In Svizzera, le competenze concernenti la protezione dai terremoti sono ripartite su diversi livelli. Sia i privati che le autorità, le assicurazioni e le associazioni di categoria hanno la competenza per funzioni differenti. Poiché in caso di danno risponde il proprietario, è nell’interesse di ogni singolo committente pubblico o privato costruire e mantenere secondo criteri antisismici.
Proprietari
Ogni proprietario, pubblico o privato, è responsabile della sicurezza della sua costruzione, anche in caso di terremoto. Se vi sono danni risponde secondo l'articolo 58 del Codice delle obbligazioni (Responsabilità del proprietario di un'opera). In relazione alla costruzione, all'esercizio o alla manutenzione di edifici, il proprietario è pertanto tenuto a rispettare la sicurezza sismica secondo le norme svizzere vigenti. Nella prassi, per soddisfare le esigenze imposte, si avvale della competenza specialistica di architetti e ingegneri civili. In caso di evento, spetta anche al proprietario eliminare i danni cagionati.
Architetti, ingegneri civili e altri pianificatori specializzati
Pianificatori specializzati sono responsabili nei confronti dei mandanti della fedele e diligente esecuzione del mandato affidato loro conformemente all'articolo 398 del Codice delle obbligazioni. Sono tenuti a fornire le prestazioni pattuite secondo le regole riconosciute dell'arte (obbligo di diligenza). En qualità di pianificatori specializzati, architetti e ingegneri civili sono responsabili della progettazione antisismica di nuovi edifici e del controllo di sicurezza sismica degli edifici esistenti nei progetti di costruzione.
Comuni
In Svizzera, la competenza per il rilascio dei permessi di costruzione è dei Comuni. Per quanto concerne gli edifici e gli impianti di proprietà, i Comuni sono responsabili della loro protezione dai terremoti.
Cantoni
Nella sfera di competenza dei Cantoni vi è la legislazione edilizia. I Cantoni possono pertanto inserire la sicurezza sismica nelle procedure di rilascio dei permessi di costruzione. Inoltre, i Cantoni hanno la competenza per la gestione dei sismi. E sono anche responsabili e sono anche responsabili della definizione del quadro legislativo per la riabilitazione e la ricostruzione dopo un evento. Per quanto concerne gli edifici e gli impianti di proprietà, i Cantoni sono responsabili della loro protezione dai terremoti.
Confederazione
La Confederazione è competente per la sorveglianza dei sismi e la stima della pericolosità a livello nazionale (Servizio Sismico Svizzero). Le autorità di vigilanza e di approvazione possono esigere l'attuazione di misure sulla prevenzione sismica. In caso di evento, la Confederazione può sostenere i Cantoni secondo il principio della sussidiarietà. Per quanto concerne gli edifici e gli impianti di proprietà, la Confederazione è responsabile della loro protezione dai terremoti.
Assicurazioni
In Svizzera non esiste un'assicurazione obbligatoria per i danni sismici. Soltanto se i proprietari stipulano volontariamente un'assicurazione contro i danni derivanti da terremoti, gli assicuratori trattano i casi di danno qualora si verifichi un evento sismico. 17 assicuratori fabbricati cantonali hanno creato un pool svizzero per la copertura dei danni sismici dotato di 2 miliardi di franchi. Hanno assunto volontariamente l'impegno di distribuire questi fondi in caso di terremoto. L'Assicurazione fabbricati del Cantone di Zurigo copre i danni sismici tramite un fondo proprio che garantisce una copertura di un miliardo di franchi.
Associazioni di specialisti
SIA - Società svizzera degli ingegneri e degli architetti, competente per la definizione di norme e regolamenti nel settore edile.
SGEB - Società svizzera di ingegneria sismica e dinamica strutturale, società specializzata della SIA che rappresenta gli interessi degli ingegneri civili che operano nel campo dell'ingegneria sismica e della dinamica strutturale.
Scuole universitarie
Le scuole universitarie (PF e SUP) hanno la competenza per la formazione di base degli architetti e degli ingegneri nel settore dell'ingegneria sismica nonché per la ricerca e la formazione continua.
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 20.11.2020