Esenzione dalla tassa sul CO2 Impegno di riduzione: passo per passo

I gestori di impianti attivi in settori economici per i quali la tassa rappresenta un onere importante rispetto al proprio valore aggiunto, e potrebbe quindi pregiudicarne notevolmente la competitività internazionale, possono essere esentati dalla tassa sul CO2. In contropartita si impegnano a ridurre le proprie emissioni di gas serra. A tale scopo i gestori di impianti devono inviare all'UFAM una domanda di esenzione dalla tassa.


I gestori di impianti con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW o un'altra attività ai sensi dell'allegato 6 dell'ordinanza sul CO2 at-tualmente in vigore sono generalmente obbligati a partecipare al sistema di scambio di quote di emis-sioni (ETS). 

I punti cardine passo per passo:

CO2-Abgabebefreiung ohne Emissionshandel

uv-1316-f

Questa pubblicazione non esiste in italiano. È disponibile in altre lingue. 2022


1. I miei impianti possono essere esentati dalla tassa sul CO2?

Per assumere l'impegno di riduzione ed essere esentato dalla tassa, il gestore di impianti deve:

  • svolgere un'attività secondo l'allegato 7 dell'ordinanza sul CO2;
  • generare almeno il 60 per cento delle sue emissioni di gas serra con questa attività;
  • aver emesso oltre 100 tonnellate di CO2 equivalenti in uno dei due ultimi anni.

2. Quali sono i limiti di sistema per l'esenzione?

Il limite di sistema dell'impegno di riduzione si definisce attraverso il perimetro geografico del gestore di impianti e le emissioni di gas serra importanti.

Il perimetro comprende uno o più impianti fissi operanti in un luogo di produzione circoscritto. Più gestori di impianti possono assumere un impegno comune.

Le seguenti emissioni di gas serra sono comprese nell'obiettivo di riduzione:

  • le emissioni di CO2 dalla combustione di combustibili fossili e combustibili derivanti dai rifiuti;
  • le emissioni di CO2 geogene liberate nell'ambito di vari processi;
  • le emissioni di CO2 fossili liberate per esempio nell'ambito della produzione di acciaio;
  • le emissioni di N2O derivanti per esempio dalla produzione di acido nitrico;
  • i perfluorocarburi derivanti dalla produzione di alluminio primario.

3. Con quale modello i miei impianti possono essere esentati dalla tassa dal 2024?

A seconda della situazione individuale, il gestore di impianti ha a disposizione diversi modelli di esenzione:

Obiettivo di emissione fissato individualmente: un obiettivo di emissione stabilisce la quantità di emissioni di gas serra in tonnellate di CO2 equivalenti che il gestore di impianti può emettere durante il secondo periodo d'impegno. L'obiettivo di emissione si calcola dal punto di partenza delle emissioni di gas serra effettive degli impianti con l'ausilio di un percorso di riduzione lineare. Il percorso di riduzione si basa sul potenziale di riduzione economicamente sostenibile, che va tradotto sistematicamente in una proposta di obiettivi.

Obiettivo basato su provvedimenti per piccoli impianti: i gestori di piccoli impianti possono richiedere un obiettivo basato su provvedimenti. Il parametro di riferimento è un'emissione massima di 1500 tonnellate di CO2 equivalenti l'anno. L'obiettivo assoluto di provvedimenti in tonnellate di CO2 equivalenti è costituito da un elenco di provvedimenti economicamente sostenibili che devono essere attuati fino al 2020. Il potenziale di riduzione degli impianti fornisce la base per trasporre sistematicamente l'elenco dei provvedimenti in una proposta di obiettivi.


4. Come si inoltra una domanda di esenzione dalla tassa o di una richiesta di proroga?

Un gestore di impianti che desidera essere esonerato dalla tassa deve inoltrare all'UFAM la propria domanda o la richiesta di proroga nel sistema CORE del termine. In genere l'UFAM concede su richiesta una proroga di 8 mesi per presentare la proposta di obiettivo. Per un'esenzione dalla tassa a partire dal 01.01.2024, la domanda deve essere trasmessa entro il 01.09.2023. La proroga viene di regola concessa fino al 30.04.2024.

La domanda può essere presentata qui: www.core.admin.ch

La domanda di esenzione dalla tassa deve contenere:

  • i dati amministrativi e il perimetro geografico dell'azienda;
  • i dati di emissione e gli indicatori di produzione dell'azienda;
  • la scelta del modello;
  • la proposta di obiettivo;
  • il piano di monitoraggio per impianti, che oltre alle emissioni di CO2 derivanti dalla combustione di combustibili fossili tenga conto anche di altre emissioni rilevanti.

Per elaborare le proposte di obiettivi, i gestori di impianti possono essere sostenuti da organizzazioni. La Confederazione ha trasmesso questo aiuto all'esecuzione a pagamento alle seguenti organizzazioni:

  • Agenzia Cleantech Svizzera
  • Agenzia dell'energia per l'economia (AEnEC)

5. Come viene presa la decisione sull'esenzione da parte dell'UFAM?

L'UFAM esamina la domanda e decide in merito all'esenzione dalla tassa e all'obiettivo di emissione o, nel caso di imprenditori con piccoli impianti, sull'obiettivo basato su provvedimenti.


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Ultima modifica 06.12.2023

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