Una misura del piano d’azione Biodiversità prevede la definizione di raccomandazioni per modelli di disposizioni per la biodiversità e la qualità del paesaggio che Cantoni e Comuni possono integrare nei loro strumenti legislativi e di pianificazione. Le disposizioni concretizzano i criteri normativi atti a garantire una compensazione ecologica all’interno dell’area urbana.
Con la loro ricca molteplicità di strutture e la varietà di condizioni climatiche le aree d’insediamento urbano offrono ambienti favorevoli a molte specie animali e vegetali. I suoli permeabili e l’interconnessione tra aree verdi e spazi riservati alle acque contribuiscono a creare un’infrastruttura ecologica funzionale. Allo stesso tempo la presenza di vegetazione in città favorisce la salute e il benessere degli abitanti.
Questi ambienti svolgono un ruolo importante nell’adattamento ai cambiamenti climatici. Nonostante il loro grande potenziale dal punto di vista della biodiversità, gli insediamenti sono spesso luoghi chiusi e compatti, dove c’è poco spazio per la natura.
Ai sensi della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), nelle zone utilizzate intensamente i Cantoni e i Comuni hanno l’obbligo di provvedere a una compensazione ecologica (art. 18b cpv. 2 LPN).
Una misura del piano d’azione Strategia Biodiversità Svizzera mira ad aiutare Cantoni e Comuni a integrare meglio nelle loro basi giuridiche e negli strumenti di pianificazione il tema della biodiversità e della qualità del paesaggio nelle aree d’insediamento urbano. A tal fine sono stati elaborati dei modelli di disposizioni che possono essere recepiti e adeguati dai responsabili delle amministrazioni cantonali e comunali in funzione delle rispettive esigenze.
Queste raccomandazioni si basano su esempi di buone pratiche cantonali e comunali. I modelli di disposizioni sono stati verificati sul piano giuridico e formulati in maniera tale da rispondere ai diversi requisiti e avere un ampio ambito di applicazione.
Obiettivi
- I modelli di disposizioni sono a disposizione di Cantoni e Comuni e consentono loro una più efficace promozione della biodiversità e della qualità del paesaggio.
- I Cantoni integrano in misura maggiore gli aspetti contemplati nella legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) nelle loro rispettive leggi edilizie e ne sollecitano l’attuazione da parte dei Comuni.
- I Comuni rafforzano gli aspetti della natura e del paesaggio nelle loro basi giuridiche e negli strumenti di pianificazione vincolanti. Attuano con efficacia l’obbligo di compensazione ecologica previsto dalla legge (art. 18b cpv. 2 LPN).
Risultati (stato 2024)
- È disponibile un documento contenente modelli di disposizioni che Cantoni e Comuni possono recepire e adeguare alle loro specificità locali (in corso).
Titolo del progetto
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4.2.7 Requisiti minimi a favore della biodiversità nei regolamenti di costruzione tipo |
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Durata |
finalizzato |
Partecipanti al progetto |
Vari Cantoni e Comuni |
Contatto |
Claudia Moll, 058 460 84 72 |
Informazioni ulteriori
Ultima modifica 15.05.2024