Zone palustri d’importanza nazionale

Negli ultimi 150 anni nessun altro spazio vitale è stato così decimato come le paludi, che oggi si annoverano tra le regioni più pregiate in natura. Le zone palustri e le paludi di particolare bellezza e d’importanza nazionale attualmente sono tutelate a livello costituzionale. Non vi si può costruire alcun impianto né modificare la configurazione del terreno. Sono eccettuate le installazioni con scopi protettivi o con scopi conservativi dell’attuale utilizzo a scopi agricoli delle paludi e delle zone palustri.

Una zona palustre è un paesaggio seminaturale caratterizzato dall'elevata presenza di paludi. Una stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica unisce le paludi al resto del sito. 

Le 89 zone palustri d'importanza nazionale godono di una tutela integrale. La loro bellezza e l'adempimento delle prestazioni del paesaggio sono minacciati dalla realizzazione di nuovi edifici e impianti come pure dagli utilizzi inadeguati e dalle infrastrutture ad essi connesse, soprattutto per quanto riguarda le attività del tempo libero (attività ricreative, sport, turismo), oltre che dall'intensivizzazione dell'agricoltura e dell'economia forestale.

Le zone palustri d’importanza nazionale sono state riviste a partire dal 2012 in collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni. La revisione, approvata nella seduta del 29 settembre 2017 dal Consiglio federale, è entrata in vigore il 1° novembre 2017.


Comunicato stampa del


Gli oggetti rivisti delle zone palustri sono disponibili a partire dalla fine di novembre 2017 sul sito web-SIG.

Protezione delle zone palustri

La rigorosa protezione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale si delinea già nella Costituzione e viene precisata all'articolo 23 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio. Essa è meno rigorosa al di fuori dei biotopi palustri protetti rispetto ai singoli biotopi palustri d'importanza nazionale. 

In particolare tollera l'utilizzo agricolo e forestale tradizionale adeguato, che ha contribuito in maniera determinante alla creazione di tali particolari paesaggi antropici. Altri edifici e impianti sono espressamente consentiti soltanto se concorrono al mantenimento degli obiettivi di protezione o dell'adeguato utilizzo agricolo e forestale, alla protezione degli individui dai pericoli naturali oppure alla conservazione e al rinnovo degli edifici e degli impianti conformi al diritto (garanzia della situazione di fatto).

Per ogni zona palustre valgono obiettivi di protezione specifici e generali. Questi sono concretizzati dai Cantoni e sono attuati mediante i loro strumenti, segnatamente con l'ordinanza sulla protezione e con gli strumenti della pianificazione del territorio. A tal proposito è determinante l'ordinanza sulle zone palustri, che contempla:

  • la conservazione della bellezza e della varietà del paesaggio che ne determinano l'importanza nazionale;
  • la preservazione integrale di tutti i biotopi palustri;
  • la salvaguardia degli elementi caratteristici della zona palustre;
  • una particolare considerazione delle specie animali e vegetali minacciate e rare;
  • il sostegno di un utilizzo specifico a seconda delle diverse zone palustri.

Per la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione come pure per le torbiere basse d'importanza nazionale all'interno delle zone palustri, valgono gli obiettivi di protezione e i provvedimenti previsti dalle relative ordinanze sugli inventari (art. 18a LPN). La protezione di biotopi d'importanza regionale o locale avviene da parte dei Cantoni (art. 18b cpv. 1 LPN).

Operable Schutzziele in Moorlandschaften (PDF, 175 kB, 27.09.2006)(in tedesco) Tratto dal Manuale delle paludi, 1992-2002.

Wie Schutzziele und Nutzungsansprüche in Einklang gebracht werden (PDF, 178 kB, 27.09.2006)(in tedesco) Come conciliare gli obiettivi di protezione e le esigenze di utilizzazione, tratto dal Manuale delle paludi, disponibile in tedesco e francese, 1992-2002

Bundesinventar der Moorlandschaften: Empfehlungen zum Vollzug

Questa pubblicazione non esiste in italiano. È disponibile in altre lingue. 1996

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Ultima modifica 28.04.2022

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