19a newsletter sulla compensazione del CO2 della Svizzera, 15 dicembre 2023

In questa newsletter, la Segreteria Compensazione vi informa su importanti decisioni, innovazioni e pubblicazioni sul tema della compensazione delle emissioni di CO2 della Svizzera.


1. Pubblicazione di nuovi documenti

La prossima versione riveduta dell'ordinanza sul CO2 entrerà in vigore il 1° gennaio 2024. I relativi moduli delle comunicazioni della Segreteria Compensazione saranno pubblicati l'8 gennaio 2024. Tali moduli riportano le ultime modifiche dell'ordinanza e rendono atto in modo più completo dei progetti e dei programmi realizzati all'estero. Il contenuto è stato leggermente rivisto per agevolarne la comprensione. L'elenco delle modifiche è riportato in fondo alle comunicazioni.

Inoltre, si raccomanda agli organismi di convalida e di controllo (OCC) di assicurarsi che, durante la fase conclusiva del processo, vengano utilizzate le comunicazioni e la versione dell'ordinanza sul CO2 effettivamente applicabili.


2. Possibilità di trasmissione di documenti giuridicamente vincolanti per via elettronica 

La trasmissione elettronica di descrizioni dei progetti convalidate e di rapporti di monitoraggio verificati è ora possibile. Lo ripetiamo: in questi casi, non è necessario inviare una versione firmata a mano per posta. Tuttavia, i documenti digitali devono essere corredati di una firma elettronica qualificata (QES) e presentati tramite una piattaforma di trasmissione riconosciuta.

Piattaforme di trasmissione riconosciute:

Firma elettronica qualificata (QES):


3. Requisiti in materia di autorizzazione di progetti o programmi nonché in materia di rilascio di attestati

Si ricorda che la Segreteria Compensazione ha il compito di verificare il rispetto dei requisiti di cui nell'ordinanza sul CO2, da cui dipendono l'autorizzazione di progetti o programmi nonché il rilascio di attestati. La Segreteria Compensazione non ha quindi potere decisionale in materia di:

-   prezzo degli attestati;

-   contratti tra sviluppatori di progetti e richiedenti;

-    contratti tra richiedenti e importatori di carburanti (p. es. la Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO2 [KliK]);

-     contratti tra i partecipanti e i titolari di un programma (p. es. myclimate o KliK).


4. Procedura in caso di modifiche prevedibili delle disposizioni di legge

Per definire l'idoneità di un progetto o di un programma, la Segreteria Compensazione si basa sulle disposizioni dell'ordinanza sul CO2 in vigore al momento della presentazione della domanda oppure della domanda di nuova convalida di un progetto o di un programma. L'ordinanza sul CO2 non ha effetto retroattivo e ha sempre la precedenza sulle comunicazioni della Segreteria Compensazione. In caso di divergenze tra le comunicazioni della Segreteria Compensazione e l'ordinanza sul CO2, si applica quest'ultima.

È questo il caso della versione 2022 della comunicazione della Segreteria Compensazione. Nell'ordinanza sul CO2 del 1° gennaio 2024, i valori relativi all'effetto sul riscaldamento globale dei gas a effetto serra metano (CH4) e protossido di azoto (N2O, gas esilarante) saranno adeguati rispettivamente da 25 e 298 a 28 e 265 CO2 equivalenti (CO2eq). Ora, nelle descrizioni dei progetti o dei programmi è anche possibile indicare che i nuovi valori saranno utilizzati a partire dalla loro entrata in vigore, ma tali valori non potranno comunque essere presi come riferimento nell'ambito del monitoraggio prima dell'entrata in vigore della nuova ordinanza il 1° gennaio 2024.

In generale, nel caso di modifiche prevedibili delle disposizioni di legge non ancora in vigore al momento della presentazione della domanda, è possibile indicare nelle descrizioni dei progetti o dei programmi che questi ultimi saranno adeguati alle nuove disposizioni di legge non appena entreranno in vigore. In questo caso, nei parametri e nelle fonti di dati deve essere indicato che il parametro da applicare è quello che figura nell'ordinanza in vigore al momento della presentazione del rapporto di monitoraggio. Il parametro rimane così dinamico per l'intero periodo di credito.


5. Chiarimento in merito alla durata del periodo di monitoraggio 

Dal 1° novembre 2018, per tutti i progetti e programmi, compresi quelli trasmessi prima di questa data, è possibile presentare il rapporto di monitoraggio, i dati delle misurazioni e il relativo rapporto di verifica per un periodo massimo di tre anni. I documenti devono essere presentati all'UFAM al più tardi un anno dopo la fine del periodo di monitoraggio. Le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio devono essere comprovati separatamente per ogni anno civile (art. 9 cpv. 5 dell'ordinanza sul CO2).

Questo non si applica ai progetti e ai programmi che devono comprovare annualmente le loro riduzioni di emissioni, per esempio perché presentano un’interfaccia con altri strumenti. Ciò include i progetti del tipo 5.2 (Impiego di carburanti liquidi ottenuti da materie prime rinnovabili) o i progetti che prevedono un'interfaccia con imprese esentate dalla tassa sul CO2 (cfr. 18a newsletter).


6. Obbligo di firma per tutte le persone di un OCC menzionate all'interno di un rapporto

Tutte le persone degli organismi di convalida e di controllo (OCC) cui viene assegnato un ruolo di responsabilità devono firmare il rapporto. L'obbligo di firma del rapporto di convalida e di controllo non vige soltanto per gli esperti e i responsabili generali e della qualità, ma per tutte le persone menzionate non ammesse (p. es. la persona incaricata del dossier) o per gli esperti aggiuntivi ammessi con riserva soggetta a condizioni.


7. Progetti di compensazione all'estero e accordi bilaterali

Ratificando l'Accordo di Parigi sul clima, la Svizzera si è impegnata a ridurre le proprie emissioni, entro il 2030, del 50 per cento rispetto ai livelli del 1990. Parte di questa riduzione deve essere ottenuta attraverso progetti di protezione del clima all'estero. L'articolo 6 dell'Accordo di Parigi prevede la possibilità della cooperazione internazionale. Le attività portate avanti nell'ottica di un'attuazione dell'articolo 6 sono riportate nelle pagine indicate di seguito.

1. Gli accordi bilaterali disciplinano le condizioni quadro per la cooperazione ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 2. Ulteriori informazioni e in particolare l'elenco dei Paesi con cui la Svizzera ha concluso accordi bilaterali sono disponibili qui:

2. I documenti relativi ai progetti di compensazione registrati all'estero sono disponibili qui:


8. Il valore del parametro fNRB è adeguato in funzione del dibattito internazionale

Nel quadro del calcolo delle riduzioni delle emissioni di progetti volti a ridurre il consumo di biomassa, il parametro «fraction of non-renewable biomass» (fNRB) determina la frazione di legna da ardere e carbone non rinnovabile, per cui la raccolta supera quindi il rinnovamento naturale della biomassa legnosa.

Il valore del parametro fNRB è fissato in modo conservativo (art. 5 cpv. 1 lett. c n. 4 dell'ordinanza sul CO2). La Segreteria Compensazione si orienta al dibattito internazionale. Il valore potrà essere rivalutato contestualmente all'acquisizione di nuove conoscenze. Si prega di contattare la Segreteria Compensazione per determinare il valore specifico del proprio progetto.


9. Interfaccia tra «bilanci regionali» delle emissioni di gas a effetto serra e progetti di compensazione

Il 14 giugno 2023 la Segreteria Compensazione ha aggiornato la «Scheda Comunicazione sui ‘bilanci regionali’ e i progetti di compensazione», un documento che riporta, in forma concisa, le modalità necessarie a tenere traccia, all'interno dei bilanci regionali (p. es. di Cantoni, Comuni e città), delle riduzioni derivanti da progetti di compensazione. Diversi Cantoni redigono un bilancio regionale delle loro emissioni di gas a effetto serra. Le riduzioni delle emissioni derivanti da progetti di compensazione possono contribuire agli obiettivi volontari fissati dai rispettivi Cantoni. Tuttavia, i Cantoni devono indicare chiaramente che il loro bilancio contiene riduzioni di emissioni legate all'obbligo di compensazione nazionale per gli importatori di carburanti. Allo stesso modo, occorre indicare chiaramente qualsiasi cofinanziamento di progetti di compensazione da parte del Cantone e procedere a una ripartizione degli effetti. Nella scheda aggiornata si raccomanda, per le misure adottate nelle imprese pubbliche, di adottare lo stesso approccio delle imprese private, con tabelle di marcia per il raggiungimento del saldo netto delle emissioni pari a zero (cfr. punto seguente della newsletter).

La scheda è disponibile in fondo alla seguente pagina, alla voce «Ulteriori informazioni» > «Documenti»:


10. Interfaccia tra tabelle di marcia per il raggiungimento del saldo netto delle emissioni pari a zero e progetti di compensazione

Il 18 gennaio 2023 la Segreteria Compensazione ha pubblicato la «Scheda Comunicazione sulla tabella di marcia per il raggiungimento del saldo netto delle emissioni pari a zero e sui progetti di compensazione». La scheda può fungere da linee guida per le imprese già intenzionate a raggiungere un saldo netto pari a zero delle rispettive emissioni di gas a effetto serra.

La scheda è disponibile in fondo alla seguente pagina, alla voce «Ulteriori informazioni» > «Documenti»:


11. Presentazione di una bozza di progetto o programma

Un richiedente può presentare una bozza di progetto o programma da sottoporre all'esame preliminare della Segreteria Compensazione. A tal fine, può essere utilizzata fin da subito la possibilità di trasmissione elettronica offerta dal sistema d'informazione e documentazione «CORE».

Maggiori informazioni sono disponibili alla seguente pagina:


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Ultima modifica 15.12.2023

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