Accordi programmatici nel settore ambientale

La politica di sovvenzionamento basata su programmi è in vigore dal 1° gennaio 2008. Da allora, nell’ambito di accordi programmatici, la Confederazione e i Cantoni stabiliscono di comune accordo come svolgere i compiti congiunti nel settore ambientale e i sussidi che la Confederazione deve stanziare a tal fine. Nel primo periodo programmatico (2008–2011) sono stati investiti 665 milioni di sussidi federali in misure ambientali.

L’accordo programmatico, quale strumento di sovvenzionamento, si basa sugli obiettivi strategici della Confederazione nel settore ambientale e sui sussidi federali stanziati a tal fine. Come prima priorità si ripartiscono i sussidi federali ai settori programmatici definiti. Gli accordi programmatici quadriennali (per il periodo 2020-2024 avranno eccezionalmente una durata di cinque anni) stabiliscono poi i contributi concessi complessivamente dalla Confederazione e le prestazioni che i Cantoni devono fornire per i singoli campi di attività. La Confederazione definisce esplicitamente le proprie priorità strategiche e non più solo implicitamente nella sua risposta alle proposte di progetto dei Cantoni. Dal canto loro, i Cantoni ottengono maggiore margine di manovra nella scelta delle modalità di raggiungimento degli obiettivi concordati. Un elemento centrale che rafforza l’attuazione concertata della politica ambientale è il controlling dei programmi, comune a Confederazione e Cantone.

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Der Newsletter informiert über aktuelle Themen, beantwortet Fragen zur Umsetzung zur programmorientierten Subventionspolitik und dient mit regelmässigen Informationen allen Betroffenen. Der Newsletter erscheint zweimal jährlich.

Ripartizione dei compiti e organizzazione

Durante i negoziati la Confederazione e i Cantoni definiscono di comune accordo gli obiettivi degli accordi programmatici quadriennali. L’attuazione operativa è affidata ai Cantoni, mentre la Confederazione stanzia contributi globali a sostegno dei programmi e valuta una volta all’anno i lavori dei Cantoni.

Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2025-2028

Il manuale «Accordi programmatici nel settore ambientale» ha come base le ordinanze in vigore in campo ambientale e illustra le basi giuridiche, procedurali e tecniche degli accordi programmatici conclusi tra la Confederazione e i Cantoni nel settore ambientale. Il manuale illustra in particolare le direttive previste dall’UFAM per la presentazione delle domande, le procedure e la realizzazione degli accordi programmatici.

Basi legali

L’articolo 46 capoverso 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.) sancisce che la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione. Secondo l’articolo 46 capoverso 3 Cost. la Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.

Domande più frequenti (FAQ)

Le domande più frequenti riguardo all’attuazione di un accordo programmatico e al relativo controlling.

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Ultima modifica 28.11.2018

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