Obblighi dei detentori per la consegna dei rifiuti

L’OTRif ha lo scopo di garantire che i rifiuti vengano consegnati unicamente a imprese di smaltimento idonee (art. 1 cpv. 1 OTRif). Prima di consegnare i rifiuti, i loro detentori devono pertanto verificare se si tratta di rifiuti speciali o di altri rifiuti soggetti a controllo (art. 4 cpv. 1 OTRif). I detentori di rifiuti possono essere economie domestiche o aziende fornitrici.

Le aziende fornitrici si distinguono dalle economie domestiche, poiché i rifiuti da esse detenuti sono da mettere in relazione esclusivamente con la loro attività economica o sono il risultato di quest'ultima. In questo caso si parla di rifiuti legati al particolare tipo di attività dell'azienda fornitrice. Per contro, sono considerati non legati al particolare tipo di attività dell'azienda fornitrice i rifiuti che non hanno una relazione diretta con l'attività aziendale.

Le aziende fornitrici che detengono rifiuti non prettamente aziendali sono considerate alla stregua delle economie domestiche. È il caso, ad esempio, degli uffici che detengono o consegnano pile per uso domestico scariche o lampade fluorescenti rotte.

Per aziende fornitrici si intendono unicamente quelle aziende che detengono rifiuti legati al particolare tipo di attività aziendale e che li consegnano ad altre unità locali o a terzi.

Le aziende fornitrici sono imprese appartenenti al settore dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi nonché ai servizi pubblici che producono rifiuti nell'ambito della loro attività o nei loro impianti, come ad esempio:

  • le aziende dell'industria chimica o farmaceutica oppure dell'industria meccanica;
  • le aziende artigiane quali garage, aziende di lavorazione dei metalli, tipografie o lavanderie;
  • le strutture sanitarie quali ospedali, case per anziani, studi medici o laboratori medici;
  • le strutture del settore alberghiero e della ristorazione come alberghi e ristoranti;
  • le imprese che, nell'ambito di lavori di riparazione o di manutenzione, riprendono nel loro sito rifiuti prodotti dalle economie domestiche. Esempi di queste imprese sono garage, officine di riparazione e gommisti che riprendono i pneumatici fuori uso nell'ambito del normale servizio per i clienti; la ricezione di rifiuti prettamente aziendali prodotti da altre imprese è esclusa;
  • i posti di raccolta designati dalle autorità, che ricevono esclusivamente e si limitano a tenere provvisoriamente in deposito oli per motori, oli commestibili, tubi fluorescenti e pile per uso domestico nonché altri rifiuti soggetti a controllo. Questi posti di raccolta non possono ricevere rifiuti prettamente aziendali provenienti dalle aziende fornitrici;
  • le imprese del commercio al dettaglio o specializzato che riprendono come rifiuti provenienti dalle economie domestiche i prodotti che forniscono nella vendita al minuto e che si limitano a tenerli provvisoriamente in deposito (ad es. centri fai da te, farmacie), compresi i centri di distribuzione, che riprendono i suddetti rifiuti dalle filiali;
  • i fabbricanti e commercianti che ricevono esclusivamente pile o accumulatori che sono tenuti a riprendere secondo l'allegato 2.15 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici e che si limitano a tenerli provvisoriamente in deposito;
  • le imprese che si limitano a tenere provvisoriamente in deposito altri rifiuti soggetti a controllo che sono tenute a riprendere in virtù di altre prescrizioni o che riprendono nell'ambito di un accordo settoriale riconosciuto dall'autorità cantonale. È il caso ad esempio dei fabbricanti, degli importatori e dei commercianti che riprendono dalle aziende fornitrici scarti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione dell'ORSAE;
  • i committenti (se del caso rappresentati dallo studio di ingegneria o di architettura che accompagna i lavori) che si occupano del risanamento di siti di deposito e siti aziendali come pure della demolizione di immobili e impianti industriali.

Inoltre, le aziende fornitrici sono imprese che svolgono la loro attività nei siti dei clienti, dove producono rifiuti che, se necessario, riprendono nel proprio sito e che si limitano a depositarli in modo provvisorio. Si tratta ad esempio di aziende che operano nei seguenti settori:

  • lavori di costruzione e di pittura;
  • lavori di demolizione e di ristrutturazione;
  • manutenzione di impianti stazionari (ad es. impianti di refrigerazione, serbatoi e ascensori) e di edifici (ad es. pulizia, pulizia dei camini, sgombero);
  • risanamento di edifici (ad es. eliminazione dell'amianto) e di altre costruzioni (ad es. rimozione di rivestimenti mediante sabbiatura);
  • risanamento di siti inquinati: siti di incidenti.

Se necessario per la classificazione dei rifiuti, devono essere eseguiti studi necessari (p. ex. analisi chimica). Se durante la costruzione, i rifiuti edili prodotti contengono sostanze nocive per l'ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto o che ci sono più di 200 metri cubi di rifiuti ca costruzione, il committente deve indicare nella domanda di autorizzazione edilizia se rifiuti speciali o altri prodotti soggetti a controllo saranno prodotti e indicare nel piano di smaltimento la tipologia e la composizione dei rifiuti (art. 16 cpv. 1 OPSR).

Informazioni supplementari:

Aiuto all'esecuzione OPSR, Modulo Rifiuti edili: determinazione delle sostanze nocive e indicazioni sullo smaltimento sostenibile dei rifiuti edili 

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Ultima modifica 01.10.2019

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