La tassa sul CO2 incentiva l’economia a un consumo oculato dei combustibili fossili e a un maggiore uso di fonti energetiche rispettose del clima e contribuisce, di riflesso, alla decarbonizzazione dell’industria. I proventi sono in gran parte ridistribuiti alla popolazione e alle imprese indipendentemente dal consumo di energia.
La Confederazione impone una tassa di 120 franchi per ogni tonnellata di CO2 prodotta dalla combustione di olio da riscaldamento, gas naturale o altri combustibili fossili. La tassa sul CO2 è una tassa d’incentivazione: rendendo più costosi i combustibili fossili, essa incoraggia le imprese a farne un uso più parsimonioso. Nel contempo, rende più concorrenziali i vettori energetici non fossili, come il biogas o il legno.
A differenza dei privati, determinate imprese possono chiedere all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) il rimborso della tassa sul CO2.
Gestori di impianti che assumono un impegno di riduzione
Assumendo un impegno di riduzione, i gestori di impianti che esercitano attività economiche o di diritto pubblico specifiche possono chiedere di essere esentati dalla tassa sul CO2, a condizione che si impegnino a favore di una riduzione delle emissioni di gas serra e di una decarbonizzazione del loro esercizio.
Gestori di impianti che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE)
All’allegato 6 dell’ordinanza sul CO2 sono elencate le attività che generalmente causano emissioni da elevate a molto elevate e che, se esercitate, obbligano il gestore a partecipare al SSQE. È possibile partecipare al SSQE anche su base volontaria («opt-in»), a condizione che gli impianti in funzione nel sito abbiano una determinata potenza termica totale minima.
Gestori di impianti di cogenerazione fossili
I gestori di impianti di cogenerazione fossili possono essere esonerati dalla tassa sul CO2 per i combustibili fossili utilizzati per la produzione di elettricità. Tale regolamentazione si applica agli impianti con una potenza termica compresa tra 0,5 e 20 megawatt.
Utilizzo di combustibili fossili a scopo non energetico
Se si può dimostrare di aver utilizzato i combustibili fossili a scopo non energetico, la tassa sul CO2 applicata a detti combustibili fossili può essere restituita su richiesta. Per utilizzo a scopo non energetico si intende l’impiego tecnico, ad esempio per la pulizia, la lubrificazione, l’aggiunta come additivo farmaceutico o per la carbonizzazione dell’acciaio.
Ultima modifica 02.04.2025