In questa newsletter, la Segreteria Compensazione vi informa su importanti decisioni, innovazioni e pubblicazioni sul tema della compensazione delle emissioni di CO2 della Svizzera.
A partire dal numero 16, la newsletter è pubblicata anche in italiano:
Newsletter in English
Starting with issue 19, the newsletter is also published in English:
1. Ordinanza sul CO2 riveduta: in vigore dal 1° maggio 2025
Di seguito viene presentata una panoramica delle principali modifiche dell’ordinanza sul CO2. Per maggiori informazioni in merito è possibile consultare la parte 3, a partire da pagina 15, del rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (cercare l’articolo modificato utilizzando la funzione di ricerca nel documento). Il rapporto esplicativo in questione non è disponibile in inglese. Per ulteriori informazioni in questa lingua, è possibile consultare il documento in fondo a questa parte della newsletter.
I programmi di compensazione all’estero devono contribuire alla creazione locale di plusvalore e farvene beneficiare in misura adeguata la popolazione interessata.
Le riduzioni delle emissioni devono essere documentabili e quantificabili, mediante misurazioni o attraverso un modello scientifico i cui parametri sono resi plausibili mediante misurazioni durante il monitoraggio stesso.
L’approccio della «domanda repressa» (suppressed demand) è consentito soltanto marginalmente, dal momento che si basa su ipotesi difficilmente quantificabili.
La persona richiedente deve essere in grado di comprovare il proprio diritto alle riduzioni delle emissioni, per esempio con un trasferimento di tali diritti tramite i beneficiari del progetto.
Un programma può comprendere soltanto una tecnologia. È fatta eccezione esclusivamente per i casi in cui diverse tecnologie sono interdipendenti tra loro e necessarie per l’attuazione del programma.
Nel caso di progetti all’estero dev’essere garantita una consultazione delle cerchie interessate dalla realizzazione del progetto, tenendo conto delle prescrizioni dello Stato partner.
Spetta ora agli organismi di convalida e di controllo presentare la documentazione. La persona richiedente, se lo desidera, potrà anche delegare all’organismo di convalida e di controllo l’incombenza di comunicare con la Segreteria Compensazione. La responsabilità rimane però della persona richiedente.
Devono essere dichiarate tutte le riduzioni delle emissioni generate dal progetto di compensazione. È possibile richiedere il rilascio di attestati per una parte delle riduzioni soltanto in caso di ripartizione degli effetti.
La Svizzera garantisce che il 2 per cento degli attestati internazionali venga annullato per attuare la raccomandazione decisa alla COP26.
Le modifiche sostanziali devono essere comunicate alla Segreteria Compensazione con il rapporto di monitoraggio successivo, un aspetto adesso disciplinato nell’ordinanza sul CO2 ma finora definito soltanto nell’aiuto all’esecuzione.
A partire dal 2025 l’obbligo di compensazione si applica soltanto agli importatori di carburanti che immettono in commercio carburanti che emettono più di 10'000 tonnellate di CO2 l’anno (finora 1000 t CO2/anno).
L’aliquota di compensazione aumenterà entro il 2030 fino a un totale del 50 per cento, di cui a partire dal 2025 almeno il 12 per cento dovrà essere generato a livello nazionale. Nel 2027 tale aliquota verrà sottoposta a una verifica.
Con la revisione dell’ordinanza, negli Stati partner che dispongono delle direttive corrispondenti è possibile, a determinate condizioni, impiegare il carbone vegetale nei materiali di costruzione. Sono stati rielaborati anche i requisiti per l’impiego in Svizzera.
Le tecnologie sono considerate corrispondenti allo stato della tecnica se ne è provata la fattibilità tecnica, se sono applicabili nella pratica e scientificamente riconosciute.
A partire dal 1° gennaio 2025, l’uso di biocarburanti dovrà essere comprovato attraverso il registro del sistema di GO, al fine di fornire la prova del rispetto delle esigenze ecologiche in conformità con l’articolo 35d della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) e di escludere il doppio conteggio tra gli strumenti.
L’elettrificazione per il calore di processo industriale può essere attestata, a condizione che l’energia elettrica utilizzata provenga da fonti rinnovabili.
In futuro il fattore di emissione forfettario per i nuovi utilizzatori di calore sarà gestito come un parametro dinamico che diminuisce col tempo per tenere conto della quota crescente di energie rinnovabili.
In Svizzera è consentito lo stoccaggio biologico e geologico del CO2, mentre all’estero è consentito solo lo stoccaggio geologico.
2. Possibilità di ricorso per i progetti all’estero
Le persone richiedenti ricevono una cosiddetta autorizzazione (Letter of Authorisation, LoA) dall’UFAM per i progetti all’estero. Sulla base dei rapporti di monitoraggio, ricevono una conferma delle riduzioni delle emissioni (confirmation of fullfillment of the requirements for transfer). Se la persona richiedente non è d’accordo con la decisione, può richiedere una decisione soggiace a ricorso presso la Segreteria Compensazione. Per farlo, occorre indicare un recapito in Svizzera.
3. Determinazione della durata del progetto e dell’inizio dei calcoli della redditività
La durata di un progetto di compensazione si riferisce al periodo durante il quale il progetto genera attestati. Comincia con l’inizio dell realizazione del progetto.
Nel caso di impianti tecnici, corrisponde alla durata d’esercizio standard. Nel caso di misure non edilizie, corrisponde alla durata degli effetti.
La redditività viene calcolata per l’intera durata d’esercizio a partire dall’inizio degli effetti. Nel caso in cui venga prolungata la durata del progetto, occorre effettuare e convalidare nuovamente i calcoli della redditività.
Per esempio, la durata del progetto di una rete di teleriscaldamento viene definita come segue: se la durata d’esercizio standard equivale a 40 anni e l’inizio della realizazione del progetto è il 1° gennaio 2016, la durata del progetto inizia il 1° gennaio 2016 e si conclude il 31 dicembre 2055.
Se l’inizio degli effetti è il 1° gennaio 2020, l’analisi della redditività deve comprendere il periodo fino al 31 dicembre 2059.
4. Pubblicazione di nuovi modelli
I modelli per le descrizioni dei progetti, i rapporti di monitoraggio, di convalida e di verifica e il Mitigation Activity Summary (MAS) sono disponibili online.
Per la descrizione del progetto e per il rapporto di monitoraggio, da maggio 2025 possono e dal 1° agosto 2025 devono essere utilizzati i modelli a partire rispettivamente dalla versione 7 e dalla versione 5.
L’ultima versione dei modelli per la presentazione delle domande è disponibile qui:
Ulteriori informazioni sulla validità dei singoli modelli sono riportate in queste tabelle:
Ultima modifica 18.06.2025