Disposizioni concernenti l’importazione di imballaggi di legno

Con gli imballaggi di legno possono essere introdotti organismi nocivi pericolosi. Per tale ragione vige l’obbligo di notifica per l’importazione di determinati gruppi di merci in imballaggi di legno (p. es. i prodotti in pietra).

Lo standard internazionale ISPM 15 si applica agli imballaggi di legno importati da Paesi che non fanno parte dell'Unione europea. In questo modo si riduce il rischio di introdurre organismi nocivi. Per le importazioni di determinati gruppi di merci vige inoltre un obbligo di notifica poiché in diversi Paesi tale standard è purtroppo applicato in modo poco accurato. La Svizzera effettua anche controlli alla frontiera.

Obbligo di notifica per le importazioni di merci in imballaggi di legno

Per prevenire gravi danni economici causati dal tarlo asiatico del fusto e da altri organismi nocivi particolarmente pericolosi, il 1° maggio 2015 il Servizio fitosanitario federale (SFF) ha adeguato l'obbligo di notifica per le importazioni di prodotti in pietra in imballaggi di legno e altri gruppi di merci.

L’ordinanza dell’UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM) definisce le importazioni di merci da Paesi terzi che devono essere previamente notificate al SFF, affinché i relativi imballaggi in legno siano controllati.

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Ultima modifica 10.08.2023

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