sulla caccia riveduta consente ai Cantoni di abbattere degli esemplari appartenenti a un branco prima che causino danni. Ciò consente di ridurre i conflitti tra esseri umani e lupi. L’incremento della popolazione di lupi viene così rallentato.
Tuttavia, il lupo resta una specie protetta e i branchi rimangono salvaguardati. La regolazione serve a rafforzare l’accettazione del lupo da parte della popolazione e quindi la sua protezione come pure a permettere la convivenza tra l’uomo e la specie. Se il progetto di revisione della legge venisse respinto, la popolazione di lupi crescerà più velocemente. Inoltre, si può partire dal presupposto che i conflitti aumenteranno.
Dal 2009 i lupi predano ogni anno tra le 300 e le 500 capre e pecore. Sono state attaccate anche greggi protette da recinzioni o da cani da protezione delle greggi. I lupi, infatti, sono in grado di imparare ad aggirare le misure di protezione. La presenza di lupi nelle vicinanze di insediamenti è fonte di preoccupazioni per le popolazioni locali.
Il numero di predazioni dipende principalmente dalla protezione del bestiame. Dal 2009 i lupi hanno predato annualmente tra le 300 e le 500 capre e pecore. In altre parole, sebbene la popolazione di lupi sia in aumento, il numero di predazioni all’anno rimane praticamente costante. Ciò significa che la protezione del bestiame è sempre più efficace.
L’esperienza dimostra che le misure di protezione del bestiame, come la posa di recinzioni e l’impiego di cani da protezione delle greggi, sono molto efficaci. Tuttavia, i lupi sono in grado di imparare ad evitare recinti o cani. Gli abbattimenti servono, affinché i lupi mantengano il loro timore nei confronti di persone, greggi e insediamenti e a tenerli lontani dagli insediamenti.
Sì. La Convenzione di Berna consente l’abbattimento di singoli animali che causano danni come pure la regolazione delle popolazioni.
«Grazie alla revisione della legge sulla caccia, la convivenza tra l’uomo e il lupo rimane possibile»: breve intervista a Franziska Schwarz sulla revisione della legge sulla caccia

Quali sono le novità della revisione della legge sulla caccia?
La legge approvata dal Parlamento è un insieme equilibrato di norme che protegge meglio un maggior numero di specie, migliora gli spazi vitali della fauna selvatica e rafforza la protezione delle greggi. Al contempo, offre la possibilità ai Cantoni di regolare la crescente popolazione di lupi in modo previdente e moderato. Il lupo rimane una specie protetta e i branchi restano salvaguardati.
La legge sulla caccia riveduta è davvero una «legge a favore dell’abbattimento dei lupi», come sostiene il comitato referendario?
Nel 2010 in Svizzera vivevano appena dieci lupi, nel 2012 si è formato il primo branco. Attualmente si contano circa 80 esemplari e otto branchi. Quando si formano dei branchi, il numero di lupi aumenta molto rapidamente. In Svizzera, il cui territorio è densamente popolato e utilizzato, aumentano quindi anche i conflitti. Permettendo ai Cantoni di intervenire sulle popolazioni dei branchi, si prevengono danni. Inoltre, i lupi mantengono il loro timore nei confronti dell’uomo e delle infrastrutture. Grazie alla revisione della legge sulla caccia, la convivenza tra uomo e lupo rimane possibile.
Ora è possibile abbattere i lupi appartenenti a branchi prima che si verifichino danni. Tuttavia, il lupo è un animale protetto. Come si conciliano questi due approcci?
Il lupo fa parte della natura svizzera e, come detto, rimane un animale protetto e i branchi sono salvaguardati. La possibilità di effettuare interventi di regolazione consente ai Cantoni di gestire la specie in modo previdente e di rallentare leggermente il forte aumento del numero di esemplari. Ne consegue una riduzione dei conflitti e una maggiore accettazione di questa specie da parte della popolazione delle regioni in cui vivono i branchi. Le popolazioni di lupi continueranno a crescere nonostante le nuove possibilità d’intervento.
A causa della nuova legge, anche castori e linci devono temere per la loro vita...
Secondo la legge, il Consiglio federale potrebbe decretare regolabili altre specie, ad esempio se le loro popolazioni dovessero crescere fortemente. Tuttavia, il Parlamento ha già deciso che non si deve intervenire sulle popolazioni di castoro, lince, airone cenerino e smergo maggiore. Pertanto, possono essere regolati soltanto i branchi di lupi e, come peraltro è già il caso oggi, le colonie di stambecchi.
Informazioni complementari
Ultima modifica 27.09.2020