Secondo l’articolo 30 capoverso 3 LPAmb, i rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale. Nel traffico di rifiuti, le autorizzazioni per l’importazione e l’esportazione nonché per le imprese di smaltimento in Svizzera possono essere rilasciate solo se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche (art. 30f cpv. 2 lett. b, c e d in combinato disposto con il cpv. 3 LPAmb e art. 10 OTRif). Nel quadro del presente aiuto all’esecuzione vengono precisate le condizioni che un determinato metodo di smaltimento di rifiuti deve tenere conto per essere considerato rispettoso dell’ambiente.
Lo smaltimento di rifiuti è considerato ecocompatibile quando sono rispettate le prescrizioni in materia e i metodi di smaltimento impiegati corrispondono allo stato attuale della tecnica per quanto riguarda gli effetti sull'uomo e sull'ambiente. A questo proposito, viene preso in esame l'intero percorso seguito dai rifiuti fino al loro smaltimento, compreso lo smaltimento dei residui che si formano durante il loro trattamento.
Il presente aiuto all'esecuzione illustra i requisiti per lo smaltimento ecocompatibile dei seguenti rifiuti:
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 01.10.2019