17a newsletter sulla compensazione del CO2 in Svizzera, 1 giugno 2022

In questa newsletter, la Segreteria Compensazione vi informa su importanti decisioni, innovazioni e pubblicazioni sul tema della compensazione delle emissioni di CO2 in Svizzera.


1. Ordinanza sul CO2 riveduta

Dopo l'entrata in vigore della legge transitoria sul CO2, il 1° gennaio 2022, sarà aggiornata anche l'ordinanza sul CO2. Tra le varie modifiche c'è l'ammissione delle tecnologie a emissioni negative come progetti di compensazione.

Il 17 dicembre 2021, il Parlamento ha adottato una legge transitoria per mantenere gli strumenti esistenti dimostratisi validi per ridurre le emissioni di gas serra. La legge entrerà in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2022 e sarà sostituita da una nuova legge a partire da gennaio 2025. L'ordinanza sul CO2 è stata riveduta conformemente alla legge. Le modifiche all'ordinanza rilevanti per la compensazione riguardano i progetti volti ad aumentare la prestazione dei serbatoi di CO2, i progetti realizzati all'estero e singole precisazioni sui requisiti. L'ordinanza sul CO2 aggiornata entrerà in vigore il 1° giugno 2022 e sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale qualche giorno prima. L'ordinanza sul CO2 aggiornata entrerà in vigore in parte con effetto retroattivo. Tuttavia, questo riguarda esclusivamente l'adempimento dell'obbligo di compensazione. Per i progetti di compensazione presentati tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore dell'ordinanza sul CO2, si applicano le disposizioni della versione dell'ordinanza sul CO2 modificata il 24 novembre 2021 (RU 2021 859).

Le principali modifiche:

  • Il sequestro del carbonio in serbatoi biologici (boschi e suoli) e geologici (sottosuolo e materiali da costruzione inorganici) è ora ammesso quale misura di compensazione.
  • A causa delle limitate possibilità di verifica e della mancanza di garanzia di permanenza attraverso menzione nel registro fondiario, all'estero sono ammessi solo i serbatoi geologici. Altrimenti, si applicano allo stesso modo i requisiti per i progetti di compensazione. Inoltre, deve essere fornita la prova che, in linea con l'Accordo di Parigi, non si verifica un doppio conteggio e che il progetto contribuisce allo sviluppo sostenibile nel Paese partner.
  • I progetti il cui impatto sul clima può essere quantificato solo con un elevato grado di incertezza possono ora essere ammessi se questa incertezza può essere ridotta attraverso un accompagnamento scientifico. Il presupposto è che l'accompagnamento scientifico sia descritto in dettaglio nella descrizione del progetto e che sia successivamente comprovato nel monitoraggio.
  • Il periodo di credito dei progetti e dei nuovi progetti e programmi registrati termina il 31 dicembre 2030, a meno che il progetto non si concluda prima. Questo significa che la fine dei periodi di credito non è più determinata dall'inizio della realizzazione dei singoli progetti, ma è uguale per tutti i progetti, anche per quelli appena convalidati.

2. Termini per la presentazione di tecnologie a emissioni negative per la nuova categoria 

Con l'entrata in vigore dell'ordinanza sul CO2 aggiornata (cfr. punto precedente), nella categoria 9 «Sequestro biologico di CO2» sono ora possibili progetti e programmi supplementari. I progetti di compensazione realizzati all'estero come pure i progetti volti ad aumentare la prestazione dei serbatoi sono registrati secondo le disposizioni della nuova ordinanza sul CO2. Possono anche essere registrati se sono stati realizzati dopo il 1° gennaio 2022 e il richiedente presenta la domanda entro il 30 settembre 2022. Per i progetti e i programmi di questa categoria presentati dopo il 30 settembre 2022 si applica il consueto termine di tre mesi tra l'inizio della realizzazione e la data di presentazione della domanda all'UFAM (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. d, dell’ordinanza sul CO2).

Tipo di progetto

Descrizione

 Esempio

9.2 Sequestro biologico di CO2 nei suoli

Attività agricole che causano un aumento dello stoccaggio di carbonio nel suolo.

- Riumidificazione delle paludi

- Uso di carbone biologico come fertilizzante

- Adattamento dell'utilizzo del suolo

9.3 Sequestro biologico di CO2 in materiali inorganici

Attività che prevedono processi di carbonatazione minerale che permettono la trasformazione del carbonio in solidi in modo praticamente permanente.

- Stoccaggio di carbonio nel cemento

- Uso del carbone biologico come isolante

9.4 Sequestro di CO2 nel sottosuolo

Sequestro permanente di CO2 in uno strato di roccia in modo da impedire al CO2 di raggiungere la superficie

- Stoccaggio di CO2 in una falda acquifera salina


3. Validità dei modelli per le domande

I modelli per le domande di nuovi progetti/programmi o per una nuova convalida saranno disponibili online all'inizio del mese di giugno. I progetti/programmi sul sequestro di CO2 e/o con accompagnamento scientifico devono utilizzare questi modelli. I progetti/programmi di riduzione delle emissioni senza accompagnamento scientifico possono comunque utilizzare il modello 5.2 o 5.3 per la descrizione del progetto e il modello 2.5 per il rapporto di convalida.

I modelli per la presentazione dei rapporti di monitoraggio saranno resi disponibili online all'inizio del anno 2023.


4. Metodo standard per gli impianti di riscaldamento a distanza: Applicazione a parti di progetti e a progetti nell'ambito di programmi

L'allegato 3a dell'ordinanza sul CO2 definisce il metodo standard per gli impianti di riscaldamento a distanza. Il metodo illustrato è obbligatorio per tutti gli impianti di riscaldamento a distanza che rientrano nel campo d'applicazione dell'allegato 3a. Spiega come procedere quando l'allegato 3a si applica soltanto a una parte del progetto e ai progetti nell'ambito di programmi.

La Segreteria Compensazione ha pubblicato nella newsletter n. 14, al punto 2, un albero decisionale che può essere utilizzato per determinare se un progetto rientra nel campo d'applicazione dell'allegato 3a. Come finora, l'allegato 3a deve essere applicato ovunque sia valido il suo campo d'applicazione, sia per un progetto intero sia per una parte di esso. L'allegato 3a deve essere sempre applicato a tutti i nuovi utenti, indipendentemente dal fatto che in un progetto ci siano anche utenti esistenti. Questo vale anche se la rete viene densificata o ampliata. In altre parole, soltanto gli utenti esistenti devono seguire la procedura indicata dall'albero decisionale illustrato di seguito; i nuovi utenti sottostanno tutti all'allegato 3a.

Un aggiornamento corrispondente dell'allegato F della comunicazione (PDF, 1 MB, 01.11.2020) "Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera" sarà pubblicato prossimamente.

Entscheidbaum KOP-Newsletter Nr. 17

In caso di domande, si prega di contattare la Segreteria Compensazione:
kop-ch@bafu.admin.ch

Piani inclusi in programmi: Per gli impianti di riscaldamento a distanza che fanno parte di un programma, se i progetti rientrano nel relativo campo d'applicazione deve essere applicato anche l'allegato 3a.
Sono fatti salvi i progetti dei programmi presentati all'UFAM prima dell'entrata in vigore dell'allegato 3a dell'ordinanza sul CO2 (versione del 30 novembre 2018). Per questi progetti (impianti di riscaldamento a distanza), le condizioni stabilite nella descrizione del programma si applicano fino alla fine del periodo di credito. Dopo la nuova convalida dei programmi, tutti i progetti nel quadro di questi programmi sono soggetti all'allegato 3a se rientrano nel loro campo di applicazione. Questo vale sia per i progetti inclusi nel programma prima della nuova convalida, sia per quelli che saranno inclusi nel programma dopo la nuova convalida. Pertanto, anche per tutti i progetti, esistenti e futuri, occorre verificare se rientrano nel campo d'applicazione dell'allegato 3a.


5. Ripartizione degli effetti

Secondo l'articolo 10 capoverso 4 dell'ordinanza sul CO2, le riduzioni delle emissioni non possono essere conteggiate più di una volta. Di seguito, ricordiamo ciò che significa nel caso dei sussidi di allacciamento e dei sussidi per le centrali termiche e/o le reti di distribuzione del calore tramite il Programma Edifici da parte dei Cantoni, e in particolare per quanto concerne la deduzione forfettaria nel metodo standard (all. 3a dell’ordinanza sul CO2).

La compensazione di CO2 segue il principio secondo cui i progetti possono essere realizzati come progetti di compensazione anche se ricevono contributi finanziari da altri strumenti (p. es. il Programma Edifici). Un requisito a tal fine è che il progetto soddisfi i requisiti dell'articolo 5 dell'ordinanza sul CO2 nonostante il sussidio. In particolare, deve essere garantita l'addizionalità. Inoltre, occorre prevenire il conteggio multiplo della stessa riduzione delle emissioni. A tal fine occorre rinviare nuovamente a due delle interfacce più comuni.

Sovvenzionamento di allacciamenti da parte del Cantone

Gli allacciamenti possono essere sovvenzionati dai Cantoni attraverso la misura M-07 (Allacciamento a una rete di riscaldamento a distanza) del Programma Edifici. Una ripartizione degli effetti per gli utenti del calore che ricevono un sussidio per l'allacciamento dal Cantone è ammessa solo se il progetto di compensazione NON rientra nel campo d'applicazione dell'allegato 3a dell'ordinanza sul CO2. Per tutti gli altri progetti, il sovvenzionamento dell'allacciamento è già preso in considerazione nel fattore di emissione forfettario secondo l'allegato 3a. Questa deduzione è la stessa per tutti i progetti, indipendentemente dall'entità del sovvenzionamento del Cantone in cui è realizzato. In tal modo, si evita in generale che lo stesso effetto venga conteggiato più volte a livello nazionale.

Sovvenzionamento di centrali termiche e/o reti di distribuzione del calore

Le centrali termiche o le reti di distribuzione del calore possono essere sovvenzionate dai Cantoni attraverso la misura M-18 (Nuova costruzione/ampliamento della rete di riscaldamento a distanza, nuova costruzione/ampliamento del sistema di generazione di calore) del Programma Edifici. A differenza di M-07 (cfr. sopra), il sussidio è versato agli operatori delle reti di riscaldamento a distanza. Per questo sovvenzionamento, è sempre necessaria una ripartizione degli effetti tra il Cantone e il progetto di compensazione, indipendentemente dal fatto che il progetto rientri o meno nel campo d'applicazione dell'allegato 3a dell'ordinanza sul CO2.


6. Cercasi organismi di convalida e di controllo (OCC)

OCC per la categoria 9 Sequestro biologico di CO2

Stiamo cercando OCC per progetti e programmi nella categoria 9 Sequestro biologico di CO2. Gli interessati sono pregati di contattare la Segreteria Compensazione: kop-ch@bafu.admin.ch

OCC per progetti di compensazione all'estero

Dal 1° gennaio 2022 gli importatori di carburanti possono adempiere parte del loro obbligo di compensazione con attestati che ricevono per progetti realizzati all'estero. Siamo cercando OCC per progetti e programmi di compensazione realizzati all'estero. I requisiti sono simili a quelli degli OCC che si occupano della compensazione interna. Gli interessati sono pregati di contattare la sezione Estero della Segreteria Compensazione: carbonoffset@bafu.admin.ch


7. Progetti di compensazione nel settore del riscaldamento nei Cantoni con divieto di sostituzione con impianti a combustibili fossili

Per raggiungere i propri obiettivi climatici, i Cantoni stanno progressivamente inasprendo i requisiti legali nel settore degli edifici. In particolare, i divieti di sostituire impianti di riscaldamento con sistemi alimentati con combustibili fossili fanno sorgere domande per quanto riguarda i progetti di compensazione nell'ambito del riscaldamento. Reti di riscaldamento a distanza come progetti di compensazione secondo l'allegato 3a dell'ordinanza sul CO2 (link alla fine della sezione) possono continuare a generare riduzioni delle emissioni anche se sono implementati in Cantoni dove vige un divieto di sostituire gli impianti di riscaldamento con sistemi alimentati con combustibili fossili. L'allegato contiene un metodo semplificato basato su ipotesi forfettarie, ma mediamente conservative per tutta la Svizzera, e in futuro includerà tutte le misure che consentono di generare minori emissioni di gas serra durante il riscaldamento. L'aggiustamento del fattore di emissione forfettario è attualmente in fase di revisione al fine di tenere conto delle mutate condizioni. Se l'allegato 3a non si applica, il riferimento è determinato individualmente.


8. Gli ampliamenti di reti di riscaldamento a distanza precedentemente realizzate come progetti condotti autonomamente possono essere presentate come un nuovo progetto di compensazione.

Dall'entrata in vigore dell'ordinanza sul CO2 nel novembre 2012, i progetti della Fondazione Centesimo per il Clima sono stati continuati come cosiddetti progetti condotti autonomamente della Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO2 (KliK). Dal gennaio 2021, le riduzioni delle emissioni di questi progetti non possono più essere conteggiate nell'ambito dell'obbligo di compensazione.

La maggior parte dei progetti condotti autonomamente da KliK erano progetti di riscaldamento a distanza. KliK non può più conteggiare gli allacciamenti già realizzati e le riduzioni delle emissioni risultanti da questi progetti di riscaldamento a distanza per adempiere l'obbligo di compensazione. Tuttavia, i gestori di questi progetti di riscaldamento a distanza possono registrare presso la Segreteria Compensazione eventuali ampliamenti delle rispettive reti come nuovi progetti di compensazione, a condizione che siano soddisfatti i requisiti dell'ordinanza sul CO2. Anche la partecipazione a un programma già registrato può essere considerata, a condizione che l'ampliamento soddisfi i criteri di ammissione del programma in questione. È fatto salvo il consenso degli operatori del programma per l'inclusione nel programma. Un elenco dei progetti e programmi già registrati è disponibile qui: Elenco dei progetti di compensazione registrati


9. Prossimi eventi

L'evento informativo annuale della Segreteria Compensazione, che tradizionalmente ha luogo alla fine dell'anno, non si è tenuto nel 2021. Il prossimo evento, dedicato all'attuale sviluppo della politica climatica per quanto concerne gli obblighi di compensazione, avrà luogo il 28 giugno 2022 alle ore 13.30. L'evento si svolgerà online. Seguiranno maggiori informazioni.

A partire da settembre 2022, la Segreteria Compensazione contatterà i responsabili generali per il prossimo scambio bilaterale annuale. Fino a nuovo avviso non sono previsti altri eventi per gli OCC.


10. Nuova sezione e nuova direzione

La Segreteria Compensazione ha una nuova direzione. Dopo aver fatto parte per quasi dieci anni della sezione Politica climatica dell'UFAM e sotto la gestione congiunta con l'Ufficio federale dell'energia (UFE), la Segreteria Compensazione diventerà una sezione autonoma dell'UFAM e avrà un nuovo responsabile.

Siamo lieti di dare il benvenuto ad Aric Gliesche che, dopo aver ricoperto il ruolo di capogruppo della Segreteria Compensazione, dal 1° marzo 2022 è il responsabile della nuova sezione Compensazione del CO2 dell'UFAM. Sostituisce Reto Burkard, responsabile della sezione Politica climatica dell'UFAM, nella gestione operativa della Segreteria Compensazione. Dal punto di vista operativo, la Segreteria Compensazione continuerà ad essere gestita congiuntamente con Klaus Riva (UFE). Ringraziamo Reto Burkard per il suo sostegno e l'impegno profuso negli ultimi anni a favore della squadra e della causa.


Compensazione delle emissioni di CO2: convalida e verifica

UV-2001-I

Un modulo della comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva dell’ordinanza sul CO2. 4a edizione, gennaio 2024

Compensazione delle emissioni di CO2: progetti e programmi

UV-1315-I

Un modulo della comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva dell’ordinanza sul CO2. 9a edizione aggiornata. 2024

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Ultima modifica 01.06.2022

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