Gli organismi di convalida e di controllo ammessi dall'UFAM verificano in modo indipendente i progetti e i programmi nonché le riduzioni delle emissioni che ne derivano.
I progetti e i programmi di riduzione delle emissioni devono essere convalidati a spese del richiedente da organismi di convalida ammessi dall'UFAM (art. 6 cpv. 1 ordinanza sul CO2). I rapporti di monitoraggio dei progetti devono essere verificati da organismi di controllo ammessi dall'UFAM (art. 9 cpv. 2 ordinanza sul CO2).
I Progetti e i programmi in Svizzera
Lista degli organismi de convalida e di controllo ammessi – 12.06.2024 (XLSX, 54 kB, 12.06.2024)Art. 6 cpv. 1 e art. 9 cpv. 2 ordinanza sul CO2
L’autorizzazione (o una nuova autorizzazione dopo la relativa revoca) di un organismo di convalida e di controllo può essere inoltrata via e-mail all’indirizzo kop-ch@bafu.admin.ch. A questo proposito, occorre utilizzare il seguente modulo di notifica.
Modulo di notifica per gli organismi di convalida e di controllo (DOCX, 199 kB, 20.06.2022)Art. 6 cpv. 1 e art. 9 cpv. 2 ordinanza sul CO2
La comunicazione «Compensazione delle emissioni di CO2: convalida e verifica» specifica la prassi esecutiva della Segreteria Compensazione relativamente alle convalide e ai controlli e funge da guida per gli organismi di convalida e di controllo (OCC) per i loro lavori di verifica in termini di linee guida sulle migliori pratiche. Inoltre contiene i requisiti posti all’ammissione degli OCC (compresa una nuova autorizzazione dopo la relativa revoca).
I Progetti e i programmi all'estero
Lista degli organismi de convalida e di controllo ammessi per i progetti di compensazione all'estero – 14.10.2024 (XLSX, 50 kB, 31.10.2024)(art. 6 cpv. 1 e art. 9 cpv. 2 ordinanza sul CO2)
Registration form for validation and verification bodies for projects and programmes abroad (DOCX, 84 kB, 01.02.2023)Art. 6 cpv. 1 e art. 9 cpv 2 ordinanza sul CO2
(in inglese)
Compensazione delle emissioni di CO2: convalida e verifica
Un modulo della comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva dell’ordinanza sul CO2. 4a edizione, gennaio 2024
Per sviluppare l’esecuzione la Segreteria Compensazione mette a disposizione degli OCC un estratto periodicamente aggiornato della loro banca dati delle decisioni.
Processo di valutazione per gli organismi di convalida e di controllo
Il processo secondo il quale l’UFAM garantisce la qualità dei rapporti di convalida e di controllo è illustrato nell’organigramma seguente:
Valutazione per gli organismi di convalida e di controllo (PDF, 150 kB, 29.01.2021)art. 6 cpv. 1 e art. 9 cpv. 2 ordinanza sul CO2
La comunicazione UV-2001 (link cfr. sopra) comprende la descrizione dettagliata del processo di riscontro.
A seconda del giudizio complessivo sono inseriti in una delle seguenti categorie: «sehr guter Bericht» (= rapporto di qualità ottima), «genügender Bericht» (= rapporto sufficiente), «ungenügender Bericht» ( = rapporto insufficiente) o «ohne Befund» (= nessun riscontro).
L’obiettivo del presente documento è illustrare agli OCC quali constatazioni nei rapporti portano automaticamente e da sole, ossia anche in assenza di altre constatazioni, alla classificatione globale «rapporto insufficiente». In questo modo la Segreteria Compensazione sostiene gli OCC nella definizione delle priorità nei rispettivi rapporti.
Ultima modifica 08.07.2024