Convenzione di Aarhus

La Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE) è stata conclusa nel 1998 ad Aarhus (DK) ed è entrata in vigore nel 2001. La Svizzera, che l’ha ratificata nel marzo 2014, è Parte contraente dal 1° giugno 2014. Oltre all’Unione europea, vi hanno aderito complessivamente 46 Paesi.


1 I tre pilastri della Convenzione di Aarhus

  • Primo pilastro: informazione ambientale
  • Secondo pilastro: partecipazione del pubblico ai processi decisionali rilevanti per l’ambiente
  • Terzo pilastro: accesso alla giustizia in materia ambientale

Primo pilastro: informazione ambientale (art. 4 e 5)

Informazione ambientale attiva (art. 5)

La Convenzione di Aarhus distingue tra informazione ambientale attiva e libero accesso del pubblico alle informazioni.

L’informazione ambientale attiva (art. 5) prevede che le autorità diffondano le informazioni ambientali con trasparenza, mettendo a disposizione, in particolare, elenchi, registri o archivi. L’accesso alle informazioni fondamentali non deve essere soggetto a tasse.

La Convenzione chiede inoltre che le Parti contraenti presentino, ogni tre o quattro anni, un rapporto nazionale esaustivo sullo stato dell’ambiente.

Libero accesso del pubblico alle informazioni (art. 4)

La Convenzione stabilisce il principio secondo il quale ogni cittadino ha il diritto di consultare documenti ambientali depositati presso le autorità. Di conseguenza, chiunque ha il diritto di ottenere questo genere di informazione, senza per altro essere tenuto a giustificare il proprio interesse. L’accesso deve essere garantito dalle autorità che conservano i documenti ambientali. La Convenzione include un elenco esaustivo dei motivi in base ai quali le autorità possono rifiutarlo o differirlo.

Secondo pilastro: partecipazione del pubblico ai processi decisionali rilevanti per l’ambiente (art. 6 - 8)

Questa parte della Convenzione concerne in primo luogo i progetti che sottostanno all’esame dell’impatto sull’ambiente (EIA) (art. 6), per i quali esige il rispetto di diverse disposizioni. Il richiedente, ad esempio, è tenuto a presentare un rapporto sugli effetti ambientali di quanto intende realizzare e a garantire l’accesso alla documentazione pertinente. La Convenzione comprende anche una lista dei generi di progetto che devono sottostare all’EIA.

Il secondo pilastro prevede anche l’elaborazione di piani e programmi ambientali, e l’adozione di leggi o regolamenti di attuazione (art. 7 e 8). Anche in questo caso la Convenzione chiede alle Parti di rendere pubblici i progetti, di fare in modo che la popolazione possa pronunciarsi in merito e di tenere debito conto dei pareri espressi.

Terzo pilastro: accesso alla giustizia in materia ambientale

Ogni Parte contraente deve garantire alla popolazione il diritto di accedere all’autorità giudiziaria, in particolare:

  • a chi non ha ottenuto il diritto di consultare documenti (art. 9 cpv. 1);
  • agli abitanti o alle associazioni ambientali cui è stata rifiutata la partecipazione a progetti che sottostanno all’EIA (art. 9 cpv. 2);
  • se le autorità competenti hanno infranto la legislazione ambientale in merito a decisioni che implicano un EIA (art. 9 cpv. 2).

L’articolo 9 capoverso 3 prevede un diritto di ricorso formulato in termini molto generali, in base al quale la popolazione può accedere a un’autorità amministrativa o giudiziaria per ricorrere contro atti che infrangono disposizioni della legislazione ambientale.


2. Le Parti della Convenzione presentano un rapporto periodico

Le Parti presentano periodicamente un rapporto sull’applicazione della Convenzione di Aarhus (art. 10 cpv. 2).

Di norma questo rapporto è presentato ogni quattro anni, in occasione della riunione delle Parti.


3. Protocollo

La Convenzione di Aarhus è accompagnata da un protocollo, ossia dal registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (Pollutant Release and Transfer Register PRTR), che la Svizzera ha ratificato alla fine del 2006. Il registro svizzero è entrato in funzione all’inizio del 2009.


4. Applicazione della Convenzione di Aarhus nella legislazione svizzera

La Convenzione di Aarhus obbliga le Parti ad applicare le disposizioni previste.

Applicazione del primo pilastro: informazione ambientale (art. 4 e 5)

La legislazione svizzera accoglie numerose disposizioni che garantiscono l’informazione ambientale attiva, ad esempio gli articoli 10e della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), 34 della legge forestale (LFo), 25a della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e 50 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc).

Per quanto riguarda il principio di trasparenza, nella legge sulla protezione dell’ambiente è stata introdotta una disposizione (art. 10g LPAmb), in base alla quale ogni cittadino ha il diritto di accedere a documenti che contengono informazioni ambientali. Questa disposizione vale a livello federale e cantonale. Le autorità federali sono inoltre tenute ad applicare la legge sulla trasparenza (LTras), che disciplina l’iter per presentare le domande di accesso, stabilisce i motivi sui quali fondare eventuali limitazioni e regola la procedura di mediazione. In deroga alla LTras, l’accesso a informazioni ambientali deve essere garantito anche per i documenti anteriori al 1° luglio 2006, o trasmessi a un’autorità federale prima di questa data (art. 10g cpv. 2 LPAmb).

I Cantoni sono tenuti a disciplinare autonomamente, nel rispetto della Convenzione di Aarhus, l’accesso alle informazioni ambientali. La maggior parte dei Cantoni si è già dotata di una legge sulla trasparenza. I Cantoni che non hanno ancora legiferato in materia, possono applicare per analogia le disposizioni federali (art. 10g cpv. 4 LPAmb).

La LPAmb stabilisce inoltre che il Consiglio federale presenti alle Camere, ogni tre anni, un rapporto sull’ambiente (art. 10f LPAmb).

Applicazione del secondo pilastro: partecipazione del pubblico ai processi decisionali rilevanti per l’ambiente (art. 6 - 8)

Gli articoli 10a LPAmb e seguenti disciplinano la procedura di consultazione pubblica per gli impianti che sottostanno all’esame dell’impatto sull’ambiente (EIA). La lista degli impianti per i quali, secondo la relativa ordinanza (OEIA), occorre un EIA, deve ora essere estesa ad alcune voci nuove.

Per quanto riguarda l’adozione di piani, programmi e disposizioni (leggi e ordinanze), la legislazione svizzera prevede già la partecipazione della popolazione al processo decisionale, ad esempio attraverso l’articolo 4 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) e gli articoli 3 e seguenti della legge sulla consultazione (LCo).

Applicazione del terzo pilastro: accesso alla giustizia in materia ambientale

L’accesso alla giustizia in materia ambientale è garantito. Chi non ha ottenuto di consultare documenti che contengono informazioni ambientali può rivolgersi all’autorità giudiziaria. Può ricorrere in giustizia anche quando, nell’ambito di una procedura di autorizzazione, è stato violato un suo diritto di parte o se ritiene che l’autorizzazione abbia infranto la legislazione sull’ambiente (art. 9 cpv. 1 e 2 Convenzione di Aarhus). Garantito, inoltre, è anche il diritto di impugnazione che la Convenzione riserva alle associazioni ambientali: le organizzazioni legittimate dal Consiglio federale, infatti, possono ricorrere contro l’autorizzazione di impianti che sottostanno all’EIA (art. 55 LPAmb).

Infine, per le organizzazioni legittimate è garantito il diritto di ricorrere in giustizia anche nel caso di violazioni della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 9 cpv. 3 Convenzione di Aarhus, art. 12 LPN).

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Ultima modifica 28.11.2018

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