18a newsletter sulla compensazione del CO2 in Svizzera, 15 febbraio 2023

In questa newsletter, la Segreteria Compensazione vi informa su importanti decisioni, innovazioni e pubblicazioni sul tema della compensazione delle emissioni di CO2 in Svizzera.


1. Aggiornamento dei parametri WACC per le reti di riscaldamento a distanza

Fino a questo momento, per progetti di riscaldamento a distanza, la Segreteria Compensazione accettava un parametro di riferimento WACC (ingl. Weighted Average Cost of Capital, WACC) pari 6 % (cfr. 7a newsletter, 1° luglio 2016, in tedesco). Alla luce dello stato attuale delle conoscenze, questo parametro può ora essere determinato con maggiore precisione e viene così fissato al 5 % per la costruzione di una nuova rete di riscaldamento a distanza e al 4 % per l'integrazione di una rete già esistente.
Valori più elevati sono ammessi soltanto se giustificabili.


2. Osservazioni relative ai fattori di emissione dell'energia elettrica e del gas naturale con garanzie di origine

Fattore di emissione del biogas

Per il gas proveniente dalla rete di gas naturale occorre sempre applicare il fattore di emissione (FE) del gas naturale secondo l'ordinanza sul CO2, indipendentemente dal fatto che il fornitore di gas (o il richiedente) dimostri con una garanzia di origine (GO) che si tratta (in parte) di biogas. Questa regolamentazione non si applica al biogas utilizzato direttamente dalla produzione senza essere prima immesso nella rete del gas svizzero.

Fattore di emissione dell'energia elettrica

Il fattore di emissione (FE) dell'energia elettrica corrisponde al FE del mix di produzione svizzero, anche nel caso in cui i promotori siano in grado di dimostrare l'impiego di energia rinnovabile nell'ambito del progetto mediante una garanzia di origine (GO). Il valore attuale del mix di produzione svizzero è indicato nell’allegato A3 della comunicazione “Progetti e programmi di riduzione delle emissioni e di sequestro del carbonio” della Segreteria Compensazione, pagina 59 (stato:giugno 2022).

Se l’impianto fotovoltaico non è collegato a una rete elettrica, si applica il FE dello scenario di riferimento effettivo (p. es. generatore diesel per la produzione di energia elettrica). In entrambi i casi, le emissioni del progetto dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico sono pari a zero.


3. Rilascio di attestati dopo il termine del periodo di credito di un programma

In precedenza, per progetti inclusi in un programma, era possibile richiedere attestati fino a dieci anni dopo il termine del periodo di credito (art. 10 cpv. 3 ordinanza sul CO2; stato: 1° dicembre 2014).

Con la revisione dell'ordinanza sul CO2, entrata in vigore il 1° giugno 2022, i richiedenti non possono più ricevere attestati dopo il termine del periodo di credito. Questa regola vale anche per tutti i programmi già registrati.


4. Sviluppo di riferimento di progetti inclusi in un programma

Lo sviluppo di riferimento di progetti inclusi in un programma può essere determinato per ogni progetto. Può coprire l'intera durata del progetto. La validità dello sviluppo di riferimento di un simile progetto non deve essere limitata dal periodo di credito del programma.

Gli allegati 3a e 3b dell'ordinanza sul CO2 sono da considerarsi modifiche legali e non un adeguamento dello sviluppo di riferimento. Occorre pertanto applicare gli allegati 3a e 3b ai progetti già esistenti anche nel caso della nuova convalida del programma, laddove questi rientrino nel loro campo di applicazione.


5. Prova dell'addizionalità di un programma mediante provvedimenti non legati a investimenti

Nel caso di un programma che non prevede investimenti, l'addizionalità del programma deve essere comprovata almeno per ciascun anno civile (cfr. cap. 6.1 e 6.3 della comunicazione della Segreteria Compensazione).


6. Pubblicazione

Su incarico dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), INFRAS AG ha condotto lo studio «Projektion der Referenzentwicklung für die Standardmethode von Wärmeverbünden» sulla proiezione dello sviluppo di riferimento per il metodo standard delle reti di riscaldamento a distanza. Per il contenuto dello studio è responsabile unicamente la società che lo ha realizzato. Lo studio è disponibile (in tedesco) in fondo a “Documenti” qui:


7. Nessun strumento obsoleto per la verifica dell'addizionalità

Quando si utilizzano strumenti Excel (p. es. lo strumento per la verifica dell'addizionalità delle reti di riscaldamento a distanza della Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO2, KliK), è bene tener presente l'aspetto della validità. Se questi strumenti non sono più aggiornati, è necessario utilizzarne di nuovi.


8. Passaggio di un esperto ammesso a un nuovo organismo di convalida e di controllo

Se un esperto passa da un organismo di convalida e di controllo (OCC) a un altro, il nuovo OCC deve confermare per iscritto l'attualità e la validità dei dati personali. Ciò può avvenire compilando un modulo o inviando un'e-mail (cfr. sotto). Se si cancella prima di passare a un nuovo OCC, l'esperto deve essere registrato di nuovo e tutti i documenti devono essere ripresentati.

Modulo di registrazione per esperti: 


9. Raccomandazione per la presentazione di una bozza di progetto o programma

Per progetti o programmi che non corrispondono a nessuno dei tipi di progetti o programmi di cui all'allegato L della comunicazione «Progetti e programmi di riduzione delle emissioni e di sequestro del carbonio», si raccomanda vivamente al richiedente di presentare una bozza di progetto (art. 6 cpv. 4 ordinanza sul CO2).
Facendo convalidare una descrizione per un progetto che non corrisponde a nessuno dei tipi di progetti pubblicati dall'UFAM, il richiedente corre il rischio che la registrazione del progetto venga respinta e che l'OCC incaricato non venga ammesso per questo nuovo tipo di progetto. In tal caso, è necessario eseguire una nuova convalida.
Nel momento in cui approva il nuovo tipo di progetto, la Segreteria pubblica gli OCC ammessi in questo contesto.


10. Interfaccia con imprese esentate dalla tassa sul CO2: termini per la presentazione dei documenti

Nel caso di interfacce tra progetti o programmi di compensazione e impianti esentati dalla tassa sul CO2 in virtù dell'impegno di riduzione assunto, è necessario attenersi alla seguente nuova disposizione dell'ordinanza sul CO2. Per i progetti o i programmi in relazione con un obiettivo di emissione di cui all’articolo 67, i rapporti di monitoraggio e i rapporti di verifica devono essere presentati all’UFAM annualmente entro il 31 maggio dell’anno successivo (art. 9 cpv. 7 ordinanza sul CO2).

Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di emissione, le riduzioni delle emissioni per le quali sono rilasciati attestati sono considerate emissioni di gas serra dei rispettivi gestori di impianti (art. 74a ordinanza sul CO2). Gli attestati per i progetti o programmi di compensazione saranno rilasciati soltanto dopo che i rispettivi gestori di impianti ne avranno tenuto conto nel calcolo delle emissioni. Qualora necessario, gli attestati saranno trattenuti fino a quando non sarà scongiurata ogni possibilità di doppi conteggi.


11. Pubblicazione di nuovi modelli

I modelli per la descrizione del progetto e il rapporto di monitoraggio sono online. Da giugno 2022, per la descrizione del progetto e per il rapporto di monitoraggio, devono essere utilizzati i modelli a partire rispettivamente dalla versione 6 e dalla versione 4.

L'ultima versione dei modelli per la presentazione delle domande è disponibile qui:

Ulteriori informazioni sulla validità dei singoli modelli sono riportate in queste tabelle:


12. Versionamento e datazione dei documenti per la presentazione delle domande e degli allegati

Le versioni e le date di creazione o modifica di tutti i documenti devono essere indicate in modo completo e corretto. Ogni volta che i documenti vengono modificati, questi dati devono essere aggiornati. I documenti per la presentazione delle domande devono tutti riportare gli stessi dati, al fine di facilitare le operazioni di verifica.

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Ultima modifica 16.02.2023

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