L’elenco dei rifiuti all’allegato 1 n. 3 dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti contiene 173 voci che devono essere classificate come rifiuti speciali se contengono sostanze pericolose o se sono contaminate da queste sostanze.
In merito a queste voci occorre quindi verificare se i rifiuti in questione contengono sostanze pericolose in quantità tale da presentare proprietà pericolose. Sono considerate pericolose in particolare le proprietà elencate nell'allegato III della Convenzione di Basilea (all. 1 n. 1.1. cpv. 3 dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti). Per la maggior parte di queste proprietà pericolose la Convenzione di Basilea non indica tuttavia criteri di determinazione o di deduzione concreti. Rimanda invece alle raccomandazioni delle Nazioni Unite per il trasporto delle merci pericolose (ST/SG/ AC.I0/1/Rev.5) oppure ad altre procedure di verifica da sviluppare su scala nazionale. Per contenere il più possibile l'onere per la verifica, occorre basarsi su regolamentazioni esistenti che, di norma, contemplano anche procedure di verifica consolidate.
In particolare per quanto riguarda i rifiuti di prodotti chimici usati, con le informazioni disponibili (ad es. in base a schede di dati di sicurezza o etichettature) e poche analisi chimiche, spesso possono essere determinate le classi di pericolo ONU secondo le raccomandazioni delle Nazioni Unite per il trasporto delle merci pericolose (attuate nell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, ADR) oppure dedotte le proprietà pericolose in base all'ordinanza sui prodotti chimici. Inoltre, per quanto possibile, le proprietà pericolose dei rifiuti devono poter essere analizzate anche in base ai metodi analitici comunemente in uso nel quadro della gestione dei rifiuti e al contenuto degli elementi o alle somme dei parametri accertati. Soltanto in caso di sospetto fondato oppure se si ritiene che i rifiuti presentino proprietà pericolose devono essere eseguite analisi supplementari. Se non vengono eseguite analisi è da supporre che che i rifiuti presentino proprietà pericolose. Nel caso dei rifiuti edili occorre consultare i risultati delle analisi effettuate dal committente secondo l'articolo 16 OPSR.
La tabella seguente contiene l'elenco delle proprietà pericolose secondo l'allegato III della Convenzione di Basilea nonché altre proprietà che conformemente all'articolo 2 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) richiedono un insieme di specifiche misure tecnico-organizzative per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente. I criteri da applicare sono illustrati nelle corrispondenti sottorubriche. Le sottorubriche possono essere visualizzate cliccando direttamente sulla tabella oppure selezionando le voci del menu di navigazione a sinistra.
I criteri consentono di stabilire se i rifiuti contengono sostanze pericolose oppure se sono contaminati dalle stesse in una misura tale da presentare proprietà pericolose. Se dall'applicazione dei criteri scaturiscono risultati contraddittori, è necessario tenere conto del criterio più restrittivo. In casi motivati e dopo aver interpellato l'UFAM, l'autorità può derogare a quanto previsto. Se per determinate sostanze mancano criteri appropriati, l'UFAM li fissa in base alle prescrizioni del diritto ambientale e della protezione delle acque.
H1 | Sostanze esplosive |
Una sostanza o un rifiuto esplosivo è una sostanza (o un miscuglio di sostanze) solida o liquida in grado di emettere da sola, per reazione chimica, gas a una temperatura, a una pressione e a una velocità tali da produrre danni nella zona circostante. |
Gas infiammabili | ||
H3 | Liquidi infiammabili | I liquidi infiammabili sono liquidi, miscele di liquidi o liquidi contenenti solidi in soluzione o sospensione (p. es. pitture, vernici, lacche ecc., esclusi tuttavia le sostanze o i rifiuti classificati altrove a causa delle loro proprietà pericolose), che liberano vapori infiammabili a una temperatura non superiore a 60,5°C nella prova con crogiolo chiuso, e non superiore a 65,6°C nella prova con crogiolo aperto. (Siccome i risultati delle prove con crogiolo sia chiuso che aperto non sono esattamente comparabili, tanto è vero che spesso anche i risultati di più prove effettuate secondo lo stesso metodo variano, i regolamenti che si discostassero dalle cifre indicate più sopra per tener conto di tali differenze sarebbero ugualmente conformi allo spirito della presente definizione.). |
H4.1 | Sostanze solide infiammabili | Le sostanze o i rifiuti solidi infiammabili sono le sostanze solide diverse da quelle classificate come esplosivi, che, in condizioni normali di trasporto, si infiammano facilmente o possono, se sottoposte ad attrito, produrre o favorire un incendio. |
H4.2 | Sostanze o rifiuti spontaneamente infiammabili | Le sostanze o i rifiuti spontaneamente infiammabili sono le sostanze suscettibili di scaldarsi spontaneamente in condizioni normali di trasporto o di scaldarsi a contatto con l'aria, giungendo così ad infiammarsi. |
H4.3 | Sostanze o rifiuti che a contatto con l’acqua liberano gas infiammabili | Le sostanze o i rifiuti che, per reazione con l'acqua, sono suscettibili di infiammarsi spontaneamente o di liberare gas infiammabili in quantità pericolosa. |
H5.1 | Sostanze comburenti | Le sostanze o i rifiuti che, senza essere necessariamente combustibili di per sé stesse, possono, di solito cedendo ossigeno, provocare o favorire la combustione di altre sostanze. |
H5.2 | Perossidi organici | Le sostanze o i rifiuti organici caratterizzati dalla presenza della struttura bivalente -O-O- sono sostanze termicamente instabiliche possono subire una decomposizione autoaccelerata esotermica. |
H6.1 | Sostanze tossiche (con effetto acuto) | Le sostanze o i rifiuti che, in seguito a ingestione, inalazione o a penetrazione attraverso la cute, possono causare, nell'uomo, la morte o gravi lesioni o comunque gravi danni alla salute. |
H6.2 | Sostanze infettive | Le sostanze o i rifiuti, che contengono microrganismi vitali o le loro tossine, di cui si sa o si hanno buone ragioni di credere che causino la malattia negli animali e nell'uomo. |
H8 | Sostanze corrosive | Le sostanze o i rifiuti che, per azione chimica, causano danni gravi ai tessuti organici quando vengono in contatto con essi, o che possono, in caso di fuga, danneggiare seriamente o addirittura distruggere le altre merci trasportate o il mezzo di trasporto e che possono anche presentare altri rischi. |
Sostanze irritanti | ||
Sostanze sensibilizzanti | ||
H10 | Sostanze che liberano gas tossici a contatto von l’aria o con l’acqua | Le sostanze o i rifiuti che, per reazione con l'aria o con l'acqua, sono suscettibili di liberare gas tossici in quantità pericolosa. |
Sostanze che liberano gas tossici a contatto con acidi | ||
H11 | Sostanze tossiche (con effetto differito o cronico) | Le sostanze o i rifiuti che, in seguito a ingestione, inalazione o a penetrazione attraverso la cute, possono causare effetti differiti o cronici, oppure il cancro. |
H12 | Sostanze ecotossiche | Le sostanze o i rifiuti che, se vengono liberati, provocano o rischiano di provocare, a causa della bioaccumulazione e/o di effetti tossici sui sistemi iologici, impatti nocivi differiti o immediati sull'ambiente. |
H13 | Sostanze suscettibili, dopo eliminazione, di dar lugo, con svariate modalità, a un’altra sostanza | Le sostanze suscettibili, dopo eliminazione, di dar luogo, con svariate modalità, a un'altra sostanza, per esempio un percolato, che possiede una elle proprietà enumerate in precedenza. |
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Ultima modifica 15.01.2020