Inoltro di una domanda

Criteri e procedure per l’assegnazione di fondi di promozione per progetti di tecnologie ambientali.


Criteri per l'assegnazione di contributi di promozione (elenco non esaustivo)

  • La promozione presuppone una domanda scritta inoltrata all'UFAM da un partner di progetto sussidiabile. Le domande possono essere inoltrate in una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese o italiano) o in inglese.
  • Il progetto deve contenere informazioni in merito ai seguenti criteri: benefici per l'ambiente, innovazione, fattibilità economica e tecnica (comprese le opportunità di mercato), creazione di valore in Svizzera e altri aspetti relativi alla sostenibilità.
  • I contributi possono essere accordati se l'UFAM ritiene soddisfatti i criteri menzionati e se gli aiuti finanziari destinati alla promozione delle tecnologie ambientali non sono già stati destinati altrove.
  • Per le domande che superano i 50 000 franchi la decisione sull'assegnazione è presa dalla commissione di esperti della Confederazione in materia di promozione delle tecnologie ambientali.
  • Non sussiste alcun diritto all'assegnazione di contributi.
  • Gli aiuti finanziari della Confederazione (somma dell'aiuto finanziario destinato alla promozione delle tecnologie ambientali e di altri contributi federali) possono di regola coprire al massimo il 50 per cento dei costi di progetto. Ciò significa che il richiedente deve assumersi almeno il 50 per cento dei costi complessivi del progetto aventi diritto ai contributi di promozione. Nel caso di studi di fattibilità per i quali è richiesto un aiuto finanziario per la promozione delle tecnologie ambientali inferiore a 50 000 franchi, l'UFAM può, in via eccezionale, assumersi oltre il 50 per cento dei costi.
  • L'importo massimo versato nell'ambito della promozione delle tecnologie ambientali per progetti pilota e di dimostrazione ammonta a un milione di franchi.
  • La durata massima del progetto è di quattro anni.
  • Il successivo utilizzo a fini commerciali dei risultati deve essere presentato in modo credibile.
  • Obbligo di rimborso in caso di utilizzo a fini commerciali: gli aiuti finanziari per la promozione delle tecnologie ambientali devono essere rimborsati in funzione delle entrate generate fino all'importo versato in caso di utilizzo dei risultati a fini commerciali.
     

Per prevenire doppi sussidi, ai progetti con partecipazione di unità amministrative centrali e decentralizzate dell'Amministrazione federale vengono applicate disposizioni particolari:

  • Sono unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale ad esempio l'UFE, swisstopo, l'UFAG e quindi anche Agroscope; cfr. allegato 1 OLOGA
  • Sono unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata ad esempio PFZ, PFL, PSI, WSL, Empa, Eawag; cfr. allegato 1 OLOGA

Per entrambe le unità amministrative vale quanto segue:

  • possono essere parte del team di progetto, ma non iniziatore, richiedente principale o promotore principale del progetto. Ciò significa che non saranno finanziati i progetti in cui un'unità amministrativa è promotore unico o principale.

Regolamentazione speciale per le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale:

  • non possono essere accordati aiuti finanziari per la promozione delle tecnologie ambientali alle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale;
  • per il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto finanziario, le prestazioni proprie sono considerate come contributi federali.

Regolamentazione speciale per le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata:

  • gli aiuti finanziari per la promozione delle tecnologie ambientali possono essere accordati a queste unità amministrative solo se il progetto non rientra nell'ambito del loro mandato principale. Inoltre, il progetto deve avere una determinata dimensione e importanza, con costi globali di almeno 50 000 franchi;
  • le prestazioni proprie di queste unità amministrative non sono considerate per il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto finanziario.
     

Procedura di domanda di contributo

  • Onde evitare false aspettative, vizi di forma e delusioni, si consiglia di contattare la Sezione Innovazione
    Contatto:  058 469 69 10 o innovation@bafu.admin.ch
  • Nella maggior parte dei casi, una breve presentazione del progetto di 1 o 2 pagine e una telefonata sono sufficienti per valutare a grandi linee se un progetto soddisfa i requisiti necessari.
  • In tal caso, la domanda di contributo può essere inoltrata. La domanda di contributo deve essere compilata integralmente, indipendentemente dall’ammontare del contributo richiesto.

Procedimento di approvazione

  • Piccolo progetto (studio di fattibilità): se il contributo chiesto alla Confederazione è inferiore a 50 000 franchi, la sezione Innovazione, in collaborazione con le divisioni dell’UFAM competenti in materia, decide se sostenere il progetto
  • Progetto: per richieste di contributi superiori a 50 000 franchi, il progetto sarà esaminato dalla Commissione di esperti in tecnologie ambientali della Confederazione. In una prima fase si esamina se la domanda di contributo è nella sua forma corretta e completa. I richiedenti possono rielaborare la domanda e sono invitati a presentare il progetto in occasione della riunione successiva della commissione di esperti, la quale decide in tale occasione quali progetti approvare ed eventualmente a quali condizioni.
  • La commissione di esperti è composta da esperti degli uffici UFAM e UFE e del Innosuisse.
  • Le riunioni della commissione di esperti si tengono secondo il numero delle domande di contributo annunciate e secondo il budget riservato alla promozione delle tecnologie ambientali ancora aperto. In genere se ne svolgono due all’anno.  

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Ultima modifica 13.06.2023

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