Protocollo di Nagoya

Protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione

Il Protocollo di Nagoya, adottato nell'ambito della Convenzione sulla Diversità Biologica (Convention on Biological Diversity - CBD), regola l'accesso alle risorse genetiche e la condivisione equa dei vantaggi derivanti dal loro utilizzo. Con il Protocollo di Nagoya si realizza il terzo obiettivo della CBD e si dà un importante contributo alla conservazione della biodiversità e all'utilizzo sostenibile di tutti gli elementi che la compongono. La Svizzera ha ratificato il Protocollo di Nagoya l'11 luglio 2014. Il Protocollo e le modifiche della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio sono entrati in vigore il 12 ottobre 2014. Il Consiglio federale ha approvato l'11 dicembre 2015 l'ordinanza di Nagoya. L'ordinanza è entrata in vigore il 1° febbraio 2016.


1. In breve

  • Le risorse genetiche sono componenti importanti della diversità biologica. Sono anche alla base, ad esempio, di ogni varietà vegetale e razza animale utilizzate in agricoltura e contengono i principi attivi per medicinali e prodotti cosmetici sempre nuovi. Esse trovano pertanto impiego nei settori più svariati, in particolare nella ricerca scientifica, in agricoltura e nell'industria farmaceutica, dei cosmetici e delle biotecnologie.
  • Il Protocollo prevede che chi fornisce risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate deve poter condividere insieme ai futuri utilizzatori i vantaggi che questi ultimi ne trarranno.
  • Il Protocollo definisce anche le modalità d'accesso alle risorse genetiche e ne facilita in tal modo l'accesso alle aziende e agli istituti di ricerca.
  • Il Protocollo contiene disposizioni volte a garantire che chi utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate rispetti le prescrizioni sull'Access and Benefit-Sharing vigenti nei Paesi fornitori.
  • Il Protocollo intende inoltre rafforzare la certezza giuridica in materia di utilizzo delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali ad esse collegate, condizione indispensabile per gli investimenti di imprese e mondo scientifico nei settori della ricerca e dello sviluppo.
  • Le disposizioni del Protocollo di Nagoya si applicano ai Paesi firmatari che sono tenute a attuarle a livello nazionale.

2. Obiettivo

Il Protocollo di Nagoya sull'Access and Benefit-Sharing realizza il terzo obiettivo della Convenzione sulla Diversità Biologica, vale a dire l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche, e con esso dà un nuovo contributo alla conservazione della biodiversità sull'intero Pianeta e all'utilizzo sostenibile dei suoi componenti. Esso contiene disposizioni che disciplinano sia l'accesso alle risorse genetiche sia l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo di queste ultime. Un utente che vuole accedere a una risorsa genetica di un altro Paese (ad es. una pianta medicinale per studiarne il principio attivo oppure per produrre un farmaco) deve attenersi alla procedura d'accesso prevista nel Paese fornitore di quella risorsa. Inoltre, deve essere redatto un contratto che preveda l'equa condivisione tra utente e fornitore dei vantaggi derivanti dall'uso della risorsa in questione (ad es. profitti, tecnologie, conoscenze ecc.). Le risorse genetiche sono spesso associate a conoscenze tradizionali delle comunità indigene e locali. Pertanto alcune disposizioni del Protocollo regolano l'accesso a tali conoscenze e l'equa condivisione dei vantaggi procurati dalla loro applicazione.


3. Situazione in Svizzera

La Svizzera ha ratificato il Protocollo di Nagoya l'11 luglio 2014 . Il Protocollo e le modifiche della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio sono entrati in vigore il 12 ottobre 2014. Il Consiglio federale ha approvato l'11 dicembre 2015 l'ordinanza di Nagoya. L'ordinanza è entrata in vigore il 1° febbraio 2016.

L’ordinanza di Nagoya (ONag) serve a precisare determinate disposizioni sulle risorse genetiche con-tenute nella legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (artt. 23n-q e 24h cpv. 3 LPN) e funge da strumento di attuazione del Protocollo di Nagoya in Svizzera.

La sezione 1 descrive l’oggetto e i principali termini (artt. 1 e 2). Tra questi, quelli di «risorse genetiche» e di «utilizzazione delle risorse genetiche».

La sezione 2 definisce le esigenze per l’utilizzazione delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali a esse associate da parte di altre Parti del Protocollo:

  • l’articolo 3 definisce le informazioni che, in ottemperanza all’obbligo di diligenza, devono essere registrate, conservate e trasmesse agli utenti successivi;
  • l’articolo 4 precisa l’obbligo di notifica. Il rispetto dell’obbligo di diligenza deve essere notificato prima di commercializzare o di mettere in commercio un prodotto il cui sviluppo si basa sull’utiliz¬zazione di una risorsa genetica;
  • secondo l’articolo 5 le disposizioni degli articoli 3 e 4 possono essere applicate per analogia anche all’utilizzazione delle conoscenze tradizionali secondo l’articolo 23p LPN;
  • gli articoli 6 e 7 consentono di riconoscere migliori prassi e collezioni, che sono raccolte in un elenco pubblico.

La sezione 3 disciplina l’accesso alle risorse genetiche in Svizzera:

  • l’articolo 8 stabilisce che l’accesso alle risorse genetiche in Svizzera deve essere documentato e notificato all’UFAM prima di commercializzare o di mettere in commercio un prodotto il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di detta risorsa genetica. Gli utenti possono essere esentati dall’obbligo di notifica per le risorse genetiche già registrate nell’ambito di altre procedure e messe globalmente a disposizione dell’UFAM;
  • l’articolo 9 rende possibile un aiuto finanziario per la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche.

La sezione 4 descrive i compiti delle autorità:

  • secondo l’articolo 10 l’UFAM è l’autorità competente per il Protocollo di Nagoya: gestisce tra l’altro un centro di contatto per il Protocollo di Nagoya e un centro di notifica per la ricezione delle notifiche secondo l’ordinanza di Nagoya;
  • l’articolo 11 definisce i compiti delle altre autorità nell’ambito di procedure di autorizzazione di messa in commercio. Queste autorità verificano se esiste il numero di registro quale prova che l’obbligo di notifica è soddisfatto per i prodotti il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate. Non rilasciano l’autorizzazione fintantoché l’utente non ha fornito la prova.

La sezione 5 contiene le disposizioni finali:

  • l’articolo 12 rinvia alle modifiche di altri atti normativi elencati nell’allegato;
  • nell’articolo 13 si stabilisce che l’ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2016, ad eccezione dell’ar¬ticolo 8 che entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2017.

4. Autorità competenti e centri di contatto per il Protocollo di Nagoya 

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Sezione Biotecnologia
CH-3003 Berna
Svizzera

Ulteriori informazioni

Contatto
Ultima modifica 14.07.2023

Inizio pagina

https://www.bafu.admin.ch/content/bafu/it/home/temi/biotecnologia/info-specialisti/protocollo-di-nagoya.html