Le aziende fornitrici non possono miscelare o diluire rifiuti speciali con altri rifiuti o sostanze. Deroghe sono ammesse solo in casi motivati e previo consenso dell’impresa di smaltimento o del servizio cantonale competente (art. 5 cpv. 2-3 OTRif).
Utilizzazione di additivi
Per ridurre i rischi connessi al trasporto, le aziende fornitrici possono aggiungere additivi ai rifiuti speciali, a condizione che lo smaltimento non sia reso più difficile. È necessario l'accordo dell'impresa di smaltimento.
Miscelazione e diluizione in caso di consegna regolare di rifiuti speciali
L'azienda fornitrice deve inoltrare una domanda scritta al servizio cantonale competente per chiedere l'autorizzazione a miscelare e diluire rifiuti speciali che vengono consegnati periodicamente. Nella domanda occorre indicare che
- le quantità di rifiuti speciali sono ingenti e periodiche;
- la miscelazione e la diluizione sono opportune per motivi aziendali;
- la miscelazione e la diluizione non sono eseguite allo scopo di ridurre il tenore di sostanze nocive e, quindi, di eludere le prescrizioni concernenti la consegna, il trattamento o il deposito di rifiuti;
- il carico ambientale non è superiore a quello di una consegna separata.
La miscelazione e la diluizione possono essere opportune nel caso di rifiuti simili. La miscelazione di solventi idonei permette, ad esempio, di utilizzare camion cisterna anziché fusti, semplificando così la logistica.
Miscelazione e diluizione di altri rifiuti soggetti a controllo
Le aziende fornitrici non possono miscelare o diluire altri rifiuti soggetti a controllo per la consegna a imprese di smaltimento, se l'operazione serve a ridurre il tenore di sostanze nocive allo scopo di assoggettare i rifiuti a prescrizioni meno severe sulla consegna, sul riciclaggio o sul deposito (art. 5 cpv. 5 OTRif e art. 9 OPSR).
Deposito intermedio di rifiuti
Prima di consegnarli a un'impresa di smaltimento, l'azienda fornitrice deve depositare in via provvisoria i rifiuti rispettando le prescrizioni specifiche e tenendo conto dello stato della tecnica. Esempi in tal senso sono costituiti dal deposito coperto di rifiuti e dall'impiego di bacini di ritenzione per evitare fughe di liquidi secondo quanto prescritto dalla normativa per la protezione delle acque.
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 01.10.2019