Esenzione dalla tassa sul CO2 per i gestori di impianti di cogenerazione fossili

Il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 è stato approvato dal Popolo il 21 maggio 2017. Il 1° gennaio 2018 è quindi entrata in vigore la revisione parziale della legge sul CO2, che concerne l’esenzione degli impianti di cogenerazione dalla tassa sul CO2.

Criteri d’esenzione

I gestori di impianti di cogenerazione fossili possono ora essere esentati dalla tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili che utilizzano per produrre elettricità. Questa normativa si applica per gli impianti con una potenza termica compresa tra 0,5 e 20 megawatt; il limite superiore è dato dalla partecipazione al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE). Un impianto corrisponde ad un sito. In genere si tratta di una centrale termica con uno o più aggregati di cogenerazione. La potenza termica minima di 0,5 megawatt si intende quindi per un impianto che può comprendere più aggregati.

Restituzione della tassa sul CO2

Ai gestori di impianti di cogenerazione viene restituita la tassa sul CO2 per i combustibili fossili impiegati per produrre elettricità. I combustibili fossili impiegati per la produzione di calore sono invece soggetti alla tassa.
Il 40 per cento dell’importo è restituito solo se il gestore di impianti lo investe in provvedimenti efficaci volti all’aumento dell’efficienza energetica. Per il restante 60 per cento non deve essere fornita nessuna controprestazione.
I gestori di impianti di cogenerazione devono inoltrare all’UFAM la domanda di restituzione entro il 30 giugno dell’anno successivo. La restituzione ha effetto retroattivo per 12 mesi.

Provvedimenti volti all’aumento dell’efficienza energetica

I provvedimenti volti all’aumento dell’efficienza energetica devono essere attuati all’interno del proprio impianto oppure in impianti che prelevano direttamente elettricità o calore dall’impianto di cogenerazione. Sono esclusi pagamenti doppi; l’effetto dei provvedimenti non può essere fatto valere da terzi, come per esempio gestori di progetti di compensazione, Cantoni o Comuni. Al fine di evitare i pagamenti doppi, è escluso anche il finanziamento di provvedimenti in impianti con impegno di riduzione o impianti SSQE. Gli investimenti devono avere come effetto l’aumento dell’efficienza energetica; per esempio semplici acquisizioni sostitutive non possono essere computate all’adempimento dell’obbligo di investimento.

Inadempimento dell’impegno di riduzione e dell’obbligo di investimento

Se un gestore di impianti di cogenerazione non adempie al suo obbligo di investimento entro i termini stabiliti, in seguito a decisione dell’UFAM il gestore di impianti deve rimborsare il 40 per cento della tassa sul CO2 restituita per i combustibili fossili impiegati per produrre elettricità.

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Ultima modifica 15.01.2024

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