Chi è tenuto al risanamento deve:
- elaborare il progetto di risanamento con il quale sottopone alle autorità competenti la proposta per la migliore variante di risanamento e i suoi obiettivi definitivi.
- intraprendere le necessarie misure pianificatorie e d'autorizzazione (a dipendenza del caso di risanamento anche rispettare le prescrizioni sulla legge edilizia).
- attuare il risanamento, se del caso sorvegliarlo, allestire la documentazione prescritta in merito e notificare la conclusione delle misure adottate.
L'autorità cantonale competente in materia di protezione dell'ambiente deve:
- valutare le misure di risanamento previste in base al progetto di risanamento, fissare gli obiettivi finali dei lavori e stabilire i termini nonché gli eventuali ulteriori oneri e condizioni.
- decidere sulla ripartizione dei costi in caso di più responsabili;
- a risanamento ultimato, prendere posizione sui risultati dei provvedimenti attuati e sul rapporto di risanamento.