Le modalità con cui la Svizzera gestisce il ritorno di grandi predatori quali la lince, il lupo e l’orso sono stabilite in apposite strategie. Nella loro attuazione, la protezione del bestiame ha un ruolo centrale. Con il suo programma di protezione del bestiame, la Confederazione sostiene l’agricoltura per garantirne la sussistenza anche nelle zone di insediamento dei grandi predatori. Adottando adeguate misure di prevenzione, si possono ridurre al minimo danni e conflitti.
A tale riguardo, AGRIDEA, su mandato dell’UFAM, gestisce i due servizi specializzati Protezione tecnica delle greggi e cani da protezione delle greggi riuniti nel programma Protezione delle greggi in Svizzera.
Il servizio Protezione tecnica delle greggi:
- fornisce consulenza ai Cantoni in merito alla protezione tecnica del bestiame, realizzata ad esempio mediante recinzioni elettriche come pure alla pianificazione delle aziende agricole e alpestri;
- fornisce sostegno ai Cantoni nell’adozione di misure spontanee per la protezione del bestiame in caso di eventi dannosi imprevisti;
- garantisce il versamento delle indennità federali per misure tecniche di protezione del bestiame e delle api.
Il servizio Cani da protezione delle greggi:
- fornisce sostegno ai Cantoni e agli agricoltori per questioni relative alla tenuta e all’impiego di cani da protezione ufficiali;
- è responsabile del monitoraggio di questi cani, ne esamina le capacità prima di affidarli agli agricoltori e li registra quali cani da protezione ufficiali;
- informa la popolazione sui cani da protezione delle greggi e sul comportamento corretto da adottare in loro presenza;
- garantisce il versamento delle indennità federali per i cani da protezione ufficiali.
Inoltre, l’UFAM riconosce e promuove associazioni di allevamento di cani da protezione delle greggi ufficiali. Attualmente vi è solo l’associazione Cani da protezione delle greggi Svizzera (CPG-CH). Tra i suoi compiti figurano l’allevamento e la formazione di cani da protezione delle greggi, la consulenza, la formazione e la formazione continua dei propri membri come pure la rappresentanza dei loro interessi nei confronti delle autorità esecutive e della società.
Nell’ambito della protezione del bestiame, l’UFAM può anche contribuire finanziariamente alla pianificazione di alpeggi regionali per ovini e caprini dei Cantoni. Sostiene inoltre la pianificazione e l’attuazione di misure per l’utilizzo di sentieri escursionistici e per rampichini nelle zone in cui sono presenti cani da protezione delle greggi.
Aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame
Organizzazione e sostegno della protezione del bestiame nonché allevamento, formazione e impiego di cani da protezione delle greggi ufficiali. 2019
L'adozione di misure per la protezione delle greggi è di competenza dei Cantoni. Integrano i consigli sulla protezione delle greggi nella loro consulenza agricola. Si raccomanda l'uso del protocollo per la consulenza generale sulla protezione delle greggi e per le richieste di utilizzo di cani ufficiali per la protezione delle greggi nelle aziende agricole domestiche e alpine di AGRIDEA.
Per poter calcolare i danni subiti dagli animali da reddito nel caso di un attacco da parte di un grande predatore, è necessario registrare le misure di protezione del bestiame adottate nonché il danno derivato. A tale scopo, le autorità cantonali preposte all’agricoltura e alla caccia dispongono dei protocolli della Confederazione.
Modulo per il rilevamento di predazioni su bestiame (1) danni al bestiame (PDF, 384 kB, 30.06.2022)Versione : 1 maggio 2022
Nell'ambito della pianificazione, i Cantoni sono anche responsabili dell'attuazione dei principi di legge per la protezione delle greggi. Per un'attuazione chiara e, per quanto possibile, uniforme in tutta la Svizzera, hanno a disposizione le istruzioni per la pianificazione degli alpeggi per ovini e caprini, per la separazione dei sentieri escursionistici o degli itinerari per mountain bike e per la designazione degli "alpeggi che non possono essere ragionevolmente protetti".
Requisiti dell’UFAM per la pianificazione cantonale degli alpeggi per ovini e caprini (PDF, 133 kB, 07.07.2022)Come base per il loro cofinanziamento ai sensi dell’articolo 10ter cpv. 2 lett. b OCP
Separazione dei sentieri escursionistici o degli itinerari per mountain bike dalla zona d’impiego dei «cani da protezione delle greggi ufficiali» (PDF, 186 kB, 07.07.2022)Requisito dell’UFAM per i progetti cantonali
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Diritto
Art. 12: Legge sulla caccia (LCP)
Art. 10: Ordinanza sulla caccia OCP
Ultima modifica 29.06.2022