Il settore industriale è responsabile di circa un quarto delle emissioni totali di gas serra della Svizzera. Ridurre tali emissioni in questo settore rappresenta dunque un contributo significativo al raggiungimento dell’obiettivo delle emissioni nette pari a zero entro il 2050 della Svizzera.
Il settore verrà sostenuto nel processo di decarbonizzazione e nel potenziamento di nuove tecnologie e processi.
L’articolo 37b della legge sul CO2 prevede che gli impianti soggetti al SSQE contribuiscano a provvedimenti di decarbonizzazione. I gestori di impianti che, su richiesta, sono stati esentati dall’obbligo di partecipare al SSQE o che vi partecipano volontariamente non possono chiedere aiuti finanziari.
I provvedimenti devono fornire un contributo sostanziale alla decarbonizzazione dell’impianto. Per evitare effetti inerziali, gli aiuti finanziari sono stanziati solo per i provvedimenti che non potrebbero essere attuati oppure non potrebbero essere attuati nell’entità prevista senza questo sostegno.
Per la promozione viene impiegata una parte dei proventi della vendita all’asta di diritti di emissione per impianti nel quadro del SSQE. L’importo degli aiuti finanziari sotto forma di contributi agli investimenti corrisponde al massimo al 50 per cento dei costi imputabili.
Le domande di sostegno per il 2025 devono essere presentate entro il 31 luglio 2025. Il processo si svolgerà al di fuori del sistema di informazione e documentazione CORE.
Il modulo di domanda può essere richiesto all’UFAM:
Se le domande di aiuti finanziari inoltrate entro il giorno di riferimento superano i fondi disponibili per l’anno civile, tutte le domande che rispettano i criteri formali e contenutistici saranno valutate in base all’ordine di priorità di cui all’articolo 127l dell’ordinanza sul CO2.
Rimane un obbligo di rendicontazione dopo l’attuazione del provvedimento. Tre anni dopo deve essere redatto un rapporto di valutazione. Se l’effetto del provvedimento è stato sopravvalutato di oltre il 20 per cento, l’aiuto finanziario dovrà essere rimborsato al pro rata.
Comunicazione:
Förderung von Massnahmen für Betreiber von Anlagen im Emissionshandelssystem (PDF, 231 kB, 02.04.2025)Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde an Gesuchstellende. 2025
Contatto per le informazioni tecniche:
L’articolo 6 della legge sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli) prevede incentivi per tecnologie e processi innovativi. Su tale base, l’UFAM e l’Ufficio federale dell’energia (UFE) sostengono provvedimenti e programmi delle imprese per la decarbonizzazione.
I fondi devono essere utilizzati per applicazioni di tecnologie e processi innovativi in imprese innovative. Possibili campi di applicazione sono l’accoppiamento settoriale, i trasporti, lo stoccaggio di energia, i processi, l’uso efficiente delle risorse, l’economia circolare oppure nell’ambito della cattura e dello stoccaggio del CO2.
Le domande di sostegno devono essere accompagnate da un cronoprogramma che consenta alle imprese di pianificare la propria decarbonizzazione e di ridurre le emissioni a un saldo netto pari a zero entro il 2050.
In caso di immissione diretta o nel quadro di un bando di concorso per un progetto, gli aiuti finanziari possono essere versati sotto forma di contributo agli investimenti o d’esercizio annui. L’importo degli aiuti finanziari corrisponde al massimo al 50 per cento dei costi imputabili.
Per evitare effetti inerziali, gli aiuti finanziari sono stanziati solo per i provvedimenti che non potrebbero essere attuati oppure non potrebbero essere attuati nell’entità prevista senza questo sostegno. Per le imprese che partecipano al SSQE, dall’importo dell’aiuto finanziario viene dedotto il provento probabile derivante dallo scambio di quote di emissione.
Le domande di sostegno possono essere presentate tra il 1° giugno 2025 e il 30 settembre 2030 all’UFE.
In caso di bandi di concorso tematici verranno lanciati appelli specifici per la presentazione di domande. Le condizioni e le modalità da rispettare per partecipare al bando di concorso sono definite nella rispettiva documentazione.
Rimane un obbligo di rendicontazione dopo l’attuazione del provvedimento e tre anni dopo (rapporto di valutazione).
L’attuazione avviene tramite l’UFE.
Informazioni supplementari e le direttive sui cronoprogrammi e il sostegno sono disponibili qui:
Contatto per le informazioni tecniche:
Link
Diritto
Konzept zum Nachweis und zur Beurteilung der Anforderungen an Teilnehmer des EHS für eine förderungsfähige Massnahme nach Art. 10 Abs. 2 lit. a KIV (PDF, 348 kB, 14.10.2024)Gutachten von Prof. Dr. Robin van der Hout, LL.M., Valentine Lemonnier, LL.M., Stine Walter, LL.M., Brüssel.
Ultima modifica 16.05.2025