In questa newsletter, la Segreteria Compensazione vi informa su importanti decisioni, innovazioni e pubblicazioni sul tema della compensazione delle emissioni di CO2 della Svizzera.
A partire dal numero 16, la newsletter è pubblicata anche in italiano:
Newsletter in English
Starting with issue 19, the newsletter is also published in English:
- 1. Nuova versione del Mitigation Activity Summary (MAS)
- 2. Ricorso a esperti specializzati OCC e cambiamenti del personale
- 3. Le FAR dei periodi di controllo precedenti devono essere trattate dagli OCC
- 4. Linee guide per attività legate a stufe da cucina (progetti all'estero)
- 5. I veicoli soggetti alle prescrizioni relative alle emissioni di CO2 non possono essere tenuti in considerazione nello strumento di compensazione del CO2.
- 6. Stesso trattamento per gli aiuti finanziari del Programma d'Impulso e del Programma Edifici
- 7. Aiuti finanziari per la produzione di elettricità da energie rinnovabili: evitare il doppio conteggio
- 8. Riduzioni delle emissioni dei consumatori di calore con impegno di riduzione: trattenuta in caso di doppio conteggio
- 9. Obiettivo di emissione/di efficacia dei gas serra: termine per l'inoltro della documentazione
- 10. Nuova pratica per la pubblicazione dei file Excel per il calcolo delle riduzioni delle emissioni
1. Nuova versione del Mitigation Activity Summary (MAS)
Per i progetti all'estero, la domanda di autorizzazione deve essere corredata di un Mitigation Activity Summary (MAS). Tale documento ha subito una lieve revisione (adeguamento delle categorie dei tipi di progetto e aggiornamento del consenso alla pubblicazione) ed è disponibile al pubblico. Le versioni precedenti rimarranno valide per un periodo transitorio di tre mesi. La Segreteria Compensazione raccomanda di utilizzare il prima possibile l'ultima versione per l'inoltro delle domande.
Modello per progetti di compensazione in Svizzera (disponibile solo in inglese):
2. Ricorso a esperti specializzati OCC e cambiamenti del personale
Fatta eccezione per le funzioni di supporto secondario, l'OCC si impegna a ricorrere esclusivamente a esperti specializzati approvati dall'UFAM per la convalida e il controllo. Tale impegno si applica anche al responsabile generale e al responsabile della qualità.
L'UFAM deve essere informato immediatamente di qualsiasi cambiamento che riguarda il personale. Se l'OCC non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 11a dell'ordinanza sul CO2, l'UFAM può revocare l'ammissione.
3. Le FAR dei periodi di controllo precedenti devono essere trattate dagli OCC
Gli organismi di convalida e di controllo (OCC), che si occupano del controllo dei rapporti di monitoraggio, sono tenuti a verificare l’attuazione delle Forward Action Requests (FAR) formulate nella decisione sull’idoneità del progetto o derivanti dall’ultima decisione per il rilascio delle attestazioni. Il risultato di tale controllo deve essere registrato chiaramente nel rapporto di controllo.
Un OCC, occupandosi della convalida (in caso di proroga del periodo di credito o di una modifica sostanziale), è tenuto a controllare che le FAR del periodo di credito precedente (o derivanti dall’ultima decisione per il rilascio delle attestazioni) siano state integrate nella nuova descrizione del progetto. L’OCC indica chiaramente nel rapporto di convalida in che modo le FAR sono state integrate nella descrizione del progetto.
4. Linee guide per attività legate a stufe da cucina (progetti all'estero)
Spesso nel caso di progetti all'estero che riguardano stufe da cucina ottimizzate o più efficienti, per motivi logistici e di programmazione, non è possibile misurare tutte le riduzioni delle emissioni. Tuttavia, le riduzioni delle emissioni sono riconosciute solo se sono «documentabili e quantificabili» (art. 5 cpv. 1 lett. c n. 1 ordinanza sul CO2). Per soddisfare il più possibile questa condizione nel quadro di progetti/programmi di questo tipo, oltre alle condizioni generali per i progetti e i programmi di compensazione previsti dall'ordinanza sul CO2, occorre tenere in considerazione gli approcci e i requisiti per il monitoraggio formulati nel documento sulle linee guida per le attività legate alle stufe da cucina.
In futuro, i dati andrebbero raccolti almeno sulla base dei quattro approcci:
- KPT: il Kitchen Performance Test (KPT) è il metodo più importante per misurare sul campo il consumo di combustibile delle economie domestiche;
- monitor dell'uso delle stufe da cucina (Stove use monitors, SUMs), (tasso d'uso): questi sensori tengono traccia dei processi di cottura registrando la temperatura delle pentole. Non appena la temperatura della pentola supera una determinata soglia, il processo di cottura viene registrato sul dispositivo;
- sondaggi (qualitativi);
- piano di campionamento adeguato.
Le linee guida, che spiegano i requisiti relativi alla raccolta dei dati per ciascun approccio, saranno pubblicate a breve sul nostro sito web. Tuttavia, saremo lieti di inviarvele su richiesta.
5. I veicoli soggetti alle prescrizioni relative alle emissioni di CO2 non possono essere tenuti in considerazione nello strumento di compensazione del CO2.
In Svizzera, le prescrizioni in materia di emissioni di CO2 per i veicoli nuovi si applicano alle automobili, agli autofurgoni e ai trattori a sella leggeri. Per quanto riguarda gli autocarri e i trattori a sella (veicoli commerciali pesanti), per la prima volta nel 2025 entrerà in vigore una normativa sugli obiettivi.
Sulla base degli obiettivi stabiliti dalla legge, ogni importatore di automobili, trattori a sella leggeri e veicoli commerciali pesanti dovrà rispettare un obiettivo per il proprio parco veicoli. Al fine di conseguire tali obiettivi, vengono importati veicoli a basse emissioni (come parte di un parco veicoli/raggruppamento di emissioni per l’importazione o nel quadro di cessioni). Le riduzioni delle emissioni ottenute tramite tali veicoli non possono essere conteggiate nello strumento di compensazione, visto che il loro plusvalore ecologico è già stato compensato. Inoltre, il superamento dell’obiettivo individuale specifico del parco veicoli non può più essere computato come riduzione delle emissioni nello strumento di compensazione.
6. Stesso trattamento per gli aiuti finanziari del Programma d'Impulso e del Programma Edifici
Gli aiuti finanziari ricevuti nel quadro del Programma d’Impulso devono essere trattati alla stregua di quelli ricevuti nel quadro del Programma Edifici. Ad esempio, non vi è alcuna ripartizione degli effetti per gli aiuti finanziari ricevuti a seguito di un collegamento a una rete nell’ambito del Programma Edifici (fino a 70 kW = M-07) o del programma d’impulso (superiore a 70 kW = IP-07), se si applica l’allegato 3a dell’ordinanza sul CO2.
Ulteriori informazioni sul programma d’impulso possono essere consultate qui (il Programma Edifici > Programma d’impulso):
7. Aiuti finanziari per la produzione di elettricità da energie rinnovabili: evitare il doppio conteggio
Se un progetto di compensazione riceve aiuti finanziari secondo l’ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (OPEn), vanno attuate le procedure seguenti.
1) Rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC): le ultime decisioni positive sono state inviate prima del 2021, ma alcune di queste strutture non sono ancora in funzione. Tutti gli impianti che beneficiano della RIC devono rispettare i requisiti energetici minimi (punto 3). Ai progetti di compensazione nel settore dell’elettricità (p. es. impianti fotovoltaici) che beneficiano della RIC non vengono rilasciati attestati, poiché il plusvalore ecologico è già stato compensato.
2) Per altri strumenti di sostegno, come i contributi d’investimento, i contributi alle spese d’esercizio, le rimunerazioni uniche e il nuovo premio di mercato fluttuante o il bonus calore (soltanto dal 2025) devono essere soddisfatti i requisiti minimi di cui al punto 3. Le rimunerazioni uniche non si applicano agli impianti fotovoltaici, non si applicano requisiti minimi per il calore. La produzione di elettricità incentivata da tali strumenti può ricevere attestati provenienti da progetti di compensazione (i requisiti dell’OPEn devono essere rispettati e integrati nel calcolo delle emissioni dello scenario di riferimento).
3) Per i progetti di riscaldamento con una fonte di calore che riceve un aiuto finanziario nel quadro dell’OPEn possono essere rilasciati attestati soltanto per le emissioni dello scenario di riferimento che vanno oltre i requisiti minimi:
a. i progetti rispettano l’allegato 3a dell’ordinanza sul CO2 (versione precedente al 30.11.2023). Le esigenze minime sono incluse nel fattore di emissione forfettario, non occorre «correggere» il calcolo delle riduzioni delle emissioni.
b. i progetti rispettano l’allegato 3a dell’ordinanza sul CO2 (versione precedente al 30.11.2023). i requisiti minimi della RIC sono tenuti in considerazione da un fattore della formula. Per quanto riguarda tutti gli altri strumenti dell'OPEn, le esigenze minime non devono essere tenute in considerazione fino alla fine del periodo di credito, salvo altre disposizioni previste nella descrizione del progetto. Il richiedente deve calcolare le emissioni dello scenario di riferimento fino alla fine del periodo di credito così come previsto nella descrizione del progetto. Se gli aiuti finanziari sono versati dopo la registrazione e non sono presenti nella descrizione del progetto, può trattarsi di modifiche sostanziali ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza sul CO2. In tal caso, il progetto deve essere soggetto a una nuova convalida (art. 8 ordinanza sul CO2). Le esigenze minime saranno tenute in considerazione nel periodo di credito successivo con il fattore di emissione forfettario (v. lett. a).
c. i progetti non rispettano l’allegato 3a dell’ordinanza sul CO2. Il richiedente deve dimostrare in che modo le esigenze minime sono rispettate e integrate nel calcolo delle emissioni dello scenario di riferimento. Per quanto riguarda tutti gli strumenti che sono stati inseriti nella descrizione del progetto, le esigenze minime non devono essere tenute in considerazione fino alla fine del periodo di credito, salvo altre disposizioni previste nella descrizione del progetto. Il richiedente deve calcolare le emissioni dello scenario di riferimento fino alla fine del periodo di credito così come previsto nella descrizione del progetto. Se gli aiuti finanziari sono versati dopo la registrazione e non sono presenti nella descrizione del progetto, può trattarsi di modifiche sostanziali ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza sul CO2. In tal caso, il progetto deve essere soggetto a una nuova convalida (art. 8 ordinanza sul CO2) e le esigenze minime devono essere integrate nel calcolo delle emissioni dello scenario di riferimento.
4) Tutti gli aiuti finanziari dell’OPEn devono essere tenuti in considerazione nel calcolo della redditività, compresi i ricavi provenienti dalla vendita di garanzie di origine. Nel caso in cui non siano stati ancora accordati aiuti finanziari al momento della convalida, il calcolo della redditività deve essere aggiornato in sede della prima verifica e, se del caso, convalidato nuovamente. In linea di principio, gli aiuti finanziari possono essere stimati dal richiedente.
8. Riduzioni delle emissioni dei consumatori di calore con impegno di riduzione: trattenuta in caso di doppio conteggio
Le riduzioni delle emissioni dei consumatori di calore con impegno di riduzione (art. 96 ordinanza sul CO2) possono essere trattenute se sussiste il rischio che venga effettuato un doppio conteggio (v. punto 10 della 18a newsletter della Segreteria Compensazione). Ciò si applica in tutti i casi, ovvero se un richiedente ha un impegno di riduzione, se un progetto facente parte di un programma ha adempiuto un obbligo di riduzione o se degli utilizzatori di teleriscaldamento hanno un impegno di riduzione. Gli attestati vengono rilasciati se è possibile dimostrare che non viene effettuato un doppio conteggio.
In ogni caso, il richiedente deve presentare separatamente le riduzioni delle emissioni dei consumatori di calore con un impegno di riduzione, al fine di semplificare il controllo del monitoraggio.
9. Obiettivo di emissione/di efficacia dei gas serra: termine per l'inoltro della documentazione
Se un richiedente è il gestore di un impianto con un obiettivo di emissione/di efficacia dei gas serra oppure se il titolare di un progetto in un programma di compensazione è il gestore di un impianto con un obiettivo di emissione/di efficacia dei gas serra, deve presentare il rapporto di monitoraggio e il rapporto di verifica del progetto di compensazione contemporaneamente al monitoraggio annuale dell’obbligo di riduzione entro il 31 maggio dell’anno successivo (art. 9 cpv. 7 ordinanza sul CO2). Tale requisito non si applica ai consumatori di calore con un impegno di riduzione.
Gli attestati rilasciati sono conteggiati come emissioni effettive nell’obiettivo di emissione/di efficacia dei gas serra. A tal fine, è necessario un monitoraggio annuale per il progetto di compensazione. La scadenza del 31 maggio dell’anno successivo deve quindi essere rispettata.
Può essere concessa una proroga per i dati di monitoraggio fino al 2023 compreso. In questo caso, il richiedente informa la Segreteria Compensazione via e-mail e indica quali gestori sono soggetti all’obbligo di riduzione.
Non è più possibile ottenere una proroga per i dati di monitoraggio a partire dal 2024.
A partire dal monitoraggio 2025, dal 2026 il termine del 31 maggio è prorogato al 31 agosto. Dopo questa data non sarà più possibile rilasciare attestati, in quanto questi non saranno più conteggiati ai fini dell’obiettivo di efficacia dei gas serra e quindi non si potrà più escludere il doppio conteggio. Questi attestati non saranno rilasciati retroattivamente.
10. Nuova pratica per la pubblicazione dei file Excel per il calcolo delle riduzioni delle emissioni
Secondo l'articolo 14 dell'ordinanza sul CO2, l'UFAM può pubblicare, sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, le descrizioni dei progetti, i rapporti di convalida, i rapporti di monitoraggio.
Secondo la Segreteria Compensazione, gli allegati alla descrizione del progetto e al rapporto di monitoraggio fanno parte di questi documenti, ma finora non venivano pubblicati.
La pratica di pubblicazione è stata modificata come segue: è possibile, se allegati alla documentazione, pubblicare anche i file Excel per il calcolo delle riduzioni delle emissioni. Nel caso in cui vi figurassero segreti di fabbricazione o d’affari, i richiedenti devono provvedere a eliminarli previa giustificazione.
Ultima modifica 26.02.2025