Gli importatori di carburanti fossili devono compensare una determinata quota di emissioni di CO2 generate dai trasporti. Essi possono attuare progetti propri oppure acquistare attestati.
Le emissioni di CO2 generate dai carburanti fossili devono in parte essere compensate. Sono soggetti all'obbligo di compensazione gli importatori di benzina, diesel, gas naturale e cherosene a partire dalla soglia di 1000 tonnellate di CO2. Essi possono unirsi e formare delle comunità di compensazione. I costi di compensazione non possono superare i 5 centesimi al litro di carburante.
Prestazioni di compensazione fino al 2021
La quota di emissioni di CO2 da compensare (aliquota di compensazione) è stabilita nell’ordinanza sul CO2 come segue:
- 12 per cento per il 2021
- 17 per cento per il 2022
- 20 per cento per il 2023
- 23 per cento a partire dal 2024
Dal 2022, in Svizzera l’aliquota di compensazione ammonta almeno al 15 per cento.
Per l’adempimento dell’obbligo di compensazione, le imprese soggette all’obbligo di compensazione hanno le seguenti possibilità:
- la consegna di attestati da progetti di compensazione realizzati in Svizzera o all'estero;
- la consegna di attestati per eccedenze registrate tra il 2013 e il 2021 da imprese che sono state esentate dalla tassa sul CO2 per aver sottoscritto un impegno di riduzione (per l’esenzione dalla tassa sul CO2) oppure una convenzione sugli obiettivi con la Confederazione.
Ulteriori informazioni
Link
Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ (KliK)
Documenti
Ultima modifica 11.07.2022