Due terzi dei proventi della tassa sul CO2 sono ridistribuiti all’economia e alla popolazione. Questo meccanismo favorisce chi consuma quantità esigue di combustibili.
La tassa sul CO2, introdotta nel 2008, promuove l’uso parsimonioso dei combustibili fossili. Dal 2022 ammonta a 120 franchi per tonnellata di CO2, generando proventi annui pari a circa 1,2 miliardi di franchi.
Due terzi dei proventi sono ridistribuiti all’economia e alla popolazione in base alle statistiche.
I proventi della tassa sul CO2 pagata dalle imprese sono ridistribuiti ai datori di lavoro in misura proporzionale alla massa salariale dei loro lavoratori. Dal 2025, la ridistribuzione non si basa più sulla massa salariale AVS ma sulla massa salariale per la Quale i datori di lavoro versano i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione conformemente all’articolo 3 della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (massa salariale AD1). Il salario massimo assicurato sul quale si pagano i contributi ammonta al momento a 148 200 franchi.
Su incarico dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), le casse di compensazione AVS ridistribuiscono gli importi dovuti sotto forma di deduzione o di versamento.
A partire dal 2025, i gestori con impegno di riduzione saranno esentati dalla tassa sul CO2 ed esclusi dalla ridistribuzione.
A partire dal 2025, i gestori con impegno di riduzione saranno esentati dalla tassa sul CO2 ed esclusi dalla ridistribuzione. Dato che tali gestori non sono ancora noti al momento della ridistribuzione 2025 non è possibile procedere all’esclusione. La ridistribuzione 2025 è pertanto prorogata al 2026 e avverrà contemporaneamente a quella relativa al 2026. La base per queste due ridistribuzioni è la massa salariale 2024.
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Ultima modifica 29.03.2025