Convenzione sulla procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa per determinati prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.
L’11 settembre 1998 la Svizzera, insieme a una sessantina di altri Stati e all’Unione europea, ha firmato a Rotterdam la Convenzione PIC. La Convenzione obbliga le Parti contraenti a informare le altre Parti su qualsiasi decisione di divieto o di limitazione severa dell’utilizzazione di prodotti chimici e a notificare le esportazioni di tali sostanze ai Paesi importatori. Le Parti contraenti sono inoltre tenute a decidere se l’importazione di determinati prodotti chimici specificati nella Convenzione deve essere vietata o meno e a quali condizioni può essere autorizzata (decisioni di importazione). Tale procedura è detta assenso preliminare in conoscenza di causa (in inglese: «prior informed consent», PIC) e significa che è vietato esportare prodotti contro la volontà del Paese importatore.
Questa convenzione di diritto internazionale ha lo scopo di contenere i rischi per l’ambiente e per la salute provocati da determinati prodotti chimici pericolosi. Protegge in particolare gli utilizzatori agricoli e industriali, i consumatori nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi emergenti e limita i rischi per l’ambiente. La convenzione è entrata in vigore il 24 febbraio 2004.
La Svizzera ha ratificato la Convenzione PIC il 10 gennaio 2002, dimostrando in tal modo il suo impegno a livello internazionale e, in qualità di importante centro dell’industria chimica, testimoniando la propria solidarietà verso i Paesi in via di sviluppo, per i quali la collaborazione promossa dalla Convenzione è essenziale.
In Svizzera, l’ordinanza PIC (OPICChim) traspone le disposizioni della Convenzione nel diritto nazionale. L’ordinanza è entrata in vigore il 1° gennaio 2005.
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 09.07.2025