Controllo in entrata

Ad ogni ricezione di rifiuti speciali o di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, prima di confermarne con la sua firma l’avvenuta ricezione, l’impresa di smaltimento verifica se è autorizzata a ricevere i rifiuti speciali e se i rifiuti corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento (art. 11 cpv. 1 OTRif).

La ricezione di rifiuti speciali o di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento avvie-ne di regola presso la sede dell’impresa di smaltimento. L’impresa di smaltimento può tuttavia effettuare la rice-zione anche presso la sede dell’azienda fornitrice se si tratta di rifiuti di produzione di composizione nota e inva-riata, generati regolarmente presso detta sede (art. 11 cpv. 3). In tal caso, l’azienda fornitrice riceve il documento giustificativo che attesta la corretta consegna dei rifiuti. Se l’impresa di smaltimento è autorizzata a ricevere i rifiuti e se questi corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento, l’impresa di smaltimento in via di principio non può più restituire i rifiuti all’azienda fornitrice senza il suo consenso.

La ricezione presso la sede dell’azienda fornitrice è tuttavia possibile soltanto se l’impresa di smaltimento può adempiere agli obblighi del controllo alla ricezione secondo l’articolo 11 capoversi 2 e 3 OTRif anche al di fuori del perimetro della propria azienda. È necessario che siano adempiute le seguenti condizioni:

  • l’impresa di smaltimento dispone di personale qualificato ed è in grado di eseguire i necessari controlli presso la sede dell’azienda fornitrice;
  • l’azienda fornitrice è in grado di procedere in modo sufficiente alla caratterizzazione dei propri rifiuti;
  • la composizione dei rifiuti è costante e risulta da un processo produttivo;
  • i rifiuti sono generati periodicamente e sono smaltiti frequentemente;
  • non deve trattarsi di rifiuti generati da terzi e successivamente raccolti;
  • la ricezione presso l’azienda fornitrice è confermata da una firma valida dell’impresa di smaltimento.

Esempio: nel corso di un determinato processo in un’azienda dell’industria chimica vengono generati residui di reazione. Detti residui hanno una composizione nota e costante e sono smaltiti periodicamente da un’impresa di smaltimento.

Caso 1: Le informazioni riportate sul modulo di accompagnamento sono corrette e l'impresa di smaltimento è autorizzata alla ricezione

L'impresa di smaltimento integra i dati del campo 3 del modulo di accompagnamento indicando:

  • il proprio numero d'esercizio;
  • il numero d'esercizio dell'azienda fornitrice (se non trova questo numero sul sito veva-online.ch, lo richiede all'autorità cantonale competente);
  • il codice del metodo di smaltimento utilizzato (scegliere un metodo di smaltimento autorizzato per i rifiuti in questione);
  • la data di conferimento dei rifiuti;
  • la data di ricezione dei rifiuti dopo l'effettuazione del controllo in entrata;
  • la quantità dei rifiuti (il peso può essere diverso da quello riportato nel campo 2, se si tratta di una stima dell'azienda fornitrice).

Con la firma del modulo di accompagnamento l'impresa di smaltimento conferma la ricezione dei rifiuti, divenendo in tal modo detentrice dei rifiuti speciali che s'impegna a smaltire in modo rispettoso dell'ambiente. Entro 25 giorni lavorativi del conferimento dei rifiuti, l'impresa di smaltimento deve rispedire all'azienda fornitrice la pagina 2 firmata del modulo di accompagnamento recante l'indicazione «Deve essere rispedito dall'impresa di smaltimento all'azienda fornitrice e conservato dall'azienda fornitrice». Questo lasso di tempo consente da un lato di effettuare il necessario controllo dei rifiuti e, dall'altro, di rispedire il modulo di accompagnamento insieme alla fattura, secondo una pratica corrente. L'impresa di smaltimento deve conservare per almeno cinque anni la pagina 1 del modulo di accompagnamento recante l'indicazione «Deve essere conservato dall'impresa di smaltimento» (n. 1.4 all. 1 OTRif).

L'utilizzazione di moduli di accompagnamento elettronici comporta per l'impresa di smaltimento la chiusura del modulo di accompagnamento entro 25 giorni lavorativi sul sito veva-online.ch. La chiusura del modulo di accompagnamento elettronico conferma la ricezione dei rifiuti, per cui non è più necessario rispedire la pagina 2 del modulo di accompagnamento. In questo caso, sia l'azienda fornitrice sia l'impresa di smaltimento sono obbligate a trasmettere i moduli di accompagnamento per via elettronica e, quindi, a confermare i loro dati. In caso contrario, il modulo di accompagnamento debitamente firmato deve essere comunque rispedito.

Se non tutti i processi di smaltimento sono effettuati con partner che utilizzano moduli di accompagnamento elettronici, si raccomanda di rispedire in ogni caso una copia firmata del modulo di accompagnamento.

Si veda anche:

Caso 2: I dati riportati sul modulo di accompagnamento sono erronei e l'impresa di smaltimento è autorizzata alla ricezione

D'intesa con l'azienda fornitrice, l'impresa di smaltimento corregge i dati erronei riportati sul modulo di accompagnamento. La correzione deve essere riportata in modo comprensibile sia a pagina 1 («Deve essere conservato dall'impresa di smaltimento») sia sulla pagina 2 («Deve essere rispedito dall'impresa di smaltimento all'azienda fornitrice e conservato dall'azienda fornitrice»). Se vengono utilizzati moduli di accompagnamento elettronici, la correzione viene salvata come nuova versione.

Se si tratta di rifiuti con codici diversi, in un secondo tempo devono essere rilasciati nuovi moduli di accompagnamento che rendano possibile una notifica corretta.

Caso 3: L'impresa di smaltimento non è autorizzata alla ricezione

L'impresa di smaltimento rinvia i rifiuti all'azienda fornitrice o organizza, d'intesa con quest'ultima, il loro trasferimento a un'altra impresa di smaltimento autorizzata. Inoltre, informa il servizio cantonale competente in caso di particolare minaccia per l'ambiente. Ciò può, ad esempio, rivelarsi necessario se l'azienda fornitrice o il trasportatore intende effettuare il trasferimento dei rifiuti con un contenitore o con un veicolo che, per negligenza grave, viola le prescrizioni di sicurezza o se i rifiuti speciali dichiarati in modo erroneo contengono composti tossici. Se un simile trasferimento viene effettuato a terzi, allora si può utilizzare lo stesso modulo di accompagnamento. Prima di iniziare il trasporto, la nuova impresa di smaltimento deve essere registrata su un allegato al modulo di accompagnamento. Nel campo 3 va cancellato il nome e l'indirizzo dell'impresa di smaltimento e va inserita l'osservazione «Trasferimento - vedere allegato». Sull'allegato al modulo di accompagnamento vanno riportate le indicazioni relative all'impresa di smaltimento secondo le modalità del campo 3, nonché l'osservazione «Trasferimento, in quanto impresa non autorizzata alla ricezione di questi rifiuti».

L'utilizzazione di moduli di accompagnamento elettronici implica che le annotazioni a mano vadano riportate sulla copia stampata del modulo di accompagnamento. Una copia del modulo di accompagnamento con le relative annotazioni complementari sarà trasmessa all'azienda fornitrice.

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Ultima modifica 01.10.2019

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