20a newsletter sulla compensazione del CO2 della Svizzera, 28 agosto 2024

In questa newsletter, la Segreteria Compensazione vi informa su importanti decisioni, innovazioni e pubblicazioni sul tema della compensazione delle emissioni di CO2 della Svizzera.


1. Nuovo modello vincolante per le domande all’estero (Mitigation Activity Summary, MAS)

Per tutte le domande relative a progetti al di fuori della Svizzera: il MAS è un documento complementare da presentare quale allegato nello stesso file di ogni MADD (Mitigation Activity Description Document) a partire dal 1° aprile 2024. 

Al fine di evitare doppioni, la Segreteria Compensazione ha deciso di includere questo documento invece di un modello MADD vincolante, poiché i Paesi partner esigono probabilmente già l’utilizzo di un loro MADD. In tal modo viene comunque garantito il rispetto dei punti chiave della legislazione svizzera.

Il documento non contiene nuove informazioni. Per ogni punto del MAS deve essere inserito un riferimento al punto corrispondente nel MADD. Il modello del MAS comprende anche istruzioni e spiegazioni, che servono come lista di controllo per i richiedenti per la redazione del MADD. Il MAS garantisce così che tutte le informazioni importanti siano incluse nel MADD.

Il modello del MAS è disponibile solo in inglese e in francese:


2. Peculiarità degli attestati per i progetti di pozzi di carbonio nell’ambito dell’adempimento dell’obbligo di compensazione

Ricordiamo che gli attestati rilasciati per un determinato progetto di pozzo di carbonio non possono più essere utilizzati per adempiere l’obbligo di compensazione se non sono più soddisfatte le esigenze dell’ordinanza sul CO₂. Se l’effetto di pozzo di carbonio viene invertito, cosicché il pozzo diventa una fonte di emissione, gli attestati interessati vengono evidenziati nel registro e non più riconosciuti per l’adempimento dell’obbligo di compensazione. Ciò può accadere ad esempio in caso di incendio in un bosco gestito.

Il processo si applica anche retroattivamente. Se, in passato, l’obbligo di compensazione veniva adempiuto con attestati per i progetti di pozzi di carbonio, è possibile che, in un secondo tempo, questi ultimi risultino non permanenti. In tal caso, l’obbligo di compensazione passato deve essere di nuovo adempiuto. Gli attestati consegnati in passato perdono quindi validità con effetto retroattivo.


3. Validità della ripartizione degli effetti con i Cantoni

La ripartizione degli effetti vale fino alla conclusione del progetto e rimane valida anche in caso di nuova verifica del periodo di credito. Se il progetto di compensazione subisce modifiche sostanziali occorre aggiornare la ripartizione degli effetti (art. 11 dell’ordinanza sul CO₂).

Per la promozione del collegamento (misura M-07 del Programma Edifici), la ripartizione degli effetti convenuta con il Cantone scade dopo la nuova convalida del periodo di credito se viene applicato il metodo standard sancito nell’allegato 3a dell’ordinanza sul CO₂.


4. Gli attestati possono essere rilasciati solo per riduzioni delle emissioni documentate e quantificate

I valori per il calcolo delle riduzioni delle emissioni devono basarsi su dati misurati nell’ambito di un progetto o di un programma. Se ciò non è possibile (p. es. per i modelli d’impatto), devono essere utilizzati valori conservativi di progetti comparabili e occorre procedere alla plausibilizzazione («controllo incrociato») dei dati (art. 5 cpv. 1 lett. c n. 1 dell’ordinanza sul CO₂).


5. I requisiti minimi per gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani possono essere ignorati nell’ambito dei progetti di compensazione

L’articolo 32 dell’ordinanza sui rifiuti, che sarà in vigore dal 1° gennaio 2026, non dovrà essere considerato per il calcolo delle riduzioni delle emissioni nel quadro di un progetto di compensazione. L’articolo 32 in vigore stabilisce che almeno il 55 per cento del contenuto energetico dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga deve essere impiegato al di fuori degli impianti per il trattamento termico dei rifiuti (l’impiego di energia per la separazione del CO₂ dei fumi vale come utilizzo al di fuori degli impianti). Le FAR (Forward Action Requests) che implicano il rispetto di questo articolo possono essere ignorate.


6. Addebito delle spese per progetti e programmi all’estero conformemente all’ordinanza sugli emolumenti

A partire dal 1° gennaio 2025 verranno riscossi emolumenti per servizi e decisioni conformemente all’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM (OE-UFAM; RS 814.014) anche per progetti e programmi all’estero. I costi sono uguali per i progetti in Svizzera e all’estero: MAIN (700 CHF), MADD (1400 CHF o 700 CHF in caso di nuova convalida), rapporto di monitoraggio (1120 CHF) e, in particolare, 700 franchi per tornata di domande, a partire dalla terza tornata. Il numero di tornate di domande viene definito in base alla domanda che ha richiesto più tornate e non in base al numero di file Excel inviati. I costi sono riportati nell’allegato B della comunicazione Compensazione delle emissioni di CO2: progetti e programmi, disponibile qui (l’allegato B è separato dalla comunicazione):


7. I sopralluoghi devono essere annunciati

Al momento della verifica del primo rapporto di monitoraggio o della convalida di una modifica sostanziale, l’organismo di convalida o di controllo decide in merito a un’ispezione in loco del progetto. Nella comunicazione «Compensazione delle emissioni di CO₂: convalida e verifica», l’UFAM spiega come svolgere al meglio un sopralluogo. Dal 1° novembre 2023, l’art. 6 cpv. 5 e l’art. 9 cpv. 3bis dell’ordinanza sul CO₂ stabiliscono che gli organismi di convalida e di controllo devono annunciare per tempo un sopralluogo all’UFAM e alla persona richiedente.


8. Le perdite (leakage) devono essere considerate per tutta la durata dei progetti

Le perdite (leakage) devono essere tematizzate e considerate conformemente all’articolo 5 capoverso 1 lettera c numero 4 dell'ordinanza sul CO₂ anche in caso di applicazione di un metodo standard. Se lo stato del progetto è cambiato in modo sostanziale, le perdite devono essere considerate anche nell’ambito della nuova convalida.

Ad esempio, per i progetti di riscaldamento a legna, l’approvvigionamento di legna da ardere deve poter essere garantito per tutta la durata del progetto e tale utilizzo non deve portare a una perdita al di fuori dei limiti del progetto. Ciò vale anche se il progetto rientra nell’allegato 3a dell’ordinanza sul CO₂.


9. L’ordinanza sugli strumenti di misurazione di energia termica è stata modificata

La modifica dell’ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione di energia termica (OSMT; RS 941.231) è in vigore dal 1° gennaio 2024. I requisiti fondamentali corrispondono a quelli della direttiva 2014/32/UE (MID). Le relative prescrizioni equivalgono a quelle della MID. I termini per la verificazione successiva sono stati prorogati a otto anni per tutti i contatori senza elementi mobili e a sei anni per quelli con elementi mobili (art. 6 OSMT).


10. Consultazione relativa all’ordinanza sul CO₂

Le disposizioni di esecuzione della legge sul CO₂ per il periodo dopo il 2024 sono in consultazione fino al 17 ottobre 2024. I progetti posti in consultazione e i relativi rapporti esplicativi possono essere consultati qui:


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Ultima modifica 28.08.2024

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