Le imprese di smaltimento possono miscelare o diluire i rifiuti ai fini della consegna ad altre imprese di smaltimento, se ciò non avviene allo scopo di assoggettare i rifiuti a prescrizioni meno severe sulla consegna, sul riciclaggio o sul deposito attraverso la riduzione del tenore di sostanze nocive e a condizione che ciò sia previsto dall’autorizzazione di smaltimento (art. 5 cpv. 4 OTRif, art. 9 OPSR).