Tassa sul CO2

Dal 2008 è applicata una tassa d’incentivazione sui combustibili fossili (p. es. l’olio da riscaldamento e il gas naturale). Lo scopo è incentivare un consumo oculato dei combustibili fossili e un maggiore uso di fonti energetiche rispettose del clima. I proventi sono in gran parte ridistribuiti alla popolazione e all’economia. Ne beneficia chi consuma meno combustibili fossili.

Ogni anno circa due terzi dei proventi della tassa sono restituiti alla popolazione e alle imprese a prescindere dal consumo. Un terzo (al massimo 450 mio. di franchi) confluisce nel Programma Edifici, il quale ha lo scopo di promuovere misure di riduzione delle emissioni di CO2 (p. es. i risanamenti energetici e le energie rinnovabili), mentre altri 25 milioni di franchi vengono investiti nel fondo per le tecnologie.

I gestori di impianti ad alta intensità di emissioni di gas serra possono chiedere l'esenzione dalla tassa, a condizione che si impegnino a ridurre le proprie emissioni di gas serra. I gestori di grandi impianti ad alta intensità di emissioni di gas serra sono tenuti a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni e sono esentati dalla tassa sul CO2.

Riscossione della tassa

La tassa sul CO2 viene riscossa sui combustibili fossili (p. es. l’olio da riscaldamento e il gas naturale). Dal 2022 la relativa aliquota sarà pari a 120 franchi per tonnellata di CO2. La tassa è indicata sulle fatture che documentano gli acquisti di combustibili.

Ridistribuzione

Circa due terzi dei proventi della tassa sul CO2 sono ridistribuiti alla popolazione e all’economia. Questo meccanismo favorisce chi consuma quantità esigue di combustibili.

Esenzione

Gli impianti ad alta intensità di emissioni di gas serra sono esentati dalla tassa sul CO2, a condizione che si impegnino a ridurre le loro emissioni di gas serra. I gestori di grandi impianti ad alta intensità di emissioni di gas serra sono tenuti a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni e sono anche esentati.

Rimborso

Chi acquista combustibili fossili è automaticamente soggetto al pagamento della tassa sul CO2. Le imprese esonerate possono chiedere all’Amministrazione federale delle dogane il rimborso della tassa.

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Ultima modifica 29.12.2020

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