Basi legali

L’articolo 46 capoverso 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.) sancisce che la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione. Secondo l’articolo 46 capoverso 3 Cost. la Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.

Gli articoli 16-22 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi [Lsu]) statuiscono concretamente la concessione di sussidi. I sussidi sono accordati in linea di massima mediante decisione o contratto (art. 16 cpv. 1 e 2 LSu), mentre i sussidi federali di cui beneficiano i Cantoni sono concessi in generale mediante accordi programmatici (art. 16 cpv. 3 LSu). La norma che i sussidi sono concessi nell’ambito di accordi programmatici stipulati tra Confederazione e Cantone si applica anche nella legislazione speciale in materia di diritto ambientale.

Gli accordi programmatici costituiscono atti giuridici di diritto amministrativo, trattandosi in genere dei contratti di diritto amministrativo conformi all’articolo 19 e seguenti LSu che non possono contenere disposizioni normative. In linea di principio un contratto di diritto pubblico può essere stipulato qualora l’autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità (art. 16 cpv. 2 lett. a LSu) oppure, nel caso di aiuti finanziari, qualora occorra escludere che il beneficiario rinunci unilateralmente all’esecuzione del compito (lett. b). In caso di contestazione o fallimento della trattativa, il contenuto dell’accordo programmatico diventa una decisione di diritto amministrativo conformemente all’articolo 17 e seguenti LSu.

Le disposizioni dettagliate in materia di accordi programmatici sono riassunte nel «Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale».

La tabella seguente fornisce una panoramica degli attuali accordi programmatici e delle relative basi legali.

Accordo programmatico nel settore Basi legali
Protezione della natura e del paesaggio:
- Protezione del paesaggio
- Relazioni pubbliche
- Specie, biotopi, compensazione ecologica
Articolo 13, 14a e 23k della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN); articolo 18d e 23c LPN; articolo 23 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN).
Patrimonio naturale dell'UNESCO Articolo 13 LPN (tra le misure di protezione del paesaggio di cui all'articolo 13 LPN figura anche il sostegno delle aree patrimonio naturale mondiale dell'UNESCO)
Parchi Articolo 23k LPN; ordinanza sui parchi (OPar).
Protezione fonica e isolamento acustico Articolo 50 capoverso 1 lettera b della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb); articoli 13-27 e 48a dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF); legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin).
Opere di protezione e documentazione sui pericoli Articolo 6 della legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA); articolo 36 della legge federale sulle foreste (LFo); articoli 1 e 2 dell'ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA); articoli 38 e 39 dell'ordinanza sulle foreste (OFo).
Oltre alla LFo e alla LSCA, in particolare la legge sui sussidi (LSu), la legge sulla pianificazione del territorio (LPT), la LPN, la legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) e la legge federale sulla pesca (LFSP) prevedono requisiti aggiuntivi per le misure nel campo delle opere di protezione e della documentazione sui pericoli.
Bosco di protezione Articolo 77 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.); articoli 20, 27 e 37 LFo; articoli 18, 31, 40 OFo; articolo 3 capoverso 1 della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP).
Biodiversità forestale Articolo 77 Cost.; articoli 20, 27 e 37 LFo; articoli 18, 31, 40 OFo; articolo 3 capoverso 1 della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP).
Gestione del bosco Articolo 77 Cost.; articoli 20, 27, 38 e 38a LFo; articoli 18, 31, 41 e 43 OFo; articolo 3 capoverso 1 LCP
Zone di protezione federali per la fauna selvatica Articoli 1, 11 e 13 LCP; ordinanza sulle bandite federali (OBAF); ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM).
Rivitalizzazione Articolo 4 lettera m, 38a e 62b LPAc; articoli 41d, 54a, 54b e 58-61b ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc).
Sono inoltre pertinenti le basi della LSCA, LSu, LPT, LPN, LFo, LFSP nonché l'articolo 87 capoverso 1 lettera e della legge sull'agricoltura (LAgr).

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Ultima modifica 28.11.2018

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