Obblighi di notifica

Le imprese di smaltimento sono tenute a notificare con cadenza trimestrale all’UFAM e alle autorità cantonali tutti i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento ricevuti dalle aziende fornitrici. La ricezione e il trasferimento di altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento devono essere notificati una volta all’anno. La registrazione su veva-online.admin.ch dei dati relativi ai due tipi di rifiuti deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre o dell’anno civile (art. 12 cpv. 3 OTRif).

La notifica consente alle autorità competenti di controllare, rapidamente e senza dover prendere in visione con grande dispendio di tempo i singoli moduli d'accompagnamento, la consegna e la ricezione di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento. Salta ad esempio subito all'occhio se durante un periodo piuttosto lungo le aziende fornitrici di rifiuti tipici di settore non registrano notifiche concernenti lo smaltimento di tali rifiuti. Per quanto riguarda le imprese di smaltimento che trasferiscono rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo, un conteggio permette di verificare se il quantitativo depositato corrisponde alle condizioni poste nell'autorizzazione allo smaltimento. Le notifiche servono infine alle autorità quale base per allestire la statistica dei rifiuti speciali.

Tramite la notifica di ricezione e di trasferimento di altri rifiuti soggetti a controllo, le autorità sono in grado di verificare se i rifiuti sono stati trasferiti unicamente a imprese autorizzate e se i quantitativi massimi ammessi per il deposito non sono stati superati. I dati servono inoltre all'allestimento di statistiche sui quantitativi di rifiuti e sul relativo trattamento.

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Ultima modifica 01.10.2019

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