Esenzione dalla tassa sul CO2 per i gestori di impianti di cogenerazione fossili

I gestori di impianti di cogenerazione fossili possono ora essere esentati dalla tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili che utilizzano per produrre elettricità.

La possibilità di essere esentati dalla tassa sul CO2 vale per i gestori di impianti di cogenerazione con una potenza termica compresa tra 0,5 e 20 megawatt; il limite superiore è dato dalla partecipazione al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE).

Un impianto corrisponde a un sito. In genere si tratta di una centrale termica con uno o più aggregati di cogenerazione. La potenza termica minima di 0,5 megawatt si intende quindi per un impianto che può comprendere più aggregati.

Ai gestori di impianti di cogenerazione viene restituita la tassa sul CO2 per i combustibili fossili impiegati per produrre elettricità. Infatti, nel semestre invernale gli impianti di cogenerazione devono parzialmente compensare la minore produzione di elettricità da sole e acqua e in tal modo rafforzare la sicurezza di approvvigionamento di elettricità. I combustibili fossili impiegati per la produzione di calore sono invece soggetti alla tassa.

Il 40 per cento dell’importo è restituito solo se il gestore di impianti lo investe in provvedimenti efficaci volti all’aumento dell’efficienza energetica. Per il restante 60 per cento non deve essere fornita nessuna controprestazione.

Restituzione della tassa sul CO2

Il gestore di un impianto di cogenerazione può richiedere la restituzione della tassa sul CO2. La procedura di restituzione è suddivisa in due fasi:

il gestore di un impianto di cogenerazione richiede entro il 30 giugno all’UFAM (emissions-trading@bafu.admin.ch) una conferma sulla quantità di combustibile che dà diritto alla restituzione e sull’importo che verrà restituito.

Entro sei mesi dall’emissione della conferma dell’UFAM, il gestore di un impianto di cogenerazione presenta la domanda di restituzione parziale all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). La conferma dell’UFAM rappresenta la base per la registrazione dei dati relativi alla restituzione e deve essere presentata, su richiesta, all’UDSC assieme alle fatture per il combustibile.

Provvedimenti volti all’aumento dell’efficienza energetica

I provvedimenti volti all’aumento dell’efficienza energetica devono essere attuati all’interno del proprio impianto oppure in impianti che prelevano direttamente elettricità o calore dall’impianto di cogenerazione. Sono esclusi pagamenti doppi; l’effetto dei provvedimenti non può essere fatto valere da terzi, come per esempio gestori di progetti di compensazione, Cantoni o Comuni. Al fine di evitare i pagamenti doppi, è escluso anche il finanziamento di provvedimenti in impianti con impegno di riduzione o impianti SSQE. Gli investimenti devono avere come effetto l’aumento dell’efficienza energetica; per esempio semplici acquisizioni sostitutive non possono essere computate all’adempimento dell’obbligo di investimento.

Inadempimento dell’impegno di riduzione e dell’obbligo di investimento

Se un gestore di impianti di cogenerazione non adempie al suo obbligo di investimento entro i termini stabiliti, in seguito a decisione dell’UFAM il gestore di impianti deve rimborsare il 40 per cento della tassa sul CO2 restituita per i combustibili fossili impiegati per produrre elettricità.

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Ultima modifica 01.04.2025

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