Sistema di scambio di quote di emissioni per i gestori di impianti

Il sistema di scambio delle quote di emissione (SSQE) limita le emissioni degli impianti industriali a maggiore intensità di gas serra. A tal fine viene definita in anticipo la quantità complessiva di diritti di emissione disponibili e, quindi, la quantità massima delle emissioni di tutti i partecipanti al sistema SSQE. Ad ogni partecipante all’SSQE viene assegnata una determinata quantità di diritti di emissione. Se questi genera meno emissioni, può vendere i diritti in eccesso; in caso contrario, deve acquistare i diritti di emissione mancanti.

Informazioni sulle imprese interessate

Ulteriori informazioni sui diritti e gli obblighi dei gestori di impianti che svolgono attività soggette al sistema di scambio delle quote di emissione sono disponibili alla voce «Ulteriori informazioni» a fine pagina.

Il sistema di scambio di quote di emissioni svizzero

Nel 2013 la Svizzera ha introdotto il sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) per gli impianti industriali nella sua forma attuale in analogia a quello dell’UE. Le regole sono definite in anticipo per un periodo di tempo determinato, il cosiddetto periodo di negoziazione. Il primo periodo di negoziazione è durato dal 2013 al 2020. Mediante una revisione parziale della legislazione in materia di CO2, il Parlamento svizzero ha esteso detto periodo. Il prossimo periodo di negoziazione copre gli anni dal 2021 al 2030. Dal 1° gennaio 2020 il SSQE della Svizzera e quello dell’UE sono collegati. Per quanto concerne la regolamentazione delle emissioni di gas serra, i partecipanti al sistema svizzero godono quindi delle stesse condizioni dei loro concorrenti europei.

Partecipazione al sistema di scambio di quote di emissioni

Al SSQE sono tenuti a partecipare i gestori di impianti con elevate emissioni di gas serra (partecipanti al SSQE). Le attività che in genere causano emissioni da elevate a molto elevate sono elencate nell’ordinanza sul CO2 (all. 6). Chiunque svolga una tale attività deve partecipare al sistema svizzero di scambio di quote di emissioni. Tra i settori interessati vi sono l’industria cementizia, chimico-farmaceutica, della carta e dell’acciaio come pure gli impianti di raffinazione e di teleriscaldamento.

Se le emissioni complessive di un sito di produzione sono costantemente inferiori a 25 000 tonnellate di CO2 equivalenti, il gestore degli impianti può chiedere l’esonerazione dal SSQE («opt-out»). Gli impianti di ricerca, sviluppo e test gestiti in un sito, così come gli impianti il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti speciali, possono essere esentati a prescindere dallo scambio di emissioni.

La partecipazione al SSQE può anche essere volontaria («opt-in»). In tal caso devono essere soddisfatte alcune condizioni definite nell’ordinanza sul CO2.

Le imprese che partecipano al SSQE con i loro impianti ricevono, su domanda, il rimborso della tassa d’incentivazione sul CO2 applicata ai combustibili utilizzati.

Assegnazione di diritti di emissione

L’UFAM calcola per ogni singolo partecipante al SSQE il numero di diritti di emissione che riceverà gratuitamente dalla Confederazione. L’assegnazione si basa su parametri di riferimento per lo più definiti come il numero di diritti di emissione per tonnellata di prodotto o terajoule di calore utilizzato e corrispondono alle emissioni di una produzione efficiente in termini di gas serra. I partecipanti al SSQE ricevono in tal modo quote di emissioni gratuite commisurate alla loro produzione. Nel calcolo, l’UFAM tiene conto anche del rischio di delocalizzazione della produzione all’estero a causa dei costi supplementari nel commercio di emissioni («carbon leakage»). La quantità assegnata è indipendente dall’uso effettivo di vettori energetici o di materiali e, quindi, dall’efficienza in termini di gas serra della produzione. Per i partecipanti al SSQE, questo aspetto rappresenta un incentivo a ridurre le loro emissioni di gas serra in modo da poter vendere i diritti di emissione in eccesso, mentre in caso contrario sarebbero costretti ad acquistare i diritti di emissione mancanti.

Quantità complessiva di diritti di emissione

Il Consiglio federale ha determinato in anticipo la quantità complessiva di diritti di emissione nel SSQE svizzero in base ai dati storici degli anni 2008-2012. Un diritto di emissione consente di emettere una tonnellata di CO2 equivalenti. La quantità complessiva di diritti di emissione corrisponde quindi alle emissioni di gas serra massime di tutti i partecipanti al SSQE e, dal 2010, è stata ridotta annualmente dell’1,74 per cento rispetto alla quantità iniziale fino a circa 4,9 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti nel 2020. Dal 2021, la riduzione annua è stata pari al 2,2 per cento della quantità iniziale del 2010.

Il 95 per cento della quantità complessiva di questi diritti di emissione è disponibile per l’assegnazione ai gestori di impianti che partecipano al SSQE a partire dal primo anno di un periodo di negoziazione (2013-2020 o 2021-2030). Se la somma delle assegnazioni gratuite calcolate supera tale quota, l’assegnazione a tutti i partecipanti al SSQE viene ridotta linearmente dello stesso fattore (fattore di correzione intersettoriale). Tuttavia, questo modo di procedere non inasprisce l’obiettivo di riduzione per l’intero SSQE, poiché questo è determinato soltanto dalla quantità complessiva e dal percorso di riduzione dell’1,74 per cento all’anno e ora del 2,2 per cento all’anno della quantità iniziale.

Il restante 5 per cento della quantità complessiva è riservato ai nuovi partecipanti al SSQE e a quelli con un aumento significativo della produzione. Inoltre, vi rientrano i diritti di emissione non più assegnati a causa di cali di produzione o di chiusure di impianti. Anche a queste assegnazioni viene applicato un eventuale fattore di correzione intersettoriale, in modo che tutti i partecipanti al SSQE siano trattati allo stesso modo.

L’UFAM mette all’asta i diritti di emissioni non assegnati tramite il Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni. 

Meccanismo di stabilizzazione del mercato

Con il meccanismo di stabilizzazione del mercato introdotto per la prima volta nel 2022, la quantità di diritti di emissione messi all’asta viene adeguata all’interno di un meccanismo predefinito, evitando così che troppi diritti di emissione siano disponibili sul mercato.

La quantità messa all’asta corrisponde alla quantità dei diritti di emissione per impianti non assegnati gratuitamente del relativo anno. Secondo il meccanismo di stabilizzazione del mercato, la quantità si dimezza se viene superata una determinata soglia. Per il calcolo della soglia sono determinanti la quantità di diritti di emissione per impianti in circolazione e, al contempo, anche la quantità massima di diritti di emissione per impianti disponibili dell’anno precedente (Cap dell’anno precedente). Se la quantità in circolazione ammonta a più della metà del Cap dell’anno precedente, la quantità messa all’asta viene dimezzata e cancellata dopo la fine del periodo d’impegno. La quantità in circolazione si ottiene dall’offerta di diritti di emissione dedotta la domanda di diritti di emissione. La quantità in circolazione viene calcolata secondo le prescrizioni di cui all’allegato 8 numero 2 dell’ordinanza sul CO2.

 

meccanismo di stabilizzazione del mercato

 

2022

(stato 17.10.2022)

2023

(stato 31.08.2023)

2024

2025

Offerta (a+b+c)

46 265 743

50 774 621

 

 

a)    Riporto diritti di emissione per il periodo 2008-12

157 741

157 741

157 741

157 741

b)    Attribuzione gratuita diritti di emissione per impianti dal 2013 all’anno precedente

42 624 235

46 720 415

 

 

c)    Diritti di emissione per gli impianti messi all’asta dal 2013 all’anno precedente

3 483 767

3 896 465

 

 

Domanda (d-e)

42 013 217

46 353 324

 

 

d)    Emissioni rilevanti di gas serra degli impianti dal 2013 all’anno precedente

43 943 576

48 284 374

 

 

e)    Certificati di riduzione delle emissioni rilasciati nel periodo 2013-2020

1 931 050

1 931 050

 

 

Quantità in circolazione
(offerta meno domanda)

4 252 526

4 421 297

 

 

50 per cento del Cap nell’anno precedente

2 389 124

2 323 750

2 258 376

2 193 002

Quantità prevista di diritti di emissione per gli impianti non attribuiti gratuitamente del relativo anno (quantità messa all’asta SENZA riduzione)

460 000

580 000

 

 

Condizione per la riduzione della quantità messa all’asta adempiuta?
(quantità in circolazione > del 50% del Cap nell’anno precedente)

 

 

Quantità prevista messa all’asta
(50% dei diritti di emissione per gli impianti non attribuiti gratuitamente del relativo anno)

230 000

290 000

 

 

Consegna di diritti di emissione in funzione delle emissioni annue

Tutti i partecipanti al sistema SSQE devono comunicare alla Confederazione le loro emissioni annue di gas serra. Poiché un diritto di emissione corrisponde sempre a una tonnellata di CO2 equivalenti, i partecipanti al SSQE devono restituire alla Confederazione una quantità di diritti di emissione pari alle emissioni di gas serra in tonnellate di CO2 equivalenti.

La tabella seguente fornisce una panoramica della quantità complessiva di diritti di emissione («cap»), della riserva e dell’assegnazione calcolata in origine senza fattore di correzione intersettoriale (FCI).

  Cap 5 % della riserva 95 % del cap Assegnazione calcolata (senza FCI) Fattore di correzione intersettoriale (FCI)
2013 5'632'864 281'643

5'351'224

5'356'061

-0.09%

2014 5'529'455 276'473 5'252'981 5'330'420

-1.45%

2015 5'426'045 271'302

5'154'743

5'304'741

-2.83%

2016 5'322'635 266'132

5'056'502

5'279'100

-4.22%

2017 5'219'225 260'961 4'958'263 5'253'458

-5.62%

2018 5'115'815 255'791 4'860'022 5'227'813 -7.04%
2019 5'012'405 250'620 4'761'788 5'202'134 -8.46%
2020 4'908'996 245'450 4'663'548 5'176'493 -9.91%
2021

4'778'248

238'912

4'539'335

4'887’777

-7.13%

2022

4'647'500

232'375

4'415'125

4'258'220

n/a

2023

4’516'751

225'838

4'290'914

4'258'220

n/a

2024

4’386'003

219'300

4'166'703

4'258'220

-2.15%

2025

4’255'255

212'763

4'042'493

4'258'220

-5.07%

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Ultima modifica 17.10.2022

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