Convenzioni internazionali

In quanto Stato firmatario della Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e di numerosi altri accordi internazionali rilevanti in materia, la Svizzera si impegna a favore di condizioni quadro, misure e politiche efficaci volte a conservare, promuovere e utilizzare in modo sostenibile la biodiversità.

Insieme ai suoi protocolli di Cartagena sulla biosicurezza e di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e sulla giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo, la Convenzione sulla diversità biologica (CBD) costituisce l'accordo più completo in materia di biodiversità. Il Quadro globale sulla biodiversità di Kunming-Montreal, adottato alla Conferenza delle Parti della CBD di Montreal nel 2022, e i relativi obiettivi da raggiungere entro il 2030 e il 2050 sono rilevanti per tutte le convenzioni e i processi internazionali relativi alla biodiversità.

Oltre alla CBD, esistono diverse altre convenzioni che disciplinano elementi specifici della diversità biologica (p. es. specie o ecosistemi specifici).

Convenzioni internazionali rilevanti per la biodiversità

Convenzioni globali: comprendono la Convenzione sulla diversità biologica (CBD), la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), la Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS), il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA), la Convenzione di Ramsar sulle zone umide, la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (UNESCO WHC), la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC) della FAO e la Commissione internazionale per la caccia alle balene (IWC).

Convenzioni regionali: comprendono, tra altri, la Convenzione di Berna per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa, la Convenzione del Consiglio d’Europa sul paesaggio e l’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia.

Inoltre, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), la Svizzera partecipa attivamente ai negoziati per un accordo sulla protezione della biodiversità al di fuori dei territori nazionali (acque internazionali).

La Svizzera è anche membro dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), della Piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), istituita nel 2012, come pure del Centro globale di informazione sulla biodiversità (Global Biodiversity Information Facility, GBIF).


1. Convenzione sulla diversità biologica (CBD)

La Convenzione sulla diversità biologica (CBD) è stata adottata alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo (UNCED) che si è tenuta a Rio de Janeiro nel 1992. Finora vi hanno aderito 196 Paesi. La Svizzera l’ha ratificata il 21 novembre 1994.

Le Parti si impegnano ad adottare misure adeguate per la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità come pure a regolamentare in modo equo l’accesso alle risorse genetiche e il relativo utilizzo.

L'attuazione della CBD viene monitorata e, se necessario, concretizzata attraverso decisioni in occasione delle conferenze periodiche delle Parti. Nell'aprile 2002, gli Stati firmatari si sono impegnati a ridurre sensibilmente entro il 2010 il tasso di perdita di biodiversità. Alla Conferenza delle Parti tenutasi a Nagoya nell'ottobre 2010, sono stati adottati il Piano strategico globale per la biodiversità 2011-2020 e i corrispondenti Obiettivi di Aichi. Purtroppo, alla fine del 2020, nessuno di questi obiettivi era stato pienamente raggiunto.

Quadro globale sulla biodiversità di Kunming-Montreal

Il Quadro globale sulla biodiversità di Kunming-Montreal è stato adottato nel dicembre 2022 a Montreal in occasione della 15a Conferenza delle Parti della CBD e sostituisce il Piano strategico. Questo nuovo quadro di riferimento contiene obiettivi chiari e misurabili da raggiungere entro il 2030 e il 2050, associati a indicatori uniformi che mirano le principali cause globali della perdita di biodiversità. In tal modo, dà espressione concreta all'attuazione della CBD ed è rilevante anche per tutte le convenzioni e i processi pertinenti in materia di biodiversità. 

A Montreal sono inoltre stati adottati un meccanismo di rendicontazione e di monitoraggio come pure misure per mobilitare le risorse finanziarie necessarie per raggiungere gli obiettivi. Questo meccanismo di attuazione rafforzato consentirà alle Parti di valutare meglio il successo delle misure e di trarne insegnamenti. Infine, è stata adottata una decisione sulla condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzo di informazioni di sequenziamento digitale (Digital Sequence Information, DSI) ed è stato avviato un processo finalizzato alla creazione di un meccanismo multilaterale di condivisione dei benefici.

Maggiori informazioni: Official CBD Press Release, dicembre 2022

Attuazione nazionale

Per conservare a lungo termine la biodiversità, il DATEC ha elaborato su mandato del Consiglio federale una strategia nazionale. La Strategia è stata adottata dal Consiglio federale il 25 aprile 2012. Il relativo piano d’azione, adottato il 6 ottobre 2017, definisce misure concrete per raggiungere i dieci obiettivi strategici volti a salvaguardare a lungo termine la biodiversità nel nostro Paese.


2. Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica

Nel quadro della Convenzione sulla biodiversità (CBD), le Parti hanno adottato nel 2000 anche il Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica. La Svizzera lo ha ratificato il 26 marzo 2002. Il Protocollo di Cartagena è uno strumento di diritto internazionale che tratta aspetti ambientali e sanitari in relazione con l'impiego di organismi viventi geneticamente modificati. Il Protocollo si prefigge di garantire il trasporto e l’utilizzo sicuri degli organismi viventi modificati con l'aiuto della moderna biotecnologia che potrebbero rappresentare un pericolo per la conservazione e l'utilizzo sostenibile della diversità biologica.

Nel 2010, a Nagoya, è stato adottato un protocollo addizionale al Protocollo di Cartagena. Il Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur prevede regole e procedure internazionali sulla responsabilità e il risarcimento dei danni causati alla biodiversità da organismi genericamente modificati (OGM). La Svizzera lo ha ratificato il 27 ottobre 2014. Il protocollo addizionale è entrato in vigore il 5 marzo 2018 e le sue disposizioni sono conformi alla vigente legge svizzera sull’ingegneria genetica (LIG; RS 814.91).


3. Protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Access and Benefit-Sharing, ABS)

Il Protocollo di Nagoya, adottato nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica (CBD), regola l’accesso alle risorse  genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo (Access and Benefit-Sharing, ABS). Il Protocollo di Nagoya serve a realizzare il terzo obiettivo della CBD e contribuisce alla conservazione della biodiversità e all’uso sostenibile di tutti gli elementi che la compongono. Alle risorse genetiche sono spesso collegate a conoscenze tradizionali di comunità indigene o locali. Il Protocollo di Nagoya contempla quindi anche disposizioni relative all’accesso e all’equa condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzo di tali conoscenze.

La Svizzera ha ratificato il Protocollo di Nagoya l’11 luglio 2014, che è entrato in vigore per il nostro Paese il 12 ottobre 2014. L’attuazione del Protocollo in Svizzera ha reso necessario introdurre nella legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) nuove disposizioni (artt. 23n – q, 24h cpv. 3 e 25d), le quali sono entrate in vigore il 12 ottobre 2014. La relativa ordinanza di applicazione, l’ordinanza di Nagoya (ONag; RS 451.61), è entrata in vigore il 1° febbraio 2016 e concretizza le disposizioni sulle risorse genetiche contemplate nella LPN come pure l’attuazione del Protocollo di Nagoya in Svizzera.


4. Convenzione di Ramsar sulle zone umide

La Convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri è stata conclusa a Ramsar (Iran) nel 1971. Si tratta quindi di uno dei primi trattati internazionali per la protezione della natura. In Svizzera è entrata in vigore il 16 maggio 1976. Il segretariato ha sede a Gland (VD).


5. Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS)

La Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) è stata conclusa a Bonn (Germania) nel 1979. In Svizzera è entrata in vigore il 1° luglio 1995. Il segretariato ha sede a Bonn.


6. Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES)

La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), nota anche come Convenzione di Washington, è stata stipulata a Washington nel 1973. In Svizzera è entrata in vigore il 1° luglio 1975. Il segretariato ha sede a Ginevra. L’autorità competente in Svizzera è l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).


7. Convenzione di Berna per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa

La Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa è stata firmata a Berna nel 1979 nel quadro del Consiglio d’Europa. È la prima convenzione che disciplina la protezione della biodiversità su scala europea.

L'obiettivo della Convenzione è conservare la flora e la fauna selvatiche e i loro biotopi come pure promuovere la collaborazione tra gli Stati europei in materia di protezione della biodiversità. Particolare attenzione viene rivolta alle specie minacciate d’estinzione e a quelle vulnerabili. La Convenzione di Berna applica su scala regionale molti degli obiettivi stabiliti a livello mondiale nella Convenzione sulla diversità biologica del 1992.


8. Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA)

Il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (ITPGRFA) è stato siglato a Roma nel 2001 nel quadro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ed è entrato in vigore in Svizzera il 20 febbraio 2005. L'autorità competente in Svizzera è l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).

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Ultima modifica 14.04.2023

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