16a newsletter sulla compensazione del CO2 in Svizzera, 22 novembre 2021

In questa newsletter, la Segreteria Compensazione vi informa su importanti decisioni, innovazioni e pubblicazioni sul tema della compensazione delle emissioni di CO2 in Svizzera.


1. Obbligo di compensazione a partire dal 1° gennaio 2022

I requisiti legali che si applicheranno alle imprese soggette all’obbligo di compensazione a partire dal 1° gennaio 2022 saranno decisi dal Parlamento nel corso della presente sessione invernale e saranno certi solo dopo la scadenza del termine di referendum (verso aprile 2022). Per il momento, i richiedenti possono continuare come finora i loro progetti di compensazione.

Il 13 giugno 2021 il Popolo ha respinto la revisione totale della legge sul CO2. Pertanto, senza una proroga, l’obbligo di compensazione di CO2 scadrebbe a fine 2021. Per evitare ciò, il 17 dicembre 2021, sulla base di un’iniziativa parlamentare della Commissione per l’ambiente, la pianificazione del territorio e l’energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N), il Parlamento ha approvato una revisione parziale della legge sul CO2, che entrerà in vigore retroattivamente all’inizio del 2022 dopo la scadenza del termine di referendum. Il voto finale su questo progetto da parte del Parlamento avverrà nella sessione invernale.

Per i richiedenti di progetti di compensazione, le riduzioni di emissioni del 2021 possono essere richieste anche dopo il 1° gennaio 2022 come finora e l’UFAM continuerà a rilasciare certificati. Dalle informazioni in nostro possesso, le modifiche alla legge non riguardano né i requisiti per i progetti né il rilascio di attestati, ma solo le condizioni quadro per le imprese soggette all’obbligo di compensazione. Questo può avere un impatto sulla domanda di attestati, ma i richiedenti possono continuare con il solito monitoraggio.

La segreteria Compensazione informerà al riguardo non appena vi sarà più chiarezza.


2. Termini per l’estensione del periodo di credito

Una decisione d’idoneità è valida fino alla fine del periodo di credito. Per poter richiedere i certificati oltre questo termine, è necessario presentare una domanda di estensione di detto periodo. Le istruzioni sono fornite di seguito.

Il primo periodo di credito è valido per sette anni dall’inizio della realizzazione del progetto o del programma (art. 8 cpv. 2 ordinanza sul CO2). Tuttavia, questo non significa che un’estensione del periodo debba essere richiesta solo dopo sette rapporti di monitoraggio. L’inizio della realizzazione (art. 5 cpv. 2 ordinanza sul CO2) è prima dell’inizio del monitoraggio (a volte persino anni prima). Nel primo periodo di credito il richiedente può solo richiedere riduzioni delle emissioni tra l’inizio del monitoraggio e la fine del primo periodo di credito. Può richiedere attestati oltre il primo periodo di credito solo se chiede a tempo debito un’estensione del periodo di credito.

La domanda deve essere presentata almeno 6 mesi prima della fine del periodo di credito (art. 8a cpv. 1 ordinanza sul CO2 e newsletter 13, punto 1.1). Questo vale per ogni periodo di credito, anche se è già stato esteso.

Se il richiedente presenta la domanda di estensione del periodo di credito dopo la scadenza del periodo di 6 mesi, le riduzioni delle emissioni provate possono essere riconosciute solo dopo che l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha emanato la nuova decisione di idoneità (decisione). Se la data della decisione è successiva alla fine del vecchio periodo di credito, il nuovo periodo di credito inizierà solo dal momento dell’emanazione della nuova decisione di idoneità. Nessuna riduzione delle emissioni può essere riconosciuta per il periodo tra i due periodi di credito.

Nota sull’inizio del periodo di credito dopo una modifica sostanziale: se il periodo di credito viene modificato a causa di una modifica sostanziale, il nuovo periodo di credito inizia nel momento in cui avviene la modifica sostanziale. Tuttavia, se il nuovo piano di monitoraggio può essere implementato in modo adeguato solo con la realizzazione della modifica sostanziale, il momento di entrata in vigore della modifica sostanziale può essere posticipato al momento dell’inizio dell’effetto, ma al massimo 365 giorni dopo l’impegno finanziario sostanziale (cap. 2.8 Vomi KOP).


3. Scadenze per i rapporti di monitoraggio

I rapporti di monitoraggio devono essere presentati entro tre anni (art. 9 cpv. 5 ordinanza sul CO2). Le conseguenze del mancato rispetto della scadenza sono illustrate in questa sezione e le informazioni delle newsletter precedenti (disponibili in tedesco e francese) sono adeguate.

Quando deve essere presentato un rapporto di monitoraggio è già stato detto più volte nelle nostre newsletter (newsletter 14 punto 4, newsletter 12 punto 4, newsletter 4 punto 3). Le conseguenze in caso di mancato rispetto del termine sono state illustrate nella newsletter 10, punto 5. Questo aspetto è corretto dalla presente newsletter.

In linea di principio, se il periodo di monitoraggio dura meno di tre anni è possibile effettuare un monitoraggio senza lacune. Questo vale anche se il rapporto di monitoraggio è presentato più di tre anni dopo la fine dell’ultimo periodo di monitoraggio.

In circostanze particolari, il periodo di monitoraggio può coprire più di tre anni; a tal fine, il richiedente deve chiedere un chiarimento caso per caso alla segreteria Compensazione. In tal modo, contrariamente a quanto affermato nella newsletter 10, punto 5, non viene più applicato un intervallo di 3 anni entro il quale non verrebbe riconosciuta alcuna riduzione delle emissioni.


4. Monitoraggio in caso di cambiamento del periodo di credito nel corso dell’anno

Un cambiamento del periodo di credito durante l’anno è all’origine di domande su come elaborare il rapporto di monitoraggio all’interno di un normale periodo di monitoraggio (anno civile) e quale metodo di monitoraggio utilizzare. A queste domande si risponde di seguito.

Per il richiedente, se un cambiamento di metodo dovesse essere fatto nel periodo di monitoraggio pianificato (anno civile) a causa dell’estensione del periodo di credito, l’elaborazione del rapporto di monitoraggio e della relativa verifica possono comportare oneri superiori considerevoli. In questo caso, il richiedente può decidere di utilizzare un metodo per l’anno di transizione con il cambio di metodo. Nel rapporto di monitoraggio viene utilizzato il metodo deciso o quello usato in precedenza.

Tuttavia, l’eccezione si applica solo se il cambiamento di periodo di credito è una proroga regolare, ma non nel caso di una nuova convalida dovuta a modifiche sostanziali.

Il punto 1.2 della newsletter 13 del 3 maggio 2019 viene di conseguenza adeguato. Nel caso di un cambiamento del periodo di credito, la lettura dei contatori durante l’anno non è obbligatoria, ma deve essere concordata previamente con la segreteria.


5. Comunicazione «Convalida e controllo di progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera»: estensione della validitàt

Questa comunicazione destinata agli organi di convalida e di controllo rimane valida fino al prossimo aggiornamento, nonostante nella prefazione si dica che è valida solo fino a fine 2021.


6. Nuove pubblicazioni: studi

Lo studio commissionato dall’Ufficio federale dell’energia (UFE) sulle quote di mercato dei vari sistemi di riscaldamento è la base per la valutazione della segreteria sull’evoluzione di riferimento nel settore del riscaldamento. L’ultima versione è consultabile qui:


7. Prossimi eventi

Quest’anno l’evento informativo annuale della segreteria Compensazione, che tradizionalmente aveva luogo alla fine dell’anno, non si terrà. La segreteria sta pianificando un evento online sul tema della legge CO2 e fornirà informazioni in merito appena possibile.

Anche l’evento annuale per gli organismi di convalida e di controllo (OCC) non avrà luogo. Gli incontri bilaterali tra la segreteria e gli OCC avverranno come descritto nel processo di feedback. La segreteria Compensazione si metterà in contatto con i responsabili generali.

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Ultima modifica 22.11.2021

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