L’articolo 46 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) stabilisce che per l’attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione. Su questa base giuridica, la Confederazione può stipulare accordi programmatici con i Cantoni.
La legge sui sussidi sancisce che gli aiuti finanziari sono di regola concessi mediante decisione o contratto formali (art. 16 LSu). Tuttavia, i sussidi federali vengono in linea di principio concessi nel quadro di accordi programmatici. Anche dalle leggi speciali del diritto ambientale (p. es. legge forestale, legge sulla protezione della natura e del paesaggio) si evince che i sussidi sono concessi mediante accordi programmatici stipulati tra la Confederazione e i Cantoni.
Detti accordi sono contratti di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 19 e seguenti LSu e non possono contenere norme di diritto. Non viene stipulato alcun contratto se una delle parti non è d’accordo con il suo contenuto. In questo caso, il contenuto dell’accordo programmatico viene deciso dall’UFAM.
Le disposizioni dettagliate sugli accordi programmatici sono riassunte nel manuale «Accordi programmatici nel settore ambientale».
Accordo programmatico nel settore | Basi legali |
Protezione della natura e del paesaggio: - Protezione del paesaggio - Relazioni pubbliche - Specie, biotopi, compensazione ecologica |
Articolo 13, 14a e 23k della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN); articolo 18d e 23c LPN; articolo 23 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN). |
Patrimonio naturale dell'UNESCO | Articolo 13 LPN (tra le misure di protezione del paesaggio di cui all'articolo 13 LPN figura anche il sostegno delle aree patrimonio naturale mondiale dell'UNESCO) |
Parchi | Articolo 23k LPN; ordinanza sui parchi (OPar). |
Protezione fonica e isolamento acustico | Articolo 50 capoverso 1 lettera b della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb); articoli 13-27 e 48a dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF); legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin). |
Opere di protezione e documentazione sui pericoli | Articolo 6 della legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA); articolo 36 della legge federale sulle foreste (LFo); articoli 1 e 2 dell'ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA); articoli 38 e 39 dell'ordinanza sulle foreste (OFo). Oltre alla LFo e alla LSCA, in particolare la legge sui sussidi (LSu), la legge sulla pianificazione del territorio (LPT), la LPN, la legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) e la legge federale sulla pesca (LFSP) prevedono requisiti aggiuntivi per le misure nel campo delle opere di protezione e della documentazione sui pericoli. |
Bosco di protezione | Articolo 77 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.); articoli 20, 27 e 37 LFo; articoli 18, 31, 40 OFo; articolo 3 capoverso 1 della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP). |
Biodiversità forestale | Articolo 77 Cost.; articoli 20, 27 e 37 LFo; articoli 18, 31, 40 OFo; articolo 3 capoverso 1 della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP). |
Gestione del bosco | Articolo 77 Cost.; articoli 20, 27, 38 e 38a LFo; articoli 18, 31, 41 e 43 OFo; articolo 3 capoverso 1 LCP |
Zone di protezione federali per la fauna selvatica | Articoli 1, 11 e 13 LCP; ordinanza sulle bandite federali (OBAF); ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM). |
Rivitalizzazione | Articolo 4 lettera m, 38a e 62b LPAc; articoli 41d, 54a, 54b e 58-61b ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc). Sono inoltre pertinenti le basi della LSCA, LSu, LPT, LPN, LFo, LFSP nonché l'articolo 87 capoverso 1 lettera e della legge sull'agricoltura (LAgr). |
Ultima modifica 29.08.2024