Contenuto, forma e utilizzazione di moduli di accompagnamento

Per la consegna di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento le aziende fornitrici devono utilizzare i moduli di accompagnamento secondo l’allegato 1 OTRif e compilarli con le indicazioni richieste (art. 6 cpv. 1 OTRif). Per ogni consegna di rifiuti speciali viene compilato e allegato un modulo di accompagnamento per codice di rifiuto e quantità conferita. L’utilizzazione di moduli di accompagnamento garantisce che le informazioni necessarie giungano dalle aziende fornitrici ai trasportatori e alle imprese di smaltimento. A seconda del tipo di rifiuti e della loro quantità, sono disponibili le tipologie di moduli qui di seguito riportate:


1. Modulo di accompagnamento per il traffico di rifiuti in Svizzera

Il modulo di accompagnamento è disponibile sia in forma elettronica che cartacea. Ogni modulo di accompagnamento ha un numero univoco contenuto, insieme alle lettere iniziali «AA» o «BB», nel codice a barre con il formato «barcode 39».

I moduli di accompagnamento elettronici possono essere generati sul sito Internet veva-online.admin.ch. Per ogni modulo di accompagnamento viene riscosso un emolumento pari a 40 centesimi (esenti da IVA). L'importo è addebitato all'utente che ha elaborato la prima versione del modulo di accompagnamento ed è fatturato al termine di ogni trimestre, a condizione che siano stati richiesti più di 50 moduli (n. 2a lett. c all. OE-UFAM).

Sul sito veva-online.admin.ch si possono anche scaricare i numeri dei moduli di accompagnamento per poi stamparli con il proprio software aziendale. Tali moduli devono essere prima presentati all'UFAM per approvazione. Viene poi stabilito un tetto massimo di numeri di moduli di accompagnamento che possono essere richiesti ogni volta. Per ogni numero di modulo di accompagnamento viene fatturato anche in questo caso un emolumento pari a franchi -.40 (esenti da IVA).

I numeri dei moduli di accompagnamento elettronici vengono generati dal sito veva-online.admin.ch e sono costituiti dalle lettere AA seguite da otto cifre.

I moduli di accompagnamento stampati (n. art. 319.551) sono contrassegnati con le lettere BB seguite da otto cifre. Possono essere ordinati al prezzo di 70 centesimi (IVA inclusa) all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.

Il modulo di accompagnamento deve essere compilato prima dell'inizio del trasporto. Si la protezione delle persone, dell'ambiente o delle cose richiede una procedura urgente, i moduli di accompagnamento possono essere emessi successivamente (n. 1.6 all. 1 OTRif). Di regola, il modulo di accompagnamento viene compilato dall'azienda fornitrice. In alternativa, il modulo di accompagnamento può anche essere rilasciato dall'impresa di smaltimento nell'ambito di un servizio. L'azienda fornitrice è tuttavia responsabile dell'esattezza dei dati che la riguardano e che conferma con la sua firma (n. 1.2 all. 1 OTRif). Le seguenti indicazioni vanno riportate sul modulo di accompagnamento e confermate dalla firma dell'azienda fornitrice (art. 6 cpv. 1 in combinato disposto con il n. 1.2 lett. c  all. 1 OTRif):

  • nome e indirizzo: il numero d'esercizio può essere riportato successivamente a cura dell'impresa di smaltimento; se si utilizza la forma elettronica, il numero d'esercizio viene riportato automaticamente;
  • codice e designazione dei rifiuti: quando si utilizza la forma elettronica, la designazione viene desunta automaticamente dall'elenco dei rifiuti; se questa designazione non è sufficiente a garantire la protezione dell'ambiente, del personale o degli impianti dell'impresa di smaltimento, lo smaltimento dei rifiuti rispettoso dell'ambiente o la sicurezza del trasporto, vanno riportati altri dati riguardanti la provenienza, la composizione e le proprietà dei rifiuti;
  • quantità dei rifiuti in kg: se non si dispone di una bilancia, si può effettuare una stima. Se anche il contenitore viene smaltito come rifiuto, va indicato il peso lordo.
  • numero di imballaggi e contenitori: per i sovrimballaggi (ad es. fogli di plastica che tengono unite delle casse su un pallet) deve essere indicato il numero dei singoli colli;
  • data di spedizione;
  • nome e indirizzo dell'impresa di smaltimento.

 

Alcuni rifiuti speciali sottostanno anche alle prescrizioni per il trasporto di merci pericolose. Secondo tali disposizioni, il modulo di accompagnamento per il traffico di rifiuti speciali può essere al contempo utilizzato come documento di trasporto. I dati secondo le disposizioni ADR/SDR possono essere riportati nel campo 2:

  • indicare se si tratta di merce pericolosa o meno;
  • registrare i dati nel campo (max. 240 caratteri);
  • indicare la quantità in litri, se necessario.

 

Se si utilizzano moduli di accompagnamento elettronici, l'azienda fornitrice o l'impresa di smaltimento deve riportare il tipo di rifiuti, il loro peso e il numero degli imballaggi, affinché il modulo di accompagnamento possa essere salvato. Questa registrazione permette di generare un numero. È consentito riportare a mano i dati eventualmente mancanti (ad es. il trasportatore o la data di spedizione).

Le firme sui moduli di accompagnamento devono essere autografe. Le imprese interessate devono garantire che la persona che appone la firma dispone delle necessarie conoscenze specialistiche e della relativa delega. Nei rapporti commerciali i terzi devono poter ragionevolmente ritenere in buona fede che il firmatario sia una persona autorizzata.

Il modulo di accompagnamento è composto da tre pagine contenenti le seguenti indicazioni:

  • pagina 1 (forma cartacea: blu): «Deve essere conservato dall'impresa di smaltimento»;
  • pagina 2 (forma cartacea: rosso): «Deve essere rispedito dall'impresa di smaltimento all'azienda fornitrice e conservato dall'azienda fornitrice»;
  • pagina 3 (forma cartacea: verde): «Deve essere conservato dall'azienda fornitrice».

 

Se viene utilizzata la forma cartacea, l'azienda fornitrice trattiene per sé la pagina 3 del modulo di accompagnamento e consegna le pagine 1 e 2 al trasportatore. Il trasportatore riporta i dati necessari che conferma apponendo la sua firma. Consegna poi i rifiuti e il modulo di accompagnamento all'impresa di smaltimento. Quest'ultima riporta a sua volta i dati necessari e, al più tardi 25 giorni dopo il conferimento dei rifiuti, conferma all'azienda fornitrice la ricezione dei rifiuti rispedendole la pagina 2 del modulo di accompagnamento. L'azienda fornitrice è tenuta a conservare i moduli di accompagnamento per almeno cinque anni (n. 1.3 - 1.5 all. 1 OTRif). È sufficiente una copia elettronica, per esempio in formato PDF.

Se vengono utilizzati moduli di accompagnamento elettronici, l'azienda fornitrice non è tenuta a conservare tali moduli. In questo caso sia l'azienda fornitrice sia l'impresa di smaltimento devono necessariamente trasmettere i moduli di accompagnamento in forma elettronica e quindi confermare i dati. Tenuto conto delle diverse possibilità di utilizzo del modulo di accompagnamento, dal sito veva-online.admin.ch ne vengono sempre stampate tre copie.

Se l'impresa di smaltimento conferma la ricezione dei rifiuti presso la sede dell'azienda fornitrice (art. 11 cpv. 3 OTRif), questi devono essere trasferiti immediatamente nella sede dell'impresa di smaltimento. La conferma della ricezione e la fornitura devono essere effettuate lo stesso giorno. In questo caso, il modulo di accompagnamento non può essere utilizzato al tempo stesso come documento di trasporto secondo le prescrizioni sul trasporto di merci pericolose, dato che l'azienda fornitrice che appone la sua firma nel campo 1 non corrisponde al mittente.


2. Norma concernente le ingenti quantità

La norma concernente le ingenti quantità consente di utilizzare il medesimo modulo di accompagnamento per il traffico di rifiuti speciali in Svizzera che si svolge in diverse corse durante un periodo massimo di 30 giorni (all. 1 n. 2.1 lett. b OTRif). A questo scopo si devono rispettare le seguenti condizioni:

  1. l'azienda fornitrice, il trasportatore e l'impresa di smaltimento sono sempre gli stessi;
  2. il veicolo utilizzato è sempre quello riportato nel modulo di accompagnamento con il relativo numero di targa;
  3. un allegato viene accluso al modulo di accompagnamento e, prima dell'inizio del trasporto, viene compilato con la data, l'ora e la quantità del trasporto di rifiuti.
  4. I rifiuti appartengono esclusivamente a una delle seguenti categorie: 

• rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento provenienti da un sito inquinato ai sensi dell'ordinanza sui siti contaminati;
• fanghi dei pozzetti stradali svuotati, anche se questi vengono disidratati meccanicamente e/o mediante flocculazione nel veicolo, su incarico di un Comune;
• oli esausti, ma non emulsioni o altri rifiuti provenienti da separatori olio/acqua.

Nel campo 2 del modulo di accompagnamento per il traffico di rifiuti speciali, alla casella «Trasporto di un'ingente quantità» deve essere apposta una crocetta sul «sì».

L'impresa di smaltimento conferma sul modulo di accompagnamento la ricezione della quantità globale.


3. Modulo di accompagnamento collettivo per rifiuti speciali

Per i rifiuti speciali raccolti lo stesso giorno presso diverse aziende fornitrici in quantità non superiori a 200 kg per codice di rifiuto e per azienda fornitrice può essere utilizzato il modulo di accompagnamento collettivo per rifiuti speciali (n. 2.1 lett. a all. 1 OTRif). Tuttavia, la raccolta non deve durare più di un giorno e non deve prevedere l'impiego di diversi trasportatori e di diverse zone di trasbordo. Questa forma di modulo si presta, ad esempio, alla raccolta dei rifiuti speciali sanitari presso gli studi medici.

Ogni modulo di accompagnamento collettivo ha un numero univoco costituito dalle lettere CC seguite da otto cifre. Questo modulo è munito di un codice a barre con il formato «barcode 39» che contiene le lettere iniziali CC e il numero del modulo stesso. I moduli di accompagnamento collettivo (n. art. 319.553) sono disponibili unicamente in forma stampata e possono essere ordinati all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica. Un blocchetto da 25 moduli costa franchi 3.30 (IVA inclusa).

L'azienda fornitrice conferma la consegna dei rifiuti firmando il modulo di accompagnamento collettivo. L'impresa di smaltimento rilascia all'azienda fornitrice un documento (ad es. la fattura) relativo al tipo e alla quantità dei rifiuti ricevuti. Il tipo di rifiuti viene contrassegnato con il codice pertinente o con un'adeguata descrizione. L'azienda fornitrice deve conservare il documento per 5 anni (n. 2.1.2. all. 1 OTRif). È sufficiente una copia elettronica, per esempio in formato PDF.


4. Altri moduli di accompagnamento

Se i moduli di accompagnamento o i moduli di accompagnamento collettivi non sono idonei (n. 2.5 all. 1 OTRif), su richiesta degli interessati, e previa consultazione dei Cantoni, l'UFAM può autorizzare l'utilizzo di altri moduli di accompagnamento, di cui stabilisce il contenuto e la forma (n. 2.5 all. 1 OTRif). Qui di seguito sono presentati gli altri moduli di accompagnamento autorizzati.

Utilizzazione di moduli di accompagnamento in casi di aspirazione di pozzi neri nei grandi immobili

Spesso i pozzetti stradali di vie di accesso o di aree adiacenti a immobili non possono essere attribuiti a un'azienda fornitrice che genera rifiuti. Le aziende incaricate dello svuotamento di questi pozzetti possono riportare nel modulo di accompagnamento, invece del numero d'esercizio delle aziende fornitrici, il «numero sostitutivo per immobili» del Cantone. Questo numero è reperibile sul sito veva-online.admin.ch, digitando il termine «azienda virtuale» e inserendo il nome del Cantone in cui è ubicato l'immobile. Nel campo 1 vanno indicati il nome e il luogo del commit­tente e l'indirizzo in cui si trova l'immobile. Non è richiesta la firma dell'azienda fornitrice. Dal punto di vista giuridico, l'impiego di tale numero non implica per l'azienda incaricata dello svuotamento l'assunzione di impegni abitualmente a carico del committente quale detentore dei rifiuti.

Moduli di accompagnamento prestampati dell'Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori (ASIPG):

Moduli di accompagnamento prestampati per rifiuti speciali derivati dall'attività della pittura possono essere richiesti presso l'Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori (ASIPG). I moduli di accompagnamento sono provvisti di numeri che appartengono a un ambito riservato e che iniziano con le lettere CC.


5. Norma concernente le piccole quantità

Per la consegna di rifiuti speciali in quantità inferiori a 50 kg, compresi i contenitori, per codice e fornitura di rifiuti non occorrono moduli di accompagnamento (art. 6 cpv. 2 lett. a OTRif). In questo modo, ad esempio, le aziende artigianali possono, per conto proprio e senza modulo di accompagnamento, conferire piccoli quantitativi di rifiuti speciali alle imprese di smaltimento.

La norma concernente le piccole quantità non è applicabile alla raccolta effettuata da un'impresa di smaltimento presso diverse aziende fornitrici di rifiuti speciali legati al particolare tipo di attività di queste ultime. In questo caso vanno utilizzati moduli di accompagnamento collettivi.

Per la consegna di rifiuti speciali legati al particolare tipo di attività dell'azienda fornitrice, quest'ultima deve indicare all'impresa di smaltimento il proprio nome e il proprio indirizzo o il proprio numero d'esercizio. L'impresa di smaltimento rilascia all'azienda fornitrice un documento (ad es. la fattura) relativo al tipo e alla quantità dei rifiuti ricevuti. Il tipo di rifiuti viene contrassegnato con il codice pertinente o con un'adeguata descrizione. L'azienda fornitrice deve conservare il documento per cinque anni. È sufficiente una copia elettronica, per esempio in formato PDF.

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Ultima modifica 15.04.2020

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