Strumenti della politica in materia di parchi

L’UFAM promuove l’istituzione, la gestione e la garanzia di qualità dei parchi d’importanza nazionale mediante il marchio Parco, aiuti finanziari e il marchio Prodotto.


Marchio Parco

I progetti di parco garantiti a lungo termine e che soddisfano i requisiti stabiliti dalla Confederazione ricevono il marchio Parco per la durata di 10 anni. Per l'istituzione, ai candidati è assegnato il marchio Candidato.

Un progetto di parco diventa un parco d'importanza nazionale su espressa richiesta del Cantone non appena la Confederazione conferisce il marchio Parco all'ente responsabile. Il marchio è assegnato per una durata di dieci anni se:

  • l'esistenza del parco è garantita a lungo termine da misure adeguate;
  • il parco soddisfa i criteri e i requisiti stabiliti.

Il marchio Parco è di proprietà della Confederazione, è registrato presso l'Istituto della Proprietà Intellettuale (IPI) ed è quindi giuridicamente protetto. Il marchio può essere conferito indipendentemente dallo stanziamento di contributi finanziari da parte della Confederazione. L'ente responsabile può utilizzare il marchio per far conoscere il parco a condizione che non sia associato a pubblicità per un singolo prodotto o servizio.

Le denominazioni protette del marchio Parco nelle lingue nazionali

 

Tedesco Francese Italiano Romancio
Nationalpark Parc national Parco nazionale Parc naziunal
Regionaler Naturpark Parc naturel régional Parco naturale
regionale
Parc natiral
regiunal
Naturerlebnispark Parc naturel périurbain Parco naturale
periurbano
Parc natiral da
recreaziun


Il diritto di utilizzare il marchio nella fase di gestione spetta solo ai progetti di parco a cui l'UFAM ha conferito il marchio di parco di importanza nazionale. Su richiesta, ai progetti di parco viene assegnato durante la fase d'istituzione il marchio provvisorio Candidato. In tal modo possono essere già avviate le prime attività di marketing.

Manuale per l’istituzione e la gestione di parchi d’importanza nazionale

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Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva ai richiedenti. 2018

Parchi d’importanza nazionale: Manuale del marchio – Parte 1 e 2

Cover Parchi d’importanza nazionale: Manuale del marchio – Parte 1

Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva ai richiedenti. Parte 1: Guida alla comunicazione del marchio. Parte 2: Manuale del marchio


Marchio Prodotto

Ogni ente responsabile di un parco d'importanza nazionale dispone del marchio Prodotto per promuovere e ampliare le attività economiche nel comprensorio del parco e valorizzarne il potenziale specifico. Al contempo, il marchio Prodotto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi individuali stabiliti nella Carta del parco.

Con il marchio Prodotto, i consumatori avranno la garanzia di beneficiare di un paesaggio e di una natura eccezionali che, all'interno del territorio del parco, forniscono un contributo ai valori culturali tipici e all'economia vitale della regione. Il marchio si riferisce ai seguenti valori:

  • relazione con il territorio del parco: le merci vengono prodotte o i servizi forniti essenzialmente all'interno del comprensorio del parco. Le principali materie prime provengono in linea di principio dalla regione;
  • sostenibilità: le merci sono prodotte e i servizi forniti conformemente al principio della sostenibilità e contribuiscono al rafforzamento dell'economia locale. Il marchio Prodotto promuove sia la valorizzazione delle conoscenze tradizionali della regione che l'innovazione.

L'ente responsabile del parco può conferire il marchio ai prodotti e ai servizi dei parchi svizzeri solo se il produttore o il fornitore del servizio sottoscrivono un accordo di partenariato con il parco. In tal modo si garantiscono la collaborazione, il dialogo e il contatto fra gli attori economici della regione e il parco. Un istituto di certificazione esterno e indipendente verifica se sono soddisfatti i requisiti per il conferimento del marchio Prodotto.

Direttiva per il conferimento e l'utilizzo del marchio Prodotto

I valori fondamentali del marchio Prodotto e la relativa struttura, i processi da applicare e i criteri da soddisfare sono stabilti nella Direttiva per il conferimento e l'utilizzo del marchio Prodotto (disponibile solo in francese e tedesco) elaborata d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Pärke von nationaler Bedeutung: Produktelabel

Questa pubblicazione non esiste in italiano. È disponibile in altre lingue.


Aiuti finanziari

L'UFAM promuove l'istituzione, la gestione e l'assicurazione della qualità dei parchi d'importanza nazionale, segnatamente attraverso la concessione di aiuti finanziari globali.

I Cantoni nei quali vengono istituiti e gestiti parchi d'importanza nazionale possono presentare all'UFAM delle domande di aiuti finanziari globali. Affinché una domanda di sussidi venga approvata dalla Confederazione, il parco deve soddisfare i requisiti per il conferimento del marchio Parco.

In questo caso, in base a un piano quadriennale nel quadro di un accordo programmatico, il Cantone può presentare all'UFAM i servizi che il parco dovrà fornire. I negoziati non vertono sull'importo degli aiuti finanziari, bensì sulla quantità e sulla qualità dei servizi da fornire.

Condizioni per la concessione di aiuti finanziari

La Confederazione può concedere aiuti finanziari globali per l'istituzione, la gestione e l'assicurazione della qualità di parchi a condizione che:

  • siano soddisfatti i requisiti per il conferimento del marchio Parco;
  • siano state realizzate le misure di autofinanziamento che si possono ragionevolmente pretendere dal richiedente e siano esaurite le rimanenti possibilità di finanziamento;
  • le misure vengano attuate in modo economico e professionale;
  • l'UFAM disponga di mezzi finanziari nel quadro del credito previsto dalla LPN (legge sulla protezione della natura e del paesaggio).

Mezzi finanziari disponibili

Secondo la decisione del 20 settembre 2014 del Parlamento federale, l'UFAM può disporre per il periodo programmatico 2016-2019 di una somma annua pari a 20 milioni di franchi, meno il 3 per cento dedotto dal Consiglio federale, per stanziare aiuti finanziari a tutti i parchi e per elaborare altri strumenti con cui sostenere i parchi.

Il finanziamento dell'istituzione, della gestione e dell'assicurazione della qualità dei parchi si fonda sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (NPC). Le basi legali, procedurali e tecniche degli accordi programmatici sono riassunte e definite nel «Manuale NPC nel settore ambientale».

Ulteriori informazioni

Contatto
Ultima modifica 29.10.2015

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