Altri provvedimenti di promozione

La legge sul CO2 prevede alcuni nuovi strumenti di promozione, destinati al settore dell’energia e dei trasporti, per consentire alla Svizzera di avvicinarsi all’obiettivo delle emissioni nette pari a zero nel 2050. I fondi messi a disposizione provengono dal bilancio generale della Confederazione, dai proventi della tassa sul CO2 o dalla vendita all’asta dei diritti di emissione nel sistema di scambio di quote di emissioni.

Verifica dei compiti e riesame dei sussidi

Il 20 settembre 2024, il Consiglio federale ha definito i valori di riferimento del pacchetto di sgravio per il bilancio della Confederazione. La relativa consultazione si svolgerà dal giorno 29 gennaio 2025 al giorno 5 maggio 2025 e concernerà i seguenti articoli della legge sul CO2: promozione delle energie rinnovabili (art. 34a), trasporto transfrontaliero (art. 37a), tecnologie di propulsione elettrica nell’ambito dei trasporti pubblici (art. 41a)

Promozione delle energie rinnovabili

L’articolo 34a della legge sul CO₂ prevede diverse fattispecie che è possibile promuovere nel settore delle energie rinnovabili. I fondi messi a disposizione in questo ambito provengono dai proventi della tassa sul CO₂. Già da qualche tempo possono essere promossi progetti nel campo della geotermia. Dal 1° gennaio 2025 sarà possibile promuovere anche impianti destinati alla produzione di gas rinnovabili, così come impianti che utilizzano l’energia solare termica per generare calore di processo.

L’attuazione di tali provvedimenti di promozione compete all’Ufficio federale dell’energia (UFE).

Promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori

Secondo l’articolo 37a della legge sul CO₂, dal 1° gennaio 2025 a fine 2030 saranno destinati alla promozione di treni notturni fino a 30 milioni di franchi all’anno. I fondi messi a disposizione in questo ambito provengono dai proventi della vendita all’asta dei diritti di emissione per aeromobili.

L’attuazione di tali provvedimenti di promozione compete all’Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Promozione di provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra nel trasporto aereo

Secondo l’articolo 37a della legge sul CO₂, i proventi rimanenti della vendita all’asta dei diritti di emissione per aeromobili sono utilizzati per lo sviluppo e la produzione di carburanti per l’aviazione sintetici rinnovabili. Anche l’articolo 103b della legge sulla navigazione aerea prevede la promozione di questo genere di carburanti con fondi supplementari provenienti dal bilancio della Confederazione.

L’attuazione di tali provvedimenti di promozione compete all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).

Promozione di tecnologie di propulsione elettrica

Secondo l’articolo 41a della legge sul CO₂, la Confederazione promuove fino al 2030 l’acquisto di veicoli a propulsione elettrica nell’ambito dei trasporti pubblici, per un importo massimo di 47 milioni di franchi all’anno. I fondi messi a disposizione in questo ambito provengono dal bilancio generale della Confederazione e sono in parte finanziati dall’imposta sugli oli minerali. L’attuazione di tali provvedimenti di promozione compete all’Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Promozione nel quadro della legge su un approvvigionamento elettrico sicuro

Oltre ai provvedimenti di promozione nel quadro della legge sul CO₂, la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili ne prevede diversi altri. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili e contribuire quindi al raggiungimento dell’obiettivo delle emissioni nette pari a zero.

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Ultima modifica 13.02.2025

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