Collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni Svizzera-Unione europea

Il collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni svizzero con quello dell’Unione europea offre vantaggi sia a livello di politica ambientale sia economici. L’accordo tra la Svizzera e l’UE è entrato in vigore il 1° gennaio 2020 e da allora i due sistemi sono collegati.

La Svizzera e l’Unione europea (UE) hanno sistemi separati per lo scambio di quote di emissioni (SSQE). Il sistema europeo (SSQE dell’UE) interessa quasi 11 000 gestori di impianti che emettono complessivamente circa 2 miliardi di tonnellate di CO2 equivalenti (CO2eq) all’anno. Al SSQE dell’UE partecipano inoltre più di 500 gestori di aeromobili, che causano emissioni pari a circa 65 milioni di tonnellate di CO2 all’anno. Il SSQE svizzero include circa 50 gestori di impianti che generano complessivamente emissioni pari a circa 5 milioni di tonnellate di CO2eq all’anno. Considerato il numero ridotto di partecipanti, lo scambio di quote di emissioni in Svizzera può svilupparsi solo in misura limitata.

La Svizzera ambiva quindi a collegare il proprio sistema con quello ben più esteso dell’UE affinché i partecipanti al SSQE svizzero possano approfittare dello scambio di quote di emissioni liquido e trasparente e quindi di una maggiore flessibilità in vista del rispetto dei loro obiettivi nell’ambito delle emissioni di CO2. I negoziati fra la Svizzera e l’UE per il collegamento dei rispettivi SSQE sono iniziati nel 2011 e si sono conclusi nel gennaio 2016, quando la Convenzione è stata parafata sul piano tecnico. L’accordo è stato firmato il 23 novembre 2017 a Berna. Dopo essere stato adottato dall’UE e approvato dal Parlamento svizzero, nel dicembre 2019 è stato ratificato da Svizzera e UE ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2020. Si tratta del primo accordo internazionale a livello mondiale per il collegamento di sistemi di scambio di quote di emissioni.

Panoramica dei contenuti dell’accordo

L’accordo disciplina il riconoscimento reciproco di diritti di emissione dei due SSQE con basi legali autonome. La Svizzera non adotta pertanto il diritto dell'UE. Chi è tenuto a partecipare al SSQE della Svizzera o a quello dell’UE può utilizzare i diritti di emissione di entrambi i sistemi per coprire le proprie emissioni di gas serra. Il collegamento prevede inoltre l’integrazione nel SSQE svizzero della navigazione aerea e delle centrali termiche a combustibili fossili. Chi è tenuto a partecipare a uno dei due sistemi, può ora richiedere l’accesso alle aste per diritti di emissioni nell’altro SSQE. La compatibilità dei SSQE, il pari trattamento dei partecipanti e la sicurezza dei sistemi è garantita negli allegati tra l’altro attraverso cosiddetti «criteri essenziali».

In analogia ad altri accordi con l’UE, è istituito un comitato misto che può in particolare gestire l’accordo e decidere eventuali adeguamenti degli allegati. L’accordo punta a una collaborazione a lungo termine ed ha pertanto una durata indeterminata. Può tuttavia essere rescisso in qualsiasi momento rispettando un termine di disdetta di sei mesi. Dato che non prevede l’accesso al mercato interno attraverso un recepimento diretto del diritto europeo, l’accordo non rientra nel campo di applicazione di un futuro accordo istituzionale tra la Svizzera e l’UE.

Attuazione del collegamento in Svizzera

Con l’entrata in vigore dell’accordo, dal 2020 i gestori di aeromobili svizzeri ed esteri che effettuano voli all’interno della Svizzera o dalla Svizzera verso Paesi dello Spazio economico europeo (SEE) sono tenuti a partecipare al SSQE svizzero. Secondo l’accordo, i voli dallo SEE verso la Svizzera sono integrati nel SSQE dell’UE.

Un collegamento elettronico tra il Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni e quello europeo consente dal settembre 2020 il trasferimento di diritti di emissione fra i registri. Chi, secondo l’accordo, è autorizzato a chiedere l’accesso e intende partecipare all’asta svizzera deve come finora disporre di un conto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni.

In caso di sospensione temporanea del riconoscimento dei diritti di emissione europei nel SSQE svizzero secondo l’accordo con l’UE, i partecipanti al SSQE possono inoltrare una domanda di valutazione quale caso di rigore se l’adempimento dei loro obblighi nel quadro della partecipazione al SSQE non sarebbe sopportabile dal punto di vista economico.

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Ultima modifica 30.12.2020

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