In Svizzera, le imprese che immettono in commercio carburanti fossili sono soggette all’obbligo di compensazione attraverso progetti volti a ridurre le emissioni di gas serra in Svizzera o all’estero. Esiste inoltre un mercato volontario di certificati di emissione di CO2, non regolamentato dalla Confederazione.
La compensazione di CO2 è un investimento in progetti di protezione del clima e avviene attraverso l’acquisto di certificati di emissione di CO2. La compensazione di CO₂ consente di ridurre altrove le emissioni. I certificati provengono da progetti di protezione del clima, sottoposti a controlli indipendenti, che riducono le emissioni o sequestrano il carbonio.
La Svizzera computa al proprio bilancio dei gas serra e al raggiungimento degli obiettivi di protezione del clima le riduzioni ottenute attraverso progetti di compensazione in Svizzera e all’estero.
La compensazione di CO2 ha lo scopo di bilanciare emissioni di gas serra già avvenute. Tuttavia, per il clima è meglio ridurre o evitare le emissioni alla fonte.
Come funziona il sistema di compensazione obbligatoria delle emissioni di CO2 in Svizzera?
Chi immette in commercio carburanti fossili (benzina, diesel, gas naturale e cherosene) è tenuto a ridurre una parte delle emissioni di gas serra attraverso progetti di compensazione in Svizzera e all’estero. In entrambi i casi le procedure sono simili.
Le organizzazioni che intendono realizzare un progetto di protezione del clima in Svizzera possono farlo approvare dalla Segreteria Compensazione.
L’ Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’Ufficio federale dell’energia (UFE) gestiscono congiuntamente la «Segreteria Compensazione», che assicura l’esecuzione dell’obbligo di compensazione in Svizzera e rilascia i cosiddetti attestati. Per i progetti realizzati all'estero, è necessaria un’ulteriore autorizzazione da parte dello Stato partner.
Attestati
Gli attestati di emissione di CO2 vengono rilasciati dalla Segreteria Compensazione per i progetti realizzati in Svizzera; i progetti realizzati all’estero ricevono invece attestati internazionali, i cosiddetti risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale (Internationally Transferred Mitigation Outcomes o ITMO). Un attestato o un ITMO corrisponde a una tonnellata di CO2. Gli ITMO possono essere utilizzati anche per la compensazione volontaria. All’estero è necessaria un’ulteriore autorizzazione da parte dello Stato partner.
Addizionale, documentabile, sostenibile e non sovrastimato
I progetti devono soddisfare determinati requisiti legali. Per esempio, occorre garantire l’addizionalità del progetto, ovvero il fatto che esso non sarebbe stato attuato senza gli attestati. Inoltre, le riduzioni devono essere documentabili, misurabili e non sovrastimate. In particolare, occorre che le riduzioni non siano rivendicate da altre parti (nessun doppio conteggio). I progetti di compensazione all’estero sono soggetti a requisiti aggiuntivi; devono, ad esempio, contribuire allo sviluppo sostenibile dello Stato partner
Quota crescente di tecnologie a emissioni negative
A lungo termine, i progetti finanziati con attestati in Svizzera e all’estero puntano sempre meno alla riduzione e sempre più al sequestro di CO2 (emissioni negative). L’impiego di tecnologie a emissioni negative verrà riservato alle emissioni difficilmente evitabili, in particolare nei settori dell’agricoltura e dell’industria. Le emissioni negative sono necessarie affinché la Svizzera riesca a raggiungere l’obiettivo del saldo netto pari a zero. I siti di stoccaggio all’estero sono fondamentali in quanto la Svizzera non dispone attualmente di opzioni di stoccaggio sufficienti sul proprio territorio.
I progetti di compensazione in Svizzera sono realizzati in conformità con le condizioni quadro stabilite nella legge sul CO2 e nell’ordinanza sul CO2. All’estero si applicano anche i requisiti degli accordi bilaterali per il clima e dell’articolo 6 capoverso 2 dell’Accordo di Parigi.
La compensazione volontaria non è regolamentata
Oltre alla compensazione di CO2 obbligatoria esiste anche un mercato di compensazione volontaria, che però non è soggetto a regolamentazione legale: di fatto, l’UFAM non dispone di competenze né poteri per regolamentare o sorvegliare il mercato della compensazione volontaria. Questo mercato svolge un ruolo a livello internazionale per quanto riguarda il finanziamento di progetti di protezione del clima, poiché offre ai privati e alle imprese non soggette ad alcun obbligo statale la possibilità di mettere a disposizione fondi per progetti di protezione del clima attraverso la compensazione volontaria di CO2.
Segreteria Compensazione
L’UFAM e l’UFE gestiscono congiuntamente la Segreteria Compensazione, che costituisce il punto di contatto per le persone richiedenti, gli organismi di convalida e di controllo e imprese soggette all’obbligo di compensazione.
Contatto:
- Svizzera: kop-ch@bafu.admin.ch
- estero: carbonoffset@bafu.admin.ch
Ulteriori informazioni
Link
Klimakompensation im Ausland: Die Pionierrolle der Schweiz
Documenti
Compensazione delle emissioni di CO2: progetti e programmi (PDF, 636 kB, 01.05.2025)Un modulo della comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva dell’ordinanza sul CO2. 10a edizione aggiornata. 2025
Ultima modifica 24.09.2025