In Svizzera, un terzo delle emissioni di CO2 è generato dai combustibili fossili impiegati per i trasporti. In virtù della legge sul CO2, chi immette in commercio carburanti fossili è tenuto a ridurre parte delle emissioni di CO2 generate dalla loro combustione finanziando progetti di compensazione. La quota di emissioni da compensare viene aumentata gradualmente fino al 50 per cento entro il 2030. La compensazione di CO2 può avvenire sempre più spesso anche all’estero. Per adempiere al proprio obbligo, chi immette in commercio carburanti fossili deve acquistare cosiddetti attestati da progetti di compensazione, i quali vengono autorizzati dalla Segreteria Compensazione.
Compensazione delle emissioni di CO2: obbligo di compensazione derivante dalla messa in commercio di carburanti
Chi immette in commercio carburanti fossili (benzina, diesel, gas naturale e cherosene) è tenuto a compensare le emissioni di CO2 provocate dall’impiego di tali vettori se queste ultime superano il valore soglia di 10 000 tonnellate di CO2 all’anno. Se la soglia viene superata, l’obbligo di compensazione perdura anche nei tre anni successivi, anche se in questo triennio le emissioni di CO2 scendono nuovamente sotto la soglia delle 10 000 tonnellate.
Aumento graduale dell’aliquota di compensazione
La quota di emissioni di CO2 da compensare generate dall’utilizzazione dei carburanti importati (aliquota di compensazione) aumenta di anno in anno, come stabilito nell’ordinanza sul CO2.
L’aliquota di compensazione (svizzera ed estera) ammonta complessivamente al:
- 25 per cento per il 2025;
- 30 per cento per il 2026;
- 35 per cento per il 2027;
- 40 per cento per il 2028;
- 45 per cento per il 2029;
- 50 per cento per il 2030.
Dal 2022, la compensazione è possibile anche tramite progetti realizzati all’estero, ma almeno il 12 per cento deve avvenire in Svizzera. In altre parole, nel 2025 la compensazione all’estero non può superare il 13 per cento, nel 2026 il 18 per cento e così via.
Adempimento dell’obbligo di compensazione
L’UFAM e l’Ufficio federale dell’energia (UFE) gestiscono congiuntamente la Segreteria Compensazione, che costituisce il punto di contatto per le persone richiedenti, gli organismi di convalida e di controllo e imprese soggette all’obbligo di compensazione.
Chi è soggetto all’obbligo di compensazione acquista da persone richiedenti attestati rilasciati dalla Segreteria Compensazione. Ai consumatori possono essere trasferiti costi pari a un massimo di 5 centesimi per litro di carburante. Gli attestati vengono elaborati tramite il Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni, la piattaforma utilizzata dall’UFAM per monitorare l’obbligo di compensazione. La Segreteria Compensazione rilascia gli attestati a nome delle persone richiedenti; queste li vendono ai soggetti tenuti all'obbligo di compensazione, i quali a loro volta li cedono all’UFAM, adempiendo in tal modo al proprio obbligo.
L’obbligo di compensazione è in vigore dal 2013. Dal 2022 vengono approvati anche progetti realizzati all’estero.
Chi non adempie al proprio obbligo di compensazione deve pagare una multa di 160 franchi per tonnellata di CO2 e consegnare gli attestati mancanti l’anno successivo.
Raggruppamenti di compensazione
Le imprese soggette all’obbligo di compensazione possono associarsi in raggruppamenti di compensazione, che si occupano in loro vece di adempiere all’obbligo di compensazione.
Attualmente esiste un raggruppamento di compensazione di questo tipo, ovvero la Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO2 KliK.
Ulteriori informazioni
Link
Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ (KliK)
Diritto
Ultima modifica 24.09.2025