Esenzione dalla tassa sul CO2 e restituzione

I gestori di impianti possono essere esentati dalla tassa sul CO2, a condizione che si impegnino a ridurre le proprie emissioni di gas serra e a favore della decarbonizzazione. I gestori di impianti di grandi dimensioni ad alta intensità di emissioni di gas serra partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) e sono esentati dalla tassa sul CO2.

A seconda delle dimensioni dell’impianto, il gestore ha varie opzioni:

1. gli impianti di piccole e medie dimensioni che sono utilizzati per attività economiche o di diritto pubblico e che non partecipano al SSQE possono stipulare un impegno di riduzione;

2. gli impianti di medie dimensioni con una potenza installata compresa tra 10 e 20 megawatt possono partecipare volontariamente al SSQE;

3. gli impianti di grandi dimensioni che esercitano un’attività secondo l’allegato 6 dell’ordinanza sul CO2 sono tenuti a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni. In genere si tratta di impianti con una potenza termica totale installata di almeno 20 megawatt;

4. i gestori di impianti di cogenerazione fossili possono essere esentati dalla tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili che utilizzano per la produzione di elettricità.

Ordinanza sulla riserva invernale (OREI): l’ordinanza prevede il rimborso di determinati costi, oltre alla restituzione della tassa sul CO2. L’OREI si rivolge, tra l’altro, ai gestori di centrali elettriche di riserva, di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di cogenerazione, nonché agli aggregatori di gruppi elettrogeni di emergenza o di impianti di cogenerazione.

Ulteriori informazioni

Contatto
Ultima modifica 02.04.2025

Inizio pagina

https://www.bafu.admin.ch/content/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/misure-riduzione/co2-abgabe/CO2-Abgabe%20f%c3%bcr%20Unternehmen/befreiung-von-der-co2-abgabe-und-rueckerstattung.html